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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 583 Codice Civile: Successione del solo coniuge

    Articolo 583 Codice Civile: Successione del solo coniuge

    Art. 583 c.c. Successione del solo coniuge

    In vigore

    In mancanza di figli […] (1), di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

  • Articolo 584 Codice Civile: Successione del coniuge putativo

    Articolo 584 Codice Civile: Successione del coniuge putativo

    Art. 584 c.c. Successione del coniuge putativo

    In vigore

    Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica alresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

  • Articolo 585 Codice Civile: Successione del coniuge separato

    Articolo 585 Codice Civile: Successione del coniuge separato

    Art. 585 c.c. Successione del coniuge separato

    In vigore

    Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548. CAPO III – Della successione dello Stato

  • Articolo 586 Codice Civile: Acquisto dei beni da parte dello Stato

    Articolo 586 Codice Civile: Acquisto dei beni da parte dello Stato

    Art. 586 c.c. Acquisto dei beni da parte dello Stato

    In vigore

    In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. TITOLO III – Delle successioni testamentarie CAPO I – Disposizioni generali

  • Art. 587 Codice Civile: Testamento

    Art. 587 Codice Civile: Testamento

    Art. 587 c.c. Testamento

    In vigore

    Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

  • Art. 588 c.c.: Disposizioni a titolo universale e a titolo parti

    Art. 588 c.c.: Disposizioni a titolo universale e a titolo parti

    Art. 588 c.c. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

    In vigore

    particolare Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

  • Articolo 589 Codice Civile: Testamento congiuntivo o reciproco

    Articolo 589 Codice Civile: Testamento congiuntivo o reciproco

    Art. 589 c.c. Testamento congiuntivo o reciproco

    In vigore

    Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

  • Art. 590 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni

    Art. 590 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni

    Art. 590 c.c. Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

    In vigore

    disposizioni testamentarie nulle La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione. CAPO II – Della capacità di disporre per testamento

  • Art. 591 Codice Civile: Casi d’incapacità

    Art. 591 Codice Civile: Casi d’incapacità

    Art. 591 c.c. Casi d’incapacità

    In vigore

    Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. CAPO III – Della capacità di ricevere per testamento

  • Articolo 592 Codice Civile: Figli naturali

    Articolo 592 Codice Civile: Figli naturali

    Art. 592 c.c. Figli naturali

    In vigore

    Se vi sono discendenti legittimi, i figli (1), quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli (1) riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.