Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Anche dove la prestazione si svolge di norma in sede fissa, possono presentarsi trasferte occasionali — corsi, fiere, sedi distaccate — con i relativi rimborsi spese, ed eventuali turni di reperibilità. Sono istituti dal trattamento fiscale specifico, che conviene conoscere anche quando ricorrono di rado.

    In sintesi

    Anche con sede fissa la trasferta occasionale segue il regime dell’art. 51 TUIR: esente entro 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure con rimborso analitico delle spese documentate. La reperibilità, dove prevista, compensa la disponibilità fuori orario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Indennità varie
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Il CCNL Aninsei del 15 giugno 2024 non contiene importi per queste voci: l’art. 21 delega l’indennità di trasferta alla contrattazione decentrata regionale e agli accordi di istituto, e il testo non disciplina la reperibilità. La cifra si legge quindi nell’accordo regionale o di istituto applicato nella tua scuola, oppure nel contratto individuale. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale: rara ma da gestire bene

    Anche dove il lavoro si svolge di norma in sede fissa, capita di essere inviati fuori per un corso, una fiera, una sede distaccata. Pur essendo episodi sporadici, vanno gestiti correttamente per non trasformare un rimborso in reddito imponibile.

    La soglia che conta

    Per la trasferta fuori dal Comune della sede valgono le soglie dell’art. 51 TUIR: indennità esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio), non imponibile se giustificato.

    Spostamenti nel Comune

    Gli spostamenti entro il territorio comunale non danno diritto all’indennità di trasferta in regime agevolato: l’eventuale somma riconosciuta è imponibile, salvi i rimborsi documentati del trasporto.

    Reperibilità e altre voci

    Dove l’organizzazione lo preveda, può esistere una reperibilità con relativa indennità; in caso di intervento valgono le regole generali su retribuzione e riposo. Il CCNL Aninsei non la regola: se la scuola la prevede, condizioni e compenso stanno nell’accordo di istituto o nel contratto individuale.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — fiera di settore di due giorni
    Tizio, normalmente in sede, è inviato due giorni a una fiera in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda gli rimborsa treno e albergo a piè di lista (non imponibili). L’eventuale indennità forfettaria aggiuntiva è esente solo entro i limiti ridotti del rimborso misto; le ricevute vanno conservate.
    Caia — corso di aggiornamento nello stesso Comune
    Caia partecipa a un corso nello stesso Comune della sede. Non scatta l’indennità di trasferta in regime agevolato: un’eventuale somma riconosciuta sarebbe imponibile, mentre resta rimborsabile in esenzione la sola spesa di trasporto documentata.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.); i rimborsi spese documentati non sono retribuzione e restano fuori. Il CCNL Aninsei, all’art. 66, rinvia sul punto alla L. 297/1982.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Il CCNL Aninsei non li indica: l’art. 21 rinvia l’indennità di trasferta alla contrattazione decentrata regionale e di istituto, mentre la reperibilità non è disciplinata dal testo nazionale. Vanno cercati nell’accordo applicato nella tua scuola o nel contratto individuale. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Anche per una trasferta occasionale devo conservare le ricevute?
    Sì: il rimborso analitico è esente solo se documentato. Conservare ricevute di viaggio, vitto e alloggio è ciò che consente di non far concorrere quelle somme al reddito imponibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Il CCNL Aninsei (art. 21) rinvia l’indennità di trasferta alla contrattazione decentrata: gli importi vanno cercati nell’accordo regionale o di istituto applicato.

  • CCNL Call center e BPO: buoni pasto e mensa

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Telecomunicazioni per call center e BPO: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    CCNL TLC del 12 novembre 2020 (testo definitivo pubblicato da Asstel)

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL TLC non fissa un valore del buono pasto: spettanza e importi dipendono dagli accordi aziendali. L’art. 53, comma 8, prevede solo che i dipendenti delle aziende appaltatrici possano usare i servizi mensa dell’azienda committente con intese tra le due aziende.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Il CCNL TLC non lo prevede: importo e condizioni stanno nell’accordo aziendale, se esiste.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Sul servizio mensa il CCNL TLC del 12 novembre 2020 (testo definitivo pubblicato da Asstel) (art. 53, comma 8) dice solo che i lavoratori delle aziende appaltatrici possono usare i servizi mensa dell’azienda committente con opportune intese; spettanza e importi dipendono dagli accordi aziendali.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: orario di lavoro e straordinari

    L’orario ordinario degli impiegati agricoli è fissato in 39 ore settimanali. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 disciplina le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo, le modalità di calcolo della paga oraria e i limiti legali da rispettare.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa l’orario ordinario in 39 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 30%, il lavoro notturno e il festivo del 50%, lo straordinario festivo del 60% e il lavoro festivo notturno del 65% (art. 20). Lo straordinario non può superare 3 ore al giorno, 18 a settimana e 300 l’anno. La paga oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per 169.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Orario ordinario
    39 ore settimanali
    Divisore orario
    169 (per paga oraria da mensile)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Tipologia di prestazione Maggiorazione sulla paga oraria ordinaria
    Lavoro straordinario (oltre le 39 ore settimanali) + 30%
    Lavoro notturno (dalle 20 alle 6 con l’ora solare, dalle 22 alle 5 con l’ora legale) + 50%
    Lavoro festivo (domeniche e festività dell’art. 22) + 50%
    Lavoro straordinario festivo + 60%
    Lavoro festivo notturno + 65%

    Nota: Le maggiorazioni si applicano sulla paga oraria base (minimo mensile ÷ 169). In caso di contratti aziendali o accordi individuali che prevedano una retribuzione onnicomprensiva, è necessario verificare che i minimi CCNL siano rispettati anche per le componenti variabili.

    L’orario ordinario di 39 ore settimanali

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri fissa in 39 ore settimanali la durata ordinaria dell’orario di lavoro. Questo è inferiore al limite di 40 ore previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (attuazione della direttiva europea 2003/88/CE), che si applica come tetto legale massimo in assenza di accordi collettivi di deroga.

    La suddivisione delle 39 ore nei giorni della settimana è affidata ai contratti territoriali, che devono distribuirle su cinque giorni oppure su cinque giorni e mezzo (art. 19). Su cinque giorni sono 7 ore e 48 minuti al giorno. La mezza giornata o la giornata libera, anche se cade di sabato, non è festiva né ai fini dello straordinario né ai fini delle ferie.

    L’orario può essere calcolato come media su un periodo fino a dodici mesi, con settimane più lunghe compensate da settimane più corte, nel limite di 85 ore annue di variabilità e con un massimo di 44 ore settimanali; modalità e criteri possono essere precisati dalla contrattazione territoriale (art. 19). Chi fa straordinario può scegliere di farsi pagare solo la maggiorazione e accantonare le ore come riposo compensativo nella banca delle ore, secondo le regole territoriali; se i riposi non possono essere goduti, le ore accantonate vanno pagate (art. 20).

    Il lavoro straordinario: definizione e limiti

    È lavoro straordinario ogni prestazione che supera le 39 ore settimanali ordinarie. Il D.Lgs. 66/2003 impone un limite medio di 48 ore settimanali (ordinario + straordinario) calcolato su un periodo di riferimento di quattro mesi (estensibile a sei o dodici mesi da contratto collettivo). Il CCNL aggiunge limiti propri: lo straordinario non può superare 3 ore al giorno, 18 a settimana e 300 ore l’anno per ciascun lavoratore, va richiesto e autorizzato di volta in volta dal datore e pagato nello stesso mese in cui è prestato (art. 20).

    Il lavoro straordinario deve essere:

    • Disposto dal datore di lavoro e non auto-organizzato dal lavoratore;
    • Registrato in modo verificabile (registro presenze, badge, sistema di rilevazione);
    • Retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL o, ove previsto da accordo aziendale, compensato con riposi in banca ore.

    Calcolo pratico della paga oraria e del compenso per straordinario

    La paga oraria di un impiegato agricolo si ricava con la formula:

    • Paga oraria = retribuzione mensile ÷ 169

    Per un impiegato di 2ª categoria pagato al minimo nazionale conglobato (1.541,41 € dal 1° luglio 2024, Tab. 1 del CCNL), la paga oraria è: €1.541,41 ÷ 169 = circa €9,12 lordi all’ora.

    Il compenso per un’ora di straordinario ordinario (maggiorazione 30%) sarà: €9,12 × 1,30 = circa €11,86.

    Il compenso per un’ora di lavoro notturno (maggiorazione 50%) sarà: €9,12 × 1,50 = circa €13,68.

    I valori sopra usano il minimo nazionale della Tab. 1 del CCNL, che è un pavimento: lo stipendio contrattuale vero è fissato dal contratto provinciale e può essere più alto. Le maggiorazioni si calcolano sugli elementi della retribuzione dell’art. 31 (stipendio contrattuale e scatti di anzianità). Gli importi per categoria sono nella scheda sulle tabelle retributive degli impiegati agricoli.

    Lavoro notturno e tutele specifiche

    Per il CCNL è notturno il lavoro svolto dalle 20 alle 6 nel periodo dell’ora solare e dalle 22 alle 5 nel periodo dell’ora legale (art. 20). Negli uffici agricoli è meno comune che nelle operazioni di campo, ma può riguardare, ad esempio, il personale di sorveglianza, i tecnici di cantina durante la vendemmia notturna, o il personale amministrativo in turni. Il D.Lgs. 66/2003 (artt. 11-15) prevede tutele specifiche per i lavoratori notturni abituali (più di 80 notti all’anno): visita medica preventiva e periodica, limitazione a 8 ore medie nell’arco di 24 ore, garanzie di trasferimento a lavoro diurno in caso di problemi di salute.

    Casi pratici

    Tizio – Contabile di 3ª categoria, settimana con straordinario
    Tizio lavora come addetto alla contabilità (3ª categoria) pagato al minimo nazionale di 1.417,89 €. La sua paga oraria è €1.417,89 ÷ 169 = €8,39. Una settimana lavora 45 ore (6 ore di straordinario, entro il limite di 3 ore al giorno). Il compenso per lo straordinario è: €8,39 × 1,30 × 6 = €65,44 lordi. Nel mese accumula 18 ore di straordinario: €8,39 × 1,30 × 18 = €196,33 lordi in busta, pagati nello stesso mese.
    Caia – Tecnica di 1ª categoria, lavoro festivo durante la raccolta
    Caia è tecnica agraria di 1ª categoria (minimo nazionale 1.686,76 €). L’azienda la chiama a lavorare la domenica durante la campagna olearia. La paga oraria è €1.686,76 ÷ 169 = €9,98. Le vengono retribuite 8 ore festive con maggiorazione del 50%: €9,98 × 1,50 × 8 = €119,76 lordi. Le ore festive che sono anche straordinario hanno la maggiorazione del 60% (€9,98 × 1,60 = €15,97 l’ora).
    Sempronio – Quadro con retribuzione onnicomprensiva
    Sempronio, Quadro con minimo contrattuale e indennità di funzione, ha negoziato una retribuzione lorda mensile di €2.500 definita contrattualmente come «onnicomprensiva di ogni compenso aggiuntivo». L’accordo è valido solo se la retribuzione pattuita supera il minimo CCNL (minimo Q + indennità funzione + eventuali scatti) aumentato delle maggiorazioni medie prevedibili. In caso contrario, il lavoratore può comunque rivendicare le maggiorazioni CCNL separatamente.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Agricoltura Impiegati?
    Il CCNL fissa l’orario ordinario in 39 ore settimanali, inferiore al limite legale di 40 ore del D.Lgs. 66/2003. I contratti territoriali le distribuiscono su cinque giorni (7 ore e 48 minuti al giorno) o su cinque giorni e mezzo (art. 19).
    Come si calcola la paga oraria degli impiegati agricoli?
    La paga oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per 169. Il divisore 169 è fissato dal CCNL e corrisponde a 39 ore × 52 settimane ÷ 12 mesi. Serve per calcolare compensi per straordinario, trattenute per assenze orarie e ratei di mensilità aggiuntive.
    Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno?
    L’art. 20 del CCNL non prevede una voce specifica per lo straordinario notturno feriale: elenca straordinario 30%, notturno 50%, festivo 50%, straordinario festivo 60% e festivo notturno 65%. Per il notturno vale quindi almeno il 50%.
    I Quadri hanno diritto alle maggiorazioni per straordinario?
    Sì, le maggiorazioni si applicano in via generale a tutti i livelli inclusi i Quadri, salvo che il contratto individuale preveda espressamente una retribuzione onnicomprensiva che remuneri forfettariamente tali prestazioni, sempre nel rispetto dei minimi CCNL.
    Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
    Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite di 48 ore medie settimanali (ordinario + straordinario) su un periodo di quattro mesi, estensibile a sei o dodici mesi da accordo collettivo. Il CCNL fissa in più un limite individuale di 300 ore l’anno, con un massimo di 3 ore al giorno e 18 a settimana (art. 20).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Orario e maggiorazioni: artt. 19 e 20 del testo del CCNL; per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    I termini di preavviso nel CCNL Fiavet variano significativamente in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio. Conoscerli è essenziale sia per il lavoratore che vuole dimettersi, sia per il datore che deve licenziare, per evitare di dover corrispondere l'indennità sostitutiva.

    In sintesi

    I termini di preavviso nel CCNL Fiavet vanno da 15 giorni (6°-7° livello, fino a 5 anni di anzianità) a 6 mesi (Quadri A e B con oltre 10 anni). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese solare. Le stesse regole valgono sia per il licenziamento che per le dimissioni. Il preavviso non può coincidere con le ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Decorrenza preavviso
    Dal 1° o dal 16° di ciascun mese (art. 189 CCNL)

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Preavviso per livello e anzianità – CCNL Fiavet
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadro A e Quadro B 4 mesi 5 mesi 6 mesi
    1° livello 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    2° e 3° livello 1 mese 45 giorni 2 mesi
    4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° Super, 6° e 7° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    I termini valgono identicamente per licenziamento e dimissioni. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese solare. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso e, in caso di licenziamento, il preavviso non può iniziare durante la malattia né durante le ferie (art. 190, comma 4). Durante il preavviso per licenziamento spettano due ore giornaliere di permesso per cercare un’altra occupazione (art. 189).

    Come funziona la decorrenza dal 1° o 16° del mese

    L’art. 189 stabilisce che i termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. In pratica, secondo la lettura corrente:

    • Se il licenziamento o le dimissioni vengono comunicati tra il 1° e il 15 del mese, il preavviso parte dal 16° giorno dello stesso mese.
    • Se la comunicazione avviene tra il 16 e il 31 del mese, il preavviso parte dal 1° del mese successivo.

    Questo meccanismo garantisce che la cessazione del rapporto avvenga sempre a metà o a fine mese, facilitando la gestione amministrativa delle retribuzioni e degli adempimenti previdenziali.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    La parte che recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non prestato. Per il CCNL (art. 190) è pari alla normale retribuzione per l’intero periodo di preavviso; il datore può rivalersi sulle competenze del dimissionario.

    Casistiche principali:

    • Datore di lavoro che non fa lavorare il preavviso: corrisponde l'indennità sostitutiva. In questo caso il rapporto cessa immediatamente senza che il lavoratore presti servizio.
    • Lavoratore che si dimette senza preavviso: deve corrispondere al datore l'indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non prestato. Il datore può scalarla dalle ultime spettanze.
    • Accordo reciproco: le parti possono concordare una diversa durata del preavviso (più breve o rinuncia totale) senza conseguenze economiche.

    Preavviso e malattia: rapporto tra i due istituti

    Un tema pratico rilevante riguarda l'interazione tra malattia e preavviso:

    • Se il lavoratore si ammala durante un preavviso già iniziato, il CCNL non prevede la sospensione del preavviso: salvo diversa previsione del contratto collettivo, che qui non c’è, il rapporto cessa alla scadenza e la malattia segue le regole del comporto.
    • Se il datore licenzia un lavoratore in malattia, la lettera può essere comunicata ma il preavviso non può avere inizio durante la malattia né durante le ferie (art. 190, comma 4). Il lavoratore deve comunque essere in regola con la certificazione medica.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni al 4° livello con 7 anni di anzianità
    Tizio lavora da 7 anni e si dimette comunicando la volontà il 20 marzo. Il preavviso per il suo livello (4°, 5-10 anni di anzianità) è di 30 giorni. Decorrendo dal 1° aprile, il rapporto cessa il 30 aprile. Tizio deve lavorare regolarmente in quel mese, salvo che il datore non lo esonerati pagando l'indennità sostitutiva.
    Caia – Licenziamento di Quadro B con 12 anni
    Caia è Quadro B con 12 anni di anzianità. Il datore comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 maggio. Il preavviso decorre dal 16 maggio (seconda metà del mese) per 6 mesi: il rapporto cessa il 16 novembre. Il datore preferisce liberarla subito: paga l'indennità sostitutiva pari a 6 mensilità di retribuzione.
    Sempronio – Malattia durante il preavviso
    Sempronio, al 2° livello con 8 anni di anzianità, si dimette il 10 giugno. Il preavviso di 45 giorni decorre dal 16 giugno, con scadenza il 31 luglio. Il 20 giugno si ammala per 10 giorni. Il CCNL non prevede la sospensione del preavviso per malattia sopravvenuta: la scadenza resta il 31 luglio e i 10 giorni di malattia seguono le regole sul comporto e sul trattamento di malattia.

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso al 4° livello nel CCNL Fiavet?
    Al 4° e 5° livello: 20 giorni fino a 5 anni di anzianità, 30 giorni da 5 a 10 anni, 45 giorni oltre i 10 anni. La decorrenza è dal 1° o dal 16° del mese.
    Il preavviso vale anche per le dimissioni?
    Sì, le stesse regole valgono per dimissioni e licenziamento. Il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso deve corrispondere al datore l'indennità sostitutiva.
    Cosa succede se mi ammalo durante il preavviso?
    Se il preavviso è già iniziato, il CCNL non prevede la sospensione per malattia sopravvenuta: la scadenza resta quella originaria. Se invece è il datore a licenziare, il preavviso non può iniziare durante la malattia (art. 190, comma 4).
    Il preavviso può coincidere con le ferie?
    No. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso (art. 125 e art. 190) e, in caso di licenziamento, il preavviso non può iniziare durante le ferie: se il lavoratore è in ferie quando riceve la comunicazione, il preavviso inizia dopo il rientro.
    Cosa comprende l'indennità sostitutiva del preavviso?
    L’indennità sostitutiva è pari alla normale retribuzione per l’intero periodo di preavviso non prestato (art. 190 CCNL); il datore che dà il preavviso può in alternativa pagarla, e il datore può rivalersi sulle competenze del dimissionario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: periodo di prova, durata e regole

    CCNL Formazione Professionale

    Il periodo di prova nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Durata, forma scritta, recesso e sospensione del periodo di prova per i dipendenti degli enti di formazione professionale: tutto quello che devi sapere prima di firmare il contratto.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale (art. 22) prevede un periodo di prova di 3 mesi per i livelli dal I al IV e di 6 mesi per i livelli dal V al IX; per i contratti a termine la prova è pari a 1/4 della durata, senza superare quella del tempo indeterminato di pari livello. Il patto va scritto. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Il CCNL stabilisce che la prova non può essere prolungata: chi la interrompe per malattia o infortunio può completarla se riprende servizio entro il periodo fissato.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Istituto di riferimento
    Art. 22 CCNL 2024-2027

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Formazione Professionale
    Livelli Tempo indeterminato Tempo determinato
    I – IV 3 mesi 1/4 della durata del contratto, al massimo 3 mesi
    V – IX 6 mesi 1/4 della durata del contratto, al massimo 6 mesi

    I mesi di prova si calcolano in mesi di calendario dal giorno di assunzione. Il periodo di prova non può essere prolungato; in caso di malattia o infortunio il dipendente è ammesso a completarlo se può riprendere servizio entro il periodo fissato. Fonte: art. 22 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

    Forma scritta: requisito obbligatorio

    Il CCNL prevede che il periodo di prova debba risultare da atto scritto, di norma inserito direttamente nella lettera di assunzione o nel contratto individuale di lavoro. L’atto scritto deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi);
    • il livello di inquadramento e la qualifica;
    • le mansioni da svolgere;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    In mancanza di forma scritta — anche se le parti si erano verbalmente accordate — il periodo di prova si considera come non apposto e il rapporto è a tutti gli effetti a tempo indeterminato sin dall’origine. Questo principio tutela il lavoratore da recessi improvvisi senza il rispetto del preavviso.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto si intende risolto nel momento in cui la comunicazione di recesso viene portata a conoscenza dell’altra parte.

    Il recesso datoriale durante la prova incontra tuttavia dei limiti invalicabili:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso non può essere fondato su sesso, età, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale o altri fattori protetti dalla legge.
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso non può essere causalmente collegato all’esercizio di un diritto da parte del lavoratore (es. segnalazione di irregolarità).
    • Malattia: il recesso non può essere motivato dalla sola malattia; il CCNL consente al dipendente di completare la prova se riprende servizio entro il periodo fissato (art. 22).

    Malattia e infortunio durante la prova

    Su questo punto il CCNL Formazione Professionale ha una regola propria (art. 22):

    • se la prova è interrotta per malattia o infortunio, il dipendente è ammesso a completarla, purché sia in grado di riprendere servizio entro il periodo fissato (3 o 6 mesi);
    • il periodo di prova non può essere prolungato;
    • se nessuna delle parti dà disdetta scritta entro la scadenza, l’assunzione decorre a tutti gli effetti dal primo giorno di prova;
    • chi non supera la prova riceve lo stesso trattamento economico del personale a tempo indeterminato, TFR compreso, esclusi gli elementi incentivanti.

    Il testo non dice in modo esplicito come trattare le assenze brevi o le ferie: chi ha dubbi sul calcolo della scadenza fa bene a chiedere all’ente di indicarla per iscritto.

    Superamento della prova e conseguenze

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione formale di conferma, salvo diversa disposizione aziendale o di ente.

    Il superamento della prova comporta:

    • piena applicazione di tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori;
    • computo del periodo di prova nell’anzianità di servizio (rilevante per ferie, comporto, preavviso, TFR);
    • accesso al regime ordinario di licenziamento (che richiede giusta causa o giustificato motivo).

    Casi pratici

    Tizio – Formatore al livello V, prova di 6 mesi
    Tizio è assunto come formatore al livello V il 1° settembre 2025. Il contratto indica chiaramente una prova di 6 mesi. Durante il mese di novembre Tizio si ammala per 10 giorni lavorativi e poi rientra. Per il CCNL la prova non si prolunga: Tizio la completa entro la scadenza del 28 febbraio 2026. Se nessuno dà disdetta scritta entro quella data, Tizio è assunto a tutti gli effetti dal 1° settembre 2025, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
    Caia – Impiegata amministrativa al livello II, recesso del datore
    Caia è assunta al livello II con prova di 3 mesi. Al secondo mese il datore le comunica il recesso in periodo di prova per «mancato superamento». Caia constata che non le è mai stata contestata alcuna inadempienza e che la comunicazione è arrivata il giorno dopo che aveva segnalato al responsabile una irregolarità nella gestione dei fondi. Assiste al sindacato UIL Scuola RUA per valutare il ricorso al Giudice del Lavoro per nullità del recesso ritorsivo.
    Sempronio – Responsabile di area al livello VIII, prova non scritta
    Sempronio viene assunto verbalmente come responsabile di area (livello VIII) con un accordo verbale che prevede «un mese di prova». La lettera di assunzione non riporta alcun riferimento al periodo di prova. Al quarantunesimo giorno il datore gli comunica la cessazione «in prova». Sempronio contesta il recesso: in assenza di forma scritta la prova si considera inesistente e il recesso deve rispettare le regole del licenziamento ordinario (preavviso o indennità sostitutiva, giustificato motivo).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Formazione Professionale?
    3 mesi per i livelli I-IV e 6 mesi per i livelli V-IX. La durata è calcolata in mesi di calendario a partire dal giorno di assunzione.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, obbligatoriamente. La mancanza di forma scritta rende la clausola di prova nulla: il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’origine, con piena tutela del lavoratore.
    Cosa succede se il lavoratore si ammala durante il periodo di prova?
    Il CCNL (art. 22) consente al dipendente di completare la prova se è in grado di riprendere servizio entro il periodo fissato e precisa che la prova non può essere prolungata. Il datore non può recedere per il solo fatto della malattia.
    Durante il periodo di prova si matura il TFR?
    Sì, il TFR matura già dal primo giorno di rapporto, incluso il periodo di prova (art. 2120 c.c.). Se il rapporto cessa durante la prova, il lavoratore ha diritto al TFR maturato.
    Il periodo di prova conta ai fini dell’anzianità di servizio?
    Sì, se il periodo di prova viene superato, esso si computa integralmente nell’anzianità di servizio, rilevante per ferie, comporto di malattia, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): regole e maggiorazioni

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Le maggiorazioni ordinarie del CCNL ANASTE sono 20% per il notturno in turno, 15% per domenica e festivi, 25% per il festivo notturno; lo straordinario va dal 25% al 50%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL ANASTE definisce notturno il turno tra le 22:00 e le 6:00 e riconosce queste maggiorazioni sulla retribuzione ordinaria (art. 78):

    Prestazione Maggiorazione
    Servizio ordinario notturno in turno 20%
    Servizio ordinario notturno non programmato 25%
    Servizio ordinario domenicale e/o festivo 15%
    Servizio ordinario domenicale e/o festivo notturno 25%
    Straordinario diurno 25%
    Straordinario notturno (dalle 22 alle 6) 40%
    Straordinario domenicale e/o festivo 50%
    Fonte: artt. 77 e 78 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025. Per lo straordinario le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro (art. 77, comma 6). La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 164 (art. 68). Il turno notturno festivo è quello tra le 22:00 del giorno prefestivo e le 6:00 del festivo, o tra le 22:00 del festivo e le 6:00 del giorno dopo. Lo straordinario può essere compensato, su richiesta del dipendente, con riposo sostitutivo accantonato nella Banca Ore, fermo il pagamento delle sole maggiorazioni (comma 8). Il limite di norma è di 160 ore di straordinario l’anno pro capite.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione del 20% prevista per il notturno in turno (art. 78): al 6° livello, con il minimo di 1.696,37 €, la quota oraria è 10,34 € e il turno di 8 ore vale circa 16,55 € in più. Il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL ANASTE riconosce una maggiorazione del 15% (25% se il turno è anche notturno).
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Nel CCNL ANASTE le maggiorazioni dello straordinario (25% diurno, 40% notturno, 50% festivo) non sono cumulabili fra loro (art. 77, comma 6). Per il servizio ordinario il contratto prevede invece voci distinte, compresa quella del festivo notturno (25%).
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione sono quelle degli artt. 77 e 78 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025).

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): regole e tutele

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito al relativo trattamento economico; decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi) matura la promozione, salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: regole, decorrenza e calcolo

    CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE

    Scatti di anzianità nel CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: regole, decorrenza e calcolo

    Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Nel CCNL ANASTE maturano ogni tre anni di servizio presso lo stesso datore, fino a un massimo di 10 scatti, con importo fisso per livello da 25,31 € (1° livello) a 35,12 € (Quadri). Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio, non sono assorbibili da aumenti di merito e incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e tredicesima.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    La struttura degli scatti

    Nel CCNL ANASTE gli scatti hanno questa struttura (art. 73 del testo consolidato del 3 novembre 2025): spettano ai lavoratori maggiorenni, ogni tre anni di attività presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 10 scatti. L’importo mensile è una cifra fissa per livello:

    Livello Importo mensile di ogni scatto
    Quadri 35,12 €
    10 33,57 €
    9 30,99 €
    8 30,47 €
    7 29,95 €
    6 28,92 €
    5 28,41 €
    4 27,89 €
    3S 27,63 €
    3 27,37 €
    2 26,86 €
    1 25,31 €
    Fonte: testo del CCNL ANASTE, art. 73. Gli importi sono quelli indicati dal contratto per gli scatti maturati dopo la sua entrata in vigore; l’anzianità decorre dal giorno dell’assunzione, qualunque siano le mansioni. Gli stessi importi compaiono nella tabella delle tabelle retributive ANASTE.

    Anzianità e cambio di profilo

    Il testo del contratto (art. 73) non prevede una rivalutazione degli scatti maturati in caso di passaggio di livello: dice solo che l’importo è fisso per livello e che gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti di merito. Per un passaggio di livello conviene quindi chiedere per iscritto al datore come viene riportato lo scatto in cedolino.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità;
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione; il contratto precisa che gli scatti non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e della tredicesima, che il contratto calcola sulla retribuzione comprensiva del salario di anzianità (artt. 68 e 74).
    Per il lavoro a tempo parziale il contratto non detta una regola specifica sugli scatti: si applica il principio generale di non discriminazione e riproporzione dell’art. 7 del D.Lgs. 81/2015. Il periodo di apprendistato è utile per la maturazione degli scatti (art. 22, comma 12).

    Casi pratici

    Tizio — OSS con anzianità
    Tizio, operatore socio-sanitario al 4° livello, compie tre anni di servizio il 14 marzo. Dal 1° aprile la sua busta paga si arricchisce del primo scatto da 27,89 € al mese; dopo altri tre anni ne matura un secondo (55,78 € complessivi) e resta acquisito anche se cambia reparto.
    Caia — passaggio di livello
    Caia, con due scatti maturati al 4° livello (2 × 27,89 €), passa al 5° livello. Il contratto indica un importo fisso per ciascun livello (28,41 € al 5°) e non regola la rivalutazione degli scatti già maturati: Caia chiede al datore di indicare per iscritto come sono riportati nel nuovo cedolino e confronta il risultato con la tabella dell’art. 73.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Nel CCNL ANASTE ogni tre anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 10 scatti (art. 73). L’importo è fisso per livello: da 25,31 € al 1° livello a 35,12 € per i Quadri.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: nel CCNL ANASTE gli scatti si maturano per l’attività svolta presso lo stesso datore di lavoro e l’anzianità decorre dal giorno dell’assunzione. In caso di cambio appalto il contratto prevede che l’azienda subentrante mantenga la retribuzione contrattuale “ivi compresi gli scatti di anzianità maturati” (art. 81, comma 2, lettera b).
    Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
    Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima, calcolata sulla retribuzione comprensiva del salario di anzianità. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi degli scatti sono quelli dell’art. 73 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), pubblicato da ANASTE.

  • Dimissioni nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Dimissioni nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo il livello, da 15 a 90 giorni di calendario. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL ANASTE secondo il livello di inquadramento (art. 98), da 15 a 90 giorni di calendario:

    Termini di preavviso del CCNL ANASTE (art. 98), giorni di calendario
    Livello Preavviso
    1 15 giorni
    2 e 3 25 giorni
    3S 30 giorni
    4, 5, 6 e 7 40 giorni
    8 e 9 60 giorni
    10 e Quadri 90 giorni
    Fonte: testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), art. 98. I termini valgono sia per le dimissioni sia per il licenziamento, decorrono dal ricevimento della comunicazione e dipendono dal solo livello, non dall’anzianità. Vedi anche preavviso e licenziamento.

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario al 4° livello, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora i 40 giorni di preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 10 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); trattandosi di dimissioni nel periodo tutelato (primo anno di vita del bambino) le spetta anche la NASpI, e il CCNL (art. 46, comma 22) le riconosce un’indennità pari a quella del preavviso.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella dell’art. 98 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), pubblicato da ANASTE.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: orario di lavoro e straordinari

    Guida all’orario di lavoro nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: durata settimanale, lavoro su sei giorni, maggiorazioni per straordinario e lavoro notturno, sistema di flessibilità con banca ore.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato fissa l’orario a 40 ore settimanali su 5 giorni. Le maggiorazioni per straordinario sono del 28%; per lavoro notturno (22-6) del 35%; per lavoro festivo del 40%. La flessibilità permette fino a 96 ore di sforamento annuo con maggiorazione del 10-15%, da recuperare entro 12 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Orario contrattuale
    40 ore settimanali su 5 giorni
    Massimo legale
    48 ore medie su periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per orario straordinario e disagiato – Settore Legno, Arredamento, Mobili (Artigianato)
    Tipologia Maggiorazione (%) Note
    Straordinario 28% Ore oltre le 40 settimanali
    Lavoro notturno (22:00-6:00) 35% Per lavoratori non a turni
    Lavoro notturno a turni 25% Per lavoratori inseriti in turni notturni
    Straordinario notturno 50% Ore oltre l’orario in fascia notturna
    Lavoro festivo 40% Domeniche e festività nazionali
    Straordinario festivo 50% Ore extra in giornata festiva
    Straordinario festivo notturno 60% Maggiorazione massima prevista dal CCNL
    Lavoro sabato (distribuzione su 6 gg) 8% Per le ore del sabato, max 4 ore

    Le percentuali non sono cumulabili: si applica sempre la maggiorazione più alta tra quelle astrattamente applicabili. Il calcolo avviene sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità + altri elementi fissi).

    Orario ordinario: 40 ore su cinque giorni

    Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni lavorativi, con il riposo settimanale che cade il sabato. Questa distribuzione è la regola generale per le imprese artigiane del settore.

    È però possibile distribuire l’orario su sei giorni: in tal caso le ore effettuate il sabato fino a un massimo di quattro ore danno diritto a una maggiorazione dell’8% sulla retribuzione oraria. Il limite delle 40 ore settimanali rimane invariato.

    Pausa e orario giornaliero

    Per le giornate lavorative superiori a sei ore, il lavoratore ha diritto a una pausa di almeno mezz’ora. In casi eccezionali di esigenze produttive, la pausa può essere ridotta a 15 minuti, ma in tal caso deve essere retribuita. La pausa non è computata nell’orario di lavoro ordinario, salvo diverso accordo.

    Flessibilità dell’orario: la banca ore

    Il CCNL prevede un meccanismo di flessibilità oraria (c.d. banca ore) che consente di superare le 40 ore settimanali in periodi di picco produttivo, con il recupero nelle settimane di minore intensità:

    • Le ore in eccesso fino a 60 ore annue sono compensate con una maggiorazione del 10%.
    • Le ore eccedenti da 60 fino a 96 ore annue sono compensate con una maggiorazione del 15%.
    • Le ore accumulate devono essere recuperate entro 12 mesi dalla maturazione, in periodi concordati tra azienda e lavoratori.
    • Le ore non recuperate entro il termine vengono liquidate con la maggiorazione prevista.

    Lavoro domenicale: novità 2025

    Il rinnovo contrattuale del settore (aggiornamento 2025) ha introdotto la possibilità del lavoro domenicale fino a un massimo di 10 domeniche per anno per le imprese del legno e dell’arredamento, con una maggiorazione del 30%. Questo istituto risponde alle esigenze di alcune produzioni (es. montaggio e posa in opera di arredamenti, fiere del mobile) che richiedono flessibilità nel fine settimana.

    Casi pratici

    Tizio – Falegname con ore di straordinario in alta stagione
    Tizio lavora 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana (40 ore). A ottobre, per completare una commessa, lavora 48 ore in due settimane consecutive (8 ore extra totali). Le 8 ore extra vanno remuneratre con maggiorazione del 28% (straordinario ordinario). Se le ore di flessibilità annua accumulata non superano 60, la maggiorazione è del 10% e le ore vengono recuperate in periodi calmi. Tizio e il suo datore concordano se applicare la banca ore o il pagamento diretto.
    Caia – Operatrice CNC, lavoro notturno su turni
    L’azienda di Caia organizza la produzione su due turni (giorno e notte). Quando Caia effettua il turno notturno (22:00-6:00), ha diritto alla maggiorazione del 25% sull’intera retribuzione oraria notturna (essendo inserita in turnazione). Se invece le viene chiesto di prolungare il turno notturno oltre il normale orario, le ore di eccedenza vengono maggiorate al 50% (straordinario notturno).
    Sempronio – Squadra posa, lavoro festivo per urgenza
    Sempronio è caposquadra posa di livello CS. A causa di un’urgenza del cliente, la sua squadra monta un arredamento di ufficio la domenica. Il lavoro festivo dà diritto a una maggiorazione del 40%. Se durante quella domenica vengono superate anche le ore ordinarie, le ore in eccesso vengono maggiorate al 50% (straordinario festivo). Sempronio deve verificare che le ore e le relative maggiorazioni compaiano nel cedolino del mese successivo.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    L’orario contrattuale è di 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni con riposo il sabato. Se il lavoro è distribuito su 6 giorni, le ore del sabato (max 4 ore) prevedono una maggiorazione dell’8%.
    Qual è la percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario?
    La maggiorazione per lavoro straordinario è del 28% nel settore legno/arredamento. Per lo straordinario notturno sale al 50%; per lo straordinario festivo al 50%; per lo straordinario festivo notturno al 60%.
    Come funziona la flessibilità dell’orario nel CCNL?
    Il CCNL prevede una banca ore fino a 96 ore annue: maggiorazione del 10% fino a 60 ore, del 15% tra 60 e 96 ore. Le ore accumulate vanno recuperate entro 12 mesi in periodi di minore intensità produttiva.
    Le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo si sommano?
    No, le percentuali non sono cumulabili: si applica sempre la maggiorazione più elevata tra quelle eventualmente applicabili nello stesso periodo.
    Cosa succede se il datore non paga le maggiorazioni previste dal CCNL?
    Le maggiorazioni contrattuali sono obbligatorie. In caso di mancato pagamento il lavoratore può rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o all’Ispettorato del Lavoro per il recupero delle somme.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese normative. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): orario di lavoro e straordinari

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    La grande distribuzione organizzata si distingue per orari di apertura prolungati, domeniche lavorative e turni variabili. Il CCNL DMO fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali e disciplina le maggiorazioni per straordinari, lavoro domenicale e notturno, nonché il regime del part-time con clausole elastiche.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione fissa l’orario normale a 40 ore settimanali (art. 115). Lo straordinario ha un tetto di 250 ore annue e si paga con la maggiorazione del 15% fino alla 48ª ora settimanale, del 20% oltre la 48ª, del 30% se festivo o domenicale, del 50% se notturno (art. 132). La domenica lavorata vale +30% per ogni ora e il lavoro ordinario notturno +15% (artt. 134 e 136). Nel part-time la clausola elastica si compensa con l’1,5% sulle ore variate oppure con un’indennità annua di almeno 155 euro dal 1° gennaio 2025.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Orario ordinario
    40 ore settimanali
    Norma di legge
    D.lgs. 66/2003 – orario di lavoro

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per straordinario, domenica e notte – CCNL DMO (testo unico 29 settembre 2025)
    Tipologia Maggiorazione Articolo e note
    Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale +15% Art. 132, c. 1. Entro il tetto di 250 ore annue (art. 131)
    Straordinario oltre la 48ª ora settimanale +20% Art. 132, c. 1
    Straordinario festivo o domenicale +30% Art. 132, c. 2. Vale anche per le ore prestate nelle festività elencate all’art. 137 (art. 138)
    Straordinario notturno (dalle 22 alle 6, fuori dai turni regolari) +50% Art. 132, c. 3
    Lavoro ordinario notturno (dalle 22 alle 6) +15% Art. 134. Si calcola sulla retribuzione di fatto ed è assorbita dai trattamenti aziendali di pari funzione
    Lavoro ordinario di domenica +30% per ogni ora Art. 136, c. 7 e 8. Omnicomprensiva e non cumulabile; vale anche per chi ha il riposo in un altro giorno. Fanno salve le intese di secondo livello più favorevoli
    Ore lavorate nel giorno di riposo settimanale +30%, più riposo compensativo il giorno successivo Art. 139
    Clausola elastica nel part-time +1,5% sulle ore variate, oppure indennità annua di almeno 155 euro (120 euro fino al 2024) Art. 86, c. 8 e 12. L’accordo del lavoratore deve essere scritto

    Nota: le maggiorazioni dell’art. 132 non si cumulano tra loro (c. 5) e si calcolano sulla quota oraria della normale retribuzione, mentre l’ora si paga con la retribuzione di fatto: la quota oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 168 per chi fa 40 ore settimanali (art. 194). Il testo unico non rimanda a tabelle per queste percentuali: sono scritte negli articoli indicati. Le intese territoriali e aziendali possono prevedere trattamenti migliori e li assorbono nei limiti degli artt. 134 e 136. Fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.

    L’orario ordinario: 40 ore su turni

    Il CCNL DMO fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, coerentemente con quanto stabilito dal d.lgs. 66/2003 per le aziende commerciali. La particolarità della grande distribuzione organizzata è che i punti vendita sono aperti sette giorni su sette, spesso con orari molto estesi (dalle 8:00 alle 21:00 o anche oltre). Questo richiede una organizzazione in turni, con pianificazione settimanale o mensile delle presenze.

    L’art. 115 consente di chiedere prestazioni giornaliere superiori a 8 ore, purché entro le 40 settimanali. La media dell’orario si calcola su sei mesi, estendibili a dodici dalla contrattazione territoriale o aziendale (art. 116). Per i picchi di attività l’azienda può superare l’orario fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, restituendo le ore con riduzioni di pari entità (art. 122): lo straordinario scatta solo dopo l’orario definito per la settimana. Il datore di lavoro ha la facoltà di organizzare l’orario su più giorni della settimana, incluse le domeniche, nel rispetto delle seguenti tutele minime di legge:

    • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7 d.lgs. 66/2003);
    • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidente con la domenica (art. 9 d.lgs. 66/2003);
    • pausa di almeno 10 minuti quando la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

    Lavoro domenicale nella GDO: diritti del lavoratore

    Il lavoro domenicale è una specificità strutturale della grande distribuzione. Il CCNL DMO riconosce al lavoratore che presta la propria attività di domenica:

    • una maggiorazione del 30% per ogni ora di lavoro prestata di domenica, omnicomprensiva e non cumulabile (art. 136, commi 7 e 8), salvo trattamenti migliori previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale;
    • il riposo settimanale in un altro giorno, come prevede l’art. 9 del D.Lgs. 66/2003. Se invece lavora proprio nel giorno di riposo settimanale, oltre al 30% ha diritto al riposo compensativo il giorno successivo (art. 139).

    È importante distinguere: la domenica «ordinaria» del lavoratore che ha il turno domenicale sin dall’assunzione viene trattata diversamente rispetto alla domenica «aggiuntiva» che supera il normale piano turni. Per le aperture domenicali l’art. 136 affida le modalità alla contrattazione di secondo livello; in mancanza, ogni lavoratore a tempo pieno può essere chiamato a coprire le domeniche di apertura previste dal D.Lgs. 114/1998 più il 30% delle ulteriori aperture decise a livello territoriale. Sono esonerati le madri e i padri affidatari di bambini fino a 3 anni, chi assiste familiari conviventi con handicap o non autosufficienti e i lavoratori con disabilità ex art. 3, c. 3, L. 104/1992.

    Il part-time e le clausole elastiche

    Il contratto part-time è molto diffuso nella GDO, spesso utilizzato per coprire i turni pomeridiani o del fine settimana. Il CCNL DMO disciplina la clausola elastica, che consente al datore di lavoro di variare la collocazione oraria o di aumentare temporaneamente l’orario del part-time.

    Il rinnovo del 23 aprile 2024 ha portato da 120 a 155 euro l’indennità annua minima che, in alternativa alla maggiorazione dell’1,5% sulle ore variate, compensa la disponibilità alle modifiche (art. 86, comma 12). Vale dal 1° gennaio 2025 e si paga in quote mensili. La clausola elastica:

    • richiede il consenso scritto del lavoratore, con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che la giustificano;
    • prevede un preavviso di almeno due giorni;
    • non può trasformare di fatto il contratto part-time in un rapporto full-time.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto vendita con turno domenicale fisso
    Tizio lavora 40 ore settimanali su turni che includono stabilmente la domenica. Se l’azienda non applica intese di miglior favore, per ogni ora lavorata di domenica gli spetta il 30% in più (art. 136). Ipotizzando una retribuzione oraria di 10 euro, 8 ore di domenica valgono 24 euro di maggiorazione. Il riposo settimanale cade in un altro giorno della settimana; il cedolino riporta la maggiorazione come voce separata.
    Caia – Part-time 24 ore con clausola elastica
    Caia ha un contratto part-time di 24 ore settimanali distribuito su 4 giorni e ha firmato la clausola elastica sulla collocazione dell’orario. L’azienda le chiede di spostare un turno e la avvisa con almeno due giorni di anticipo, come richiede l’art. 86. Per le ore spostate le spetta almeno l’1,5% in più; in alternativa, se così è stato pattuito, ha un’indennità annua di almeno 155 euro, pagata in quote mensili. Se un giorno è una festività dell’art. 137, le ore lavorate si pagano come straordinario festivo (+30%, art. 138).
    Sempronio – Straordinario in periodo natalizio
    Sempronio (full-time 40 ore) viene chiamato a fare 8 ore di straordinario nella settimana prima di Natale, autorizzate dal responsabile (art. 131, c. 4). Nella settimana ha già lavorato 40 ore: le prime 8 ore oltre la 40ª, fino alla 48ª, si pagano con la retribuzione di fatto più il 15% (art. 132). Il contratto non gli lascia la scelta di cambiare lo straordinario in riposi: le ore si pagano, e il pagamento avviene entro il mese successivo (art. 133). Il totale annuo non può superare 250 ore.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora alla settimana nella grande distribuzione?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali. Nella GDO i turni variano in base agli orari di apertura del punto vendita, con distribuzione su più giorni della settimana incluse domeniche e festività, compensate da specifiche maggiorazioni.
    Come viene pagata la domenica nella GDO?
    Ogni ora ordinaria lavorata di domenica ha una maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, omnicomprensiva e non cumulabile (art. 136, c. 7 e 8), salvo le intese aziendali o territoriali più favorevoli. Il riposo settimanale va concesso in un altro giorno; se si lavora nel giorno di riposo spetta anche il riposo compensativo successivo (art. 139).
    Cos’è la clausola elastica nel part-time?
    La clausola elastica permette al datore di variare la distribuzione o l’orario del part-time. Dal 2025 l’indennità annua per l’adesione alla clausola elastica è di 155 euro. La clausola richiede il consenso scritto del lavoratore e un preavviso minimo per le variazioni.
    Come viene retribuito lo straordinario?
    Con la retribuzione di fatto più una maggiorazione: 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% se festivo o domenicale, 50% se notturno (22-6, fuori dai turni regolari). Le maggiorazioni non si cumulano (art. 132). Il contratto non prevede di cambiarlo con ROL: le ore vanno liquidate entro il mese successivo (art. 133).
    Esiste un limite massimo alle ore di straordinario?
    Sì. L’art. 131 fissa il limite individuale di 250 ore annue e richiede l’autorizzazione del datore di lavoro: senza autorizzazione il lavoratore non può fare straordinario. Sono ore di straordinario individuale: per ogni lavoratore il tetto vale su base annua.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Aziende Termali

    CCNL Aziende Termali

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Aziende Termali

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Il CCNL (artt. 12, 22 e 38) fissa il tetto del 20% per unità produttiva con le sue esenzioni, la precedenza (richiesta scritta entro 3 mesi) e il premio di fine stagione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL Aziende Termali, artt. 12, 22 e 38 (tetto, precedenza, premio di fine stagione)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) La legge fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi; il testo consultato non ne contiene
    Causale Oltre 12 mesi (fino a 24) e per i rinnovi: casi previsti dai contratti collettivi, in assenza esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti nei contratti applicati in azienda (solo fino al 31 dicembre 2026) o sostituzione di altri lavoratori L’art. 22 del testo consultato non elenca causali: restano la sostituzione e le intese collettive applicate in azienda
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi Art. 22: 20% annuo dei dipendenti a tempo indeterminato di ciascuna unità produttiva; esenti avvio di nuove attività (non oltre 12 mesi), sostituzioni, stagionalità, intensificazione dell’attività in certi periodi, opere straordinarie; comunque almeno 8 assunzioni a termine per unità produttiva
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Art. 12: precedenza nelle assunzioni stagionali per chi ha lavorato più stagioni, con richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione
    La percentuale del 20% e le esenzioni sono quelle dell’art. 22 del CCNL (testo 2004 modificato nel 2018); le causali non sono elencate nel testo consultato e il consolidato 2024 non è consultabile liberamente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e dal limite dei 24 mesi di durata complessiva (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015); inoltre possono essere rinnovati o prorogati anche senza causale (art. 21, c. 01). È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dal decreto ministeriale previsto dall’art. 21, c. 2 (fino alla sua adozione vale il D.P.R. 1525/1963) e quelle definite dai contratti collettivi. Il CCNL Aziende Termali parla di «ragioni di stagionalità» (art. 22) e di attività «tipicamente stagionale» (art. 38), ma nel testo consultato non elenca le attività: nel caso concreto conta come il contratto individuale qualifica l’attività.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché lo comunichi per iscritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto (art. 24 D.Lgs. 81/2015; il diritto si estingue dopo un anno). L’art. 12 del CCNL aggiunge che le aziende termali danno la precedenza a chi ha lavorato più stagioni nella stessa azienda, nelle qualifiche occorrenti e tenendo conto della durata delle prestazioni, con richiesta scritta entro tre mesi dalla cessazione; la precedenza non si applica a chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia o è stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi per le mansioni già svolte, a condizione di manifestare per iscritto la propria volontà entro sei mesi dalla cessazione. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Cosa prevede il CCNL per i lavoratori a termine

    • Prova (art. 14): le durate massime per livello valgono per i contratti di almeno 12 mesi; sotto i 12 mesi la prova è il 50% di quella del tempo indeterminato.
    • 13ª e 14ª (art. 37): per i lavoratori a termine le frazioni di mese si pagano a quote giornaliere (26esimi) sulla presenza effettiva.
    • Premio di fine stagione (art. 38): a chi è assunto a termine per la stagione termale spetta, insieme al TFR, 8,52 euro per ogni mese di rapporto ai livelli 1°, 2° e 3° e 5,68 euro ai livelli 4° S, 4°, 5° e 6°. Non è utile per gli altri istituti né per il TFR.
    • Malattia (art. 44): la conservazione del posto non può superare il 50% della durata del contratto, con un massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza; le assenze si cumulano nell’anno solare. Per i contratti fino a 4 mesi l’integrazione dei primi tre giorni è al 100% solo per i primi due eventi.
    • Informazione sindacale (art. 22): l’azienda comunica ogni due mesi alle RSU/RSA, o alle organizzazioni sindacali territoriali, i casi di ricorso al contratto a termine e il numero dei lavoratori interessati.
    • Lavoro extra e di surroga (art. 23-ter): per i servizi termali, di banqueting, congressi ed eventi è ammessa l’assunzione diretta per non più di tre giorni; la prestazione giornaliera non può durare meno di quattro ore non frazionabili e si dà la precedenza agli stagionali con diritto di priorità non occupati. Il compenso orario lordo per livello sta in una tabella dell’articolo che nella copia consultata non è leggibile con certezza.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale: i casi previsti dai contratti collettivi, in assenza le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti nei contratti applicati in azienda (fino al 31 dicembre 2026) oppure la sostituzione di altri lavoratori. Nel testo del CCNL consultato non ci sono causali ulteriori.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività, se la chiede per iscritto entro tre mesi dalla fine del rapporto.
    Cosa spetta a fine stagione a un lavoratore a termine delle terme?
    Oltre al TFR e ai ratei di 13ª e 14ª, l’art. 38 del CCNL riconosce un premio di fine stagione: 8,52 euro per ogni mese di rapporto ai livelli 1°, 2° e 3°, 5,68 euro ai livelli 4° S, 4°, 5° e 6°, con le frazioni di mese a 26esimi. Non è utile per gli altri istituti né per il TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Le norme del CCNL citate (artt. 12, 14, 22, 37, 38, 44) sono quelle del testo 2004 modificato nel 2018; il consolidato 2024 non è consultabile liberamente.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.