Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Animazione Turistica: diritto e regime fiscale

    CCNL Animazione Turistica

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Animazione Turistica: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: il CCNL Turismo non lo prevede, lo riconosce solo l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · Faita · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · Accordi aziendali; Allegato 1 CCNL Turismo (vitto e alloggio)
    Fonte
    Testo del CCNL Turismo coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL Turismo non fissa importi di buono pasto, mensa o indennità sostitutiva: li stabiliscono gli accordi aziendali. L’Allegato 1 disciplina solo la convenzione per il vitto e l’alloggio nelle aziende alberghiere, con prezzi a carico del lavoratore pari, dal 1° gennaio 2026, a 1,05 € per un pranzo, 0,19 € per una prima colazione e 1,17 € per un pernottamento.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Il CCNL Turismo non prevede un buono pasto nazionale: importo e condizioni stanno nell’accordo aziendale, se esiste.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Il CCNL Turismo (coordinato con l’accordo del 5 luglio 2024) non disciplina buoni pasto e indennità sostitutiva; l’Allegato 1 regola vitto e alloggio nelle aziende alberghiere. Spettanza e importi vanno cercati negli accordi aziendali.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    CCNL applicato
    Non esiste un contratto unico: la cooperativa applica il CCNL del suo settore (edilizia, metalmeccanica, logistica, pulizie…), richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001)
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    L. 142/2001, artt. 3 e 6; CCNL di settore applicato dalla cooperativa

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (nel CCNL fino a 3 ore di retribuzione, contro le 4 di legge) e alla sospensione (nel CCNL fino a 3 giorni, contro i 10 di legge), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Artt. 66-67 CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Fonte
    Testo del CCNL 8 maggio 2025

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    Il CCNL cemento (testo dell’8 maggio 2025) fissa limiti più stretti di quelli di legge. L’art. 66 prevede il rimprovero verbale e scritto, la multa fino a 3 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, contingenza, EDR ed eventuali aumenti periodici di anzianità), la sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per non oltre 3 giorni e il licenziamento ai sensi dell’art. 67. Per i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale il datore deve contestare per iscritto l’addebito e sentire il lavoratore entro i 5 giorni successivi al ricevimento della contestazione; entro 20 giorni il lavoratore può avviare la procedura di conciliazione e arbitrato dell’art. 13. Le multe sono versate all’INPS o a istituzioni aziendali di carattere assistenziale. L’art. 67 elenca i casi di licenziamento senza preavviso, tra cui l’insubordinazione, la rissa, il furto, il danneggiamento volontario e l’assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in un anno nei giorni successivi al festivo.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dall’art. 66 del CCNL cemento.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, il massimo consentito dall’art. 66 del CCNL (il limite di legge è di 4 ore).
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. Il tetto di legge è di 4 ore di retribuzione base per la multa e 10 giorni per la sospensione (art. 7 Statuto), ma il CCNL cemento (art. 66) resta sotto quel tetto: la multa arriva a 3 ore di retribuzione e la sospensione a 3 giorni. Le ipotesi più gravi rientrano nel licenziamento per mancanze (art. 67).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Misure e procedura contrattuali: artt. 66-67 del CCNL Cemento, Calce e Gesso dell’8 maggio 2025.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: periodo di prova

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: periodo di prova

    Tutto sul periodo di prova nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: durata per livello, obbligo di forma scritta, sospensione per malattia, recesso e conseguenze della mancata pattuizione scritta.

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Legno Arredamento Artigianato varia da 4 settimane (operai livelli F ed E) fino a 6 mesi (impiegati di livello A e AS). Deve essere pattuito per iscritto. La malattia sospende il decorso. Il recesso durante la prova è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI (CCNL Area Legno-Lapidei, codice CNEL F060)
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte
    testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)
    Riferimento normativo
    Art. 2096 c.c. (norma di legge sul patto di prova) + disposizioni CCNL

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per categoria – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Livello / Categoria Durata periodo di prova Profilo tipico
    F e E – Operai 4 settimane Operaio di prima assunzione, ausiliario
    D – Operai 5 settimane Falegname qualificato, operaio alle macchine
    CS e superiori – Operai 6 settimane Operatore CNC, caposquadra posa, operaio specializzato provetto
    Impiegati (gruppi B, C, D, E) Fino a 3 mesi Impiegato d’ordine, amministrativo, tecnico
    Impiegati (gruppi A e AS) Fino a 6 mesi Impiegato con funzioni direttive, quadro

    Durante il periodo di prova «è reciproco il diritto alla risoluzione senza obbligo di preavviso né indennità». Se nessuna parte recede alla scadenza, il rapporto si intende confermato a tempo indeterminato. Fonte: art. 25 del CCNL Area Legno-Lapidei 25 marzo 2014. Per gli impiegati la prova scende a 3 mesi (gruppo A) e a 2 mesi (altri gruppi) per gli amministrativi e i tecnici con almeno due anni di servizio in mansioni analoghe; non sono ammessi né la proroga né il rinnovo. Per gli apprendisti la prova è al massimo di 2 mesi (accordo 13 marzo 2018).

    Forma scritta: obbligatoria e costitutiva

    La legge (art. 2096 c.c.) richiede che il patto di prova risulti da atto scritto. Il CCNL conferma questo principio. La forma scritta è costitutiva: in assenza di clausola di prova nel contratto di assunzione o in un documento allegato, il patto di prova è inesistente e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova fin dal primo giorno di lavoro.

    L’atto scritto deve contenere almeno:

    • La durata del periodo di prova (in settimane o mesi).
    • Il livello di inquadramento contrattuale.
    • Le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.

    Come si calcola il periodo di prova

    Il periodo di prova decorre dalla data di effettiva presa di servizio e si calcola in giorni di lavoro effettivo. Le cause di sospensione della prestazione (malattia, infortunio, congedi retribuiti) interrompono il decorso della prova, che riprende dalla data di rientro al lavoro. Questo principio è espressamente previsto dal CCNL per la malattia: l’evento morboso sospende la prova «per periodo pari alla durata dell’evento, nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto».

    Recesso durante la prova: regole e limiti

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza diritto a indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore dimissionario e il datore che licenzia non devono fornire motivazione.

    Tuttavia, il recesso datoriale incontra limiti inderogabili:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso è nullo se motivato da ragioni di sesso, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza sindacale (art. 3 L. 108/1990 e art. 15 Stat. Lavoratori).
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso è nullo se adottato in rappresaglia per aver esercitato un diritto (es. segnalazione di irregolarità, adesione al sindacato, denuncia di molestie).
    • Divieto durante la maternità: la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere licenziata durante la prova ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

    Retribuzione e istituti durante la prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente al suo livello di inquadramento, comprensivo del minimo tabellare del CCNL. Non è ammessa la riduzione della retribuzione in ragione della prova. Tutti gli istituti contrattuali si applicano normalmente: ferie, tredicesima (pro quota), contribuzione previdenziale e assistenziale, versamenti EBNA-FSBA.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio livello D, malattia durante la prova
    Tizio viene assunto come falegname di livello D il 2 gennaio 2026, con un periodo di prova di 5 settimane (scadenza prevista: 6 febbraio). Il 20 gennaio si ammala per 10 giorni. Il periodo di prova si sospende per i 10 giorni di malattia e riprende al rientro. La nuova scadenza diventa il 16 febbraio 2026. Se Tizio supera la prova senza recessi, dal 17 febbraio è assunto a tempo indeterminato.
    Caia – Impiegata livello A, prova non pattuita per iscritto
    Caia viene assunta verbalmente come impiegata di livello A. Il datore non include alcuna clausola di prova nella lettera di assunzione. Dopo 2 mesi, il datore vuole «licenziarla in prova». Non può farlo: in assenza di patto scritto, la prova non esiste e si applicano le ordinarie tutele contro il licenziamento (obbligo di preavviso, giustificato motivo). Caia si rivolge alla Filca-Cisl e ottiene l’applicazione delle tutele ordinarie.
    Sempronio – Recesso del lavoratore durante la prova
    Sempronio, operaio CS (caposquadra posa) in prova da 3 settimane, riceve una proposta migliore da un altro datore. Può recedere liberamente senza preavviso né motivazione. Comunica per iscritto le proprie dimissioni con effetto immediato. Il datore non può pretendere alcuna indennità né il rispetto di un preavviso: durante la prova la facoltà di recesso è reciproca e libera.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un falegname livello D nel CCNL Legno Artigianato?
    Per un operaio di livello D la durata è di 5 settimane. Per i livelli E e F la durata è di 4 settimane; per il livello C Super e superiori (operai) la durata sale a 6 settimane.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, il CCNL e l’art. 2096 c.c. richiedono la forma scritta. In assenza di clausola scritta, la prova non esiste e il lavoratore gode da subito di piena tutela contro il licenziamento.
    La malattia interrompe il periodo di prova?
    Sì, la malattia sospende il decorso della prova per un periodo pari alla durata dell’evento morboso, nel limite del comporto contrattuale. La prova riprende alla guarigione e termina più tardi di quanto originariamente previsto.
    Può il datore licenziare liberamente durante la prova?
    Durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità. Il recesso datoriale però non può essere discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità. La lavoratrice in gravidanza non può essere licenziata neppure durante la prova.
    Cosa succede se il lavoratore supera il periodo di prova?
    Se alla scadenza nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Agricole: periodo di prova

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: periodo di prova per operai e impiegati

    Il periodo di prova è l’intervallo iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti – datore e lavoratore – valutano la reciproca idoneità. Nel CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole la sua durata, le condizioni di validità e le tutele del lavoratore sono disciplinate con precisione: conoscerle è fondamentale per evitare controversie fin dai primi giorni di lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL Cooperative Agricole il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione. La durata varia a seconda del livello e della categoria (operai o impiegati). In assenza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dall’inizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Cos’è il periodo di prova e a cosa serve

    Il periodo di prova è una clausola del contratto di lavoro che consente a entrambe le parti di verificare l’idoneità reciproca prima che il rapporto si stabilizzi definitivamente. Il datore valuta le capacità tecniche, l’affidabilità e l’adattamento del lavoratore al contesto aziendale; il lavoratore, a sua volta, verifica che le condizioni di lavoro corrispondano alle aspettative.

    Durante la prova il rapporto è pienamente efficace: il lavoratore percepisce la retribuzione del livello assegnato, matura TFR, ferie e tredicesima, ed è assoggettato alle norme di legge e contrattuali sul lavoro subordinato. La peculiarità consiste nella possibilità di recesso libero da parte di entrambi.

    Il patto di prova è disciplinato dall’art. 2096 del codice civile, che ne richiede la forma scritta a pena di nullità. Il CCNL Cooperative Agricole integra questa previsione fissando le durate massime per categoria e livello.

    La forma scritta: requisito inderogabile

    La legge (art. 2096 c.c.) e il contratto collettivo richiedono che il patto di prova sia stipulato per iscritto prima dell’inizio del rapporto di lavoro. La clausola deve essere contenuta nella lettera di assunzione o in un documento separato allegato alla stessa, sottoscritto da entrambe le parti.

    Il documento scritto deve indicare almeno:

    • la durata del periodo di prova (in giorni lavorativi o settimane);
    • il livello di inquadramento contrattuale;
    • le mansioni che formeranno oggetto della prova.

    Se manca la forma scritta, o se il documento viene firmato dopo l’inizio dell’attività lavorativa, il patto è nullo. In questo caso il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova fin dall’origine, e qualsiasi recesso datoriale produce gli effetti di un licenziamento ordinario, con l’obbligo di preavviso e, ricorrendone i presupposti, di giustificazione.

    Durata del periodo di prova per categoria e livello

    Il CCNL distingue la durata del periodo di prova in funzione della categoria (operaio o impiegato) e del livello di inquadramento. La logica è che mansioni più complesse e responsabilità più elevate richiedono un periodo di osservazione più lungo per una valutazione adeguata.

    Operai

    Per gli operai a tempo indeterminato la prova non può superare 26 giorni lavorativi per il 3° e 4° livello, 14 giorni lavorativi per il 5° e 6° livello e 8 giorni lavorativi per il 7° livello. Per gli operai a tempo determinato la prova è di 2 giorni lavorati nei contratti di oltre 30 giorni e di 8 giorni lavorati nei contratti di oltre 50 giorni, solo per il primo rapporto con le stesse mansioni (art. 55, come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 luglio 2024).

    Durata massima del periodo di prova – CCNL Cooperative Agricole
    Lavoratori Durata massima
    Impiegati di 1°, 2° e 3° livello 4 mesi
    Impiegati di 4°, 6° e 7° livello 2 mesi
    Operai a tempo indeterminato di 3° e 4° livello 26 giorni lavorativi
    Operai a tempo indeterminato di 5° e 6° livello 14 giorni lavorativi
    Operai a tempo indeterminato di 7° livello 8 giorni lavorativi
    Operai a tempo determinato oltre 30 giorni 2 giorni lavorati
    Operai a tempo determinato oltre 50 giorni (primo rapporto) 8 giorni lavorati

    Impiegati

    Per gli impiegati la prova è di 4 mesi per il 1°, 2° e 3° livello e di 2 mesi per il 4°, 6° e 7° livello (art. 44 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)). Se il rapporto si chiude durante la prova o al suo termine, l’impiegato ha diritto allo stipendio dell’intero mese e ai dodicesimi di ferie, mensilità aggiuntive e TFR. Anche per questa categoria il massimo contrattuale non può essere superato, neppure con accordo individuale in deroga.

    Le parti possono concordare nella lettera di assunzione una durata inferiore al massimo contrattuale, mai superiore. Una clausola che estenda il periodo di prova oltre il limite fissato dal CCNL sarebbe nulla per contrasto con la norma collettiva.

    Retribuzione e trattamento economico durante la prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione contrattuale del livello di inquadramento assegnato. Non è ammessa una retribuzione ridotta «per via della prova»: clausole di segno contrario sarebbero nulle per contrasto con il contratto collettivo e con l’art. 36 della Costituzione.

    Il periodo di prova concorre alla maturazione dei seguenti istituti:

    • TFR (art. 2120 c.c.): matura dall’inizio del rapporto, anche durante la prova;
    • Ferie: i giorni di ferie maturano proporzionalmente a decorrere dalla data di assunzione;
    • Tredicesima: il rateo matura per i mesi (o frazioni di mese) di servizio prestato;
    • Anzianità contributiva: i contributi previdenziali INPS decorrono dalla data di assunzione.

    Se il rapporto si risolve durante la prova – per recesso di una delle parti – il TFR maturato e i ratei degli istituti contrattuali maturati devono essere comunque liquidati al lavoratore.

    Sospensione del periodo di prova: malattia e altri eventi

    Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Alcune circostanze ne sospendono il decorso:

    • Malattia: sospende il computo per tutta la durata dell’assenza certificata. Il periodo riprende al rientro.
    • Infortunio sul lavoro: analogamente sospende la prova. Il datore non può recedere adducendo come unica causa l’infortunio (sarebbe recesso discriminatorio o ritorsivo rispetto allo stato di salute).
    • Congedo di maternità o paternità: sospende il periodo di prova; il rapporto riprende al termine del congedo obbligatorio, con il residuo del periodo di prova ancora da compiere.
    • Ferie: le ferie fruite durante la prova non interrompono il computo, in quanto la giurisprudenza prevalente le qualifica come sospensione concordata del lavoro che non incide sulla verifica della prestazione.

    Recesso durante la prova: libertà e limiti

    Nel corso del periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza motivare la decisione. Questa è la differenza fondamentale rispetto al licenziamento ordinario, che richiede giustificato motivo o giusta causa.

    Tuttavia il recesso durante la prova non è privo di limiti:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso fondato su sesso, razza, origine etnica, disabilità, religione, opinioni politiche o appartenenza sindacale è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003, dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e della legislazione anti-discriminatoria, anche se avvenuto durante la prova.
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso causalmente collegato a una denuncia del lavoratore, a un’azione legale o sindacale è nullo.
    • Forma del recesso: la legge non impone la forma scritta per il recesso durante la prova: le regole sui licenziamenti della L. 604/1966, forma scritta compresa, si applicano dal momento in cui l’assunzione diventa definitiva (art. 10 L. 604/1966). Una comunicazione scritta resta comunque utile per fissare la data.

    Il lavoratore che voglia dimettersi durante la prova può farlo liberamente, senza preavviso e senza dover corrispondere alcuna indennità sostitutiva.

    Effetti al termine della prova

    Alla scadenza del periodo di prova si verificano due scenari alternativi:

    • Nessun recesso: il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione formale. Da quel momento il lavoratore è tutelato dalla disciplina ordinaria dei licenziamenti.
    • Recesso di una delle parti: il rapporto cessa. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati, al TFR maturato e ai ratei degli istituti contrattuali.

    Il periodo di prova superato viene computato integralmente nell’anzianità di servizio, con effetti sugli scatti, sul comporto in caso di malattia e sul preavviso.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio raccoglitore, patto di prova verbale
    Tizio viene assunto come operaio comune in una cooperativa ortofrutticola. Il responsabile del personale gli dice verbalmente che «c’è un mese di prova» ma non gli consegna alcuna lettera di assunzione con la clausola scritta. Dopo tre settimane il caposquadra lo informa che non è stato confermato. Tizio si rivolge alla FLAI-CGIL: poiché mancava il patto scritto, il recesso è qualificabile come licenziamento privo di giustificazione. Tizio ha diritto al preavviso (o all’indennità sostitutiva) e alle eventuali tutele previste dal d.lgs. 23/2015 in ragione delle dimensioni aziendali.
    Caia — Impiegata, malattia a inizio rapporto
    Caia viene assunta come impiegata di concetto in una cooperativa di trasformazione lattiero-casearia, con periodo di prova di quaranta giorni di calendario come previsto dalla lettera di assunzione. Al ventunesimo giorno si ammala per dieci giorni. Il periodo di prova si prolunga di dieci giorni: scadrà al cinquantesimo giorno dall’assunzione (quaranta giorni di prova effettiva più dieci di sospensione per malattia). Durante i dieci giorni di malattia Caia ha diritto all’indennità INPS e all’integrazione contrattuale a carico del datore, come per qualsiasi altro lavoratore in servizio.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova nel CCNL Cooperative Agricole deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve essere inserito nella lettera di assunzione con indicazione della durata, del livello di inquadramento e delle mansioni affidate. In assenza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto si considera confermato a tempo indeterminato senza prova dall’inizio.
    Quanto dura il periodo di prova per un operaio agricolo?
    Per gli impiegati 4 mesi (1°, 2° e 3° livello) o 2 mesi (4°, 6° e 7° livello); per gli operai a tempo indeterminato 26, 14 o 8 giorni lavorativi secondo il livello; per gli operai a termine 2 o 8 giorni lavorati (artt. 44 e 55 del CCNL).
    La malattia sospende il periodo di prova nelle cooperative agricole?
    Sì. La malattia, l’infortunio e le altre cause di sospensione del rapporto interrompono il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. Il periodo di prova si prolunga di un numero di giorni pari alla durata dell’assenza.
    Il datore può recedere durante il periodo di prova senza preavviso?
    Sì. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la decisione. Tuttavia il recesso discriminatorio o ritorsivo è sempre vietato e nullo, anche durante la prova.
    Se la prova scade senza recesso, il rapporto si considera confermato?
    Sì. Se nessuna parte recede alla scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione esplicita. Il periodo di prova è computato ai fini dell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e illustrano la disciplina tipica del periodo di prova nel CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Le durate sono quelle degli artt. 44 e 55 del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli, come rinnovato il 19 luglio 2024.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: periodo di prova per livello

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Periodo di prova: durata per categoria, forma scritta e regole di recesso

    Il periodo di prova nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 4) deve risultare dalla lettera di assunzione e ha una durata massima che dipende dalla categoria e dalla qualifica: da 2 settimane per gli operai di categoria F a 6 mesi per gli impiegati AS e per i quadri. Questa guida spiega le durate, come si gestiscono malattia e infortunio e come funziona il recesso durante la prova.

    In sintesi

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la prova è al massimo di 6 mesi per impiegati AS e quadri, 5 mesi per la categoria A, 3 mesi per B1, 2 mesi per C1 e D1, 1 mese per E1; per gli operai 2 mesi per B2, 6 settimane per CS, 1 mese per C2, D2 ed E2, 2 settimane per F. Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Riferimento normativo
    Art. 2096 c.c.; art. 4 del CCNL (testo 12 febbraio 2020, non modificato dai rinnovi del 2022 e del 2025)

    Durata massima della prova per categoria

    Periodo di prova massimo – art. 4 CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Qualifica Categoria Durata massima della prova
    Impiegati e quadri AS e quadri 6 mesi
    Impiegati A 5 mesi
    Impiegati B1 3 mesi
    Impiegati C1, D1 2 mesi
    Impiegati E1 1 mese
    Operai B2 2 mesi
    Operai CS 6 settimane
    Operai C2, D2, E2 1 mese
    Operai F 2 settimane

    La prova è «non superiore a» le durate indicate e risulta dalla lettera di assunzione. Non è richiesta a chi era già alle dipendenze della stessa azienda ed è adibito alle medesime mansioni già esplicate. Le categorie corrispondono ai livelli A, B, C, D, E (vedi la scheda sui livelli e qualifiche).

    La forma scritta: requisito indispensabile

    L’art. 2096 del Codice civile prevede che l’assunzione in prova risulti da atto scritto. Il CCNL richiama la «lettera di assunzione» come sede della clausola di prova. In assenza di forma scritta il patto di prova è nullo e il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato, senza prova, con applicazione integrale delle tutele contrattuali e di legge dal primo giorno.

    Come funziona la prova

    Durante il periodo di prova ciascuna parte può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso e senza corrispondere le indennità previste dal contratto, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, le ferie e la tredicesima mensilità. Al lavoratore spetta la retribuzione per il tempo in cui ha effettivamente lavorato, in base alla retribuzione della categoria nella quale ha prestato la sua opera, salvo che sia stata prestabilita in misura superiore. Durante la prova valgono i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa previsione.

    Per gli impiegati, se la risoluzione avviene per dimissioni in qualunque momento, o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri e per le categorie AS e A, e durante il primo mese per gli altri impiegati, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; se il licenziamento avviene oltre quel termine, all’impiegato è corrisposta la retribuzione fino a metà o fine del mese in corso, a seconda che la comunicazione cada nella prima o nella seconda quindicina.

    Malattia e infortunio durante la prova

    Se la prova è interrotta per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore è ammesso a completarla se in grado di riprendere servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova.

    Limiti al recesso

    La libertà di recesso incontra i limiti generali: è vietato il recesso discriminatorio o ritorsivo e il recesso è contestabile quando la prova non è stata resa effettivamente possibile (ad esempio perché il lavoratore è stato adibito a mansioni del tutto diverse da quelle oggetto di valutazione).

    Conferma e fine prova

    Trascorso il periodo di prova senza che l’azienda abbia comunicato la disdetta, il lavoratore si intende confermato in servizio a tempo indeterminato, a termini e agli effetti del contratto; non serve alcuna comunicazione formale. Nel caso di conferma, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali: anzianità, scatti, ferie, preavviso e TFR.

    Prova e apprendistato

    Nell’apprendistato professionalizzante la prova non può superare quella prevista per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e, in ogni caso, 2 mesi (art. 9): vedi la scheda sull’apprendistato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio livello C (categoria C2), prova di 1 mese
    Tizio è assunto il 2 marzo 2026 come conduttore di forno (categoria C2) con una prova di un mese, la durata massima prevista per la categoria. Si ammala il 10 marzo e riprende servizio il 20 marzo, cioè entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza: è ammesso a completare la prova per la parte residua. Se nessuno recede entro la nuova scadenza, dal giorno successivo è assunto a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
    Caia – Impiegata di categoria A, prova di 3 mesi
    Caia viene assunta il 5 gennaio 2026 come impiegata tecnica di categoria A (la prova massima sarebbe di 5 mesi) con una prova di 3 mesi. Il 28 febbraio il datore le comunica il recesso: è entro i primi tre mesi di prova, quindi le spetta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato, con TFR, ferie e tredicesima maturati. Il recesso resterebbe contestabile se fosse ritorsivo o se non le fosse stata data la possibilità di svolgere le mansioni da valutare.
    Sempronio – Quadro, prova di 6 mesi
    Sempronio viene assunto come responsabile di stabilimento con qualifica di quadro e una prova di 6 mesi, la durata massima prevista. Superata la prova senza disdetta, è confermato a tempo indeterminato e il periodo di prova conta nell’anzianità.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Laterizi?
    Dipende dalla categoria. Impiegati: 6 mesi per AS e quadri, 5 mesi per A, 3 mesi per B1, 2 mesi per C1 e D1, 1 mese per E1. Operai: 2 mesi per B2, 6 settimane per CS, 1 mese per C2, D2 ed E2, 2 settimane per F (art. 4).
    La prova deve essere scritta?
    Sì: l’art. 2096 c.c. richiede la forma scritta e il CCNL parla di prova risultante dalla lettera di assunzione. In assenza di atto scritto il patto è nullo e il rapporto è a tempo indeterminato senza prova.
    Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
    Sì, il recesso è libero e non richiede preavviso né motivazione (restano dovuti TFR, ferie e tredicesima). Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli.
    La malattia interrompe la prova?
    Se la prova è interrotta da malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore è ammesso a completarla se riprende servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento.
    Dopo la prova il contratto è automaticamente confermato?
    Sì. Se nessuna delle parti dà disdetta, l’assunzione si intende confermata e il periodo di prova è computato nell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgative e si basano sull’art. 4 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020, non modificato dai rinnovi del 2022 e del 2025; vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): causali e durata

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): regole e maggiorazioni

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Le maggiorazioni per turno, festività e domenica sono quelle del CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL riconosce la maggiorazione per il disagio:

    Prestazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Turno notturno Maggiorazione oraria e/o indennità di turno notturno
    Lavoro festivo Maggiorazione per il festivo lavorato, spesso con riposo compensativo
    Domenica lavorata Maggiorazione quando il riposo cade in altro giorno
    Importi e percentuali sono fissati dal CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione per il notturno prevista dal CCNL; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): regole e tutele

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito al relativo trattamento economico; decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi) matura la promozione, salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Scatti e salario di anzianità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Nel CCNL Aninsei non maturano più scatti periodici: l’anzianità si paga con il salario di anzianità, una cifra mensile fissa che dipende dalla data di assunzione. Vediamo importi, chi ne ha diritto e come incide su tredicesima e TFR.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei (art. 24) riconosce un salario di anzianità fisso, da 20 a 90 euro al mese secondo la data di assunzione. Il nuovo importo di 20 euro spetta a chi al 1° gennaio 2025 aveva maturato due anni di servizio ininterrotto nello stesso istituto; chi matura i due anni dopo quella data non lo riceve. Non è un aumento periodico per livello: fa parte della retribuzione mensile e quindi entra nella tredicesima e nel TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Salario di anzianità · Scatti pregressi · Effetti su tredicesima e TFR
    Riferimenti
    CCNL Aninsei 2024-2027, art. 19 (voci della retribuzione), art. 21 (tredicesima), art. 24 (salario di anzianità) · Art. 2120 c.c.
    Fonte
    Testo del CCNL Aninsei 2024-2027

    Scatti di anzianità o salario di anzianità?

    Gli scatti di anzianità a cadenza biennale (5% ogni due anni) esistevano nei contratti più vecchi: l’art. 24 li ricorda solo per il personale assunto prima del 31 dicembre 1995, che conserva quelli percepiti al 31 dicembre 1997. Oggi l’anzianità si riconosce con il salario di anzianità, una cifra mensile fissa uguale per tutti i livelli, che compare tra le voci della retribuzione mensile accanto a paga base, contingenza ed eventuale superminimo (art. 19).

    Quanto vale: gli importi per data di assunzione

    L’importo dipende da quando il lavoratore è stato assunto, non dal livello. La tabella dell’art. 24 riporta gli importi complessivi in vigore dal 1° gennaio 2025:

    Salario di anzianità mensile lordo dal 1° gennaio 2025, per data di assunzione (art. 24)
    Data di assunzione Importo mensile
    Fino al 31 dicembre 1995 90,00 € (più gli scatti biennali del 5% maturati al 31 dicembre 1997)
    Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 90,00 €
    Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 75,00 €
    Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 65,00 €
    Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 55,00 €
    Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 45,00 €
    Dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2020 35,00 €
    Dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2023 20,00 €
    Fonte: CCNL Aninsei 2024-2027, art. 24. Per chi già percepiva un salario di anzianità in base ai contratti precedenti, l’articolo precisa che il nuovo importo incrementa quanto già percepito; la tabella dell’articolo riporta anche gli importi storici, dal 2004 al 2022.

    Chi ha diritto ai 20 euro

    L’art. 24 riconosce 20,00 euro mensili al personale che al 1° gennaio 2025 aveva maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto, cioè è stato assunto entro il 31 dicembre 2023. Se i due anni si compiono dopo il 1° gennaio 2025, il salario di anzianità non spetta. Chi è stato assunto nel 2024 o dopo, quindi, non lo matura.

    Effetti su tredicesima e TFR

    • Tredicesima: l’art. 21 la fissa pari alla retribuzione in atto a dicembre (esclusi gli assegni familiari), quindi comprende il salario di anzianità; in caso di inizio o cessazione nell’anno si pagano tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio.
    • TFR: l’art. 66 rinvia alla L. 297/1982; l’art. 2120 c.c. computa nella base le somme corrisposte in modo non occasionale in dipendenza del rapporto, e il salario di anzianità è corrisposto ogni mese.
    • Part-time: l’art. 24 non detta una regola specifica; per la riproporzione dell’orario ridotto vedi la scheda sul part-time.

    Casi pratici

    Tizio — assunto nel 2008
    Tizio, docente assunto a ottobre 2008 nella stessa scuola, rientra nella fascia 2006-2009: il suo salario di anzianità è di 65,00 euro mensili dal 1° gennaio 2025. L’importo si somma al minimo del suo livello e fa parte della base della tredicesima di dicembre.
    Caia — assunta nel 2024
    Caia è stata assunta a settembre 2024. Al 1° gennaio 2025 non aveva due anni di servizio e li compirà dopo quella data: secondo l’art. 24 il salario di anzianità non le spetta. Il suo aumento viene dai minimi tabellari, non da un nuovo scatto.

    Domande frequenti

    Nel CCNL Aninsei ci sono ancora gli scatti di anzianità?
    No, non come aumenti periodici. L’art. 24 prevede un salario di anzianità fisso, da 20 a 90 euro al mese secondo la data di assunzione. Gli scatti biennali del 5% sono ricordati solo per chi è stato assunto prima del 31 dicembre 1995, che conserva quelli maturati al 31 dicembre 1997.
    Ogni quanto matura lo scatto?
    Non c’è una cadenza: nessun nuovo scatto matura nel tempo. Il salario di anzianità di 20 euro spetta solo a chi al 1° gennaio 2025 aveva già due anni di servizio ininterrotto nello stesso istituto; se i due anni si compiono dopo, non è dovuto.
    Se cambio scuola riparto da zero?
    Sì: l’art. 24 parla di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto e la tabella si basa sulla data di assunzione. Il testo non prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata in un’altra scuola.
    Il salario di anzianità incide su tredicesima e TFR?
    Sì. Fa parte della retribuzione mensile (art. 19), la tredicesima è pari alla retribuzione di dicembre (art. 21) e il TFR si calcola sulle somme corrisposte in modo non occasionale (art. 2120 c.c.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL Aninsei 2024-2027 (art. 19, 21, 24 e 66) e all’art. 2120 c.c.

  • Dimissioni nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Dimissioni nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): preavviso, procedura telematica e tutele

    Nella scuola privata laica il preavviso di chi si dimette è fissato dall’art. 57 del CCNL Aninsei in base al livello. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso va da 1 a 4 mesi secondo il livello (art. 57 del CCNL Aninsei). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nella scuola privata laica

    Il lavoratore a tempo indeterminato che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.). Per il personale delle scuole Aninsei la durata è fissata dall’art. 57 del CCNL, una volta superato il periodo di prova:

    Livello Preavviso
    I e II 1 mese fino a 10 anni di servizio; 2 mesi oltre 10 anni
    III, IV, V, VI e VII 3 mesi
    VIII A e VIII B 4 mesi
    Tempo determinato e apprendistato 1 mese

    Il testo vale per il licenziamento e per le dimissioni. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto (oggi con il modulo telematico) e il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né coincidere con il periodo di ferie. Il contratto non lega il recesso al calendario scolastico: i termini sono gli stessi in qualsiasi mese dell’anno.

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto: da 1 a 4 mesi secondo il livello (art. 57 CCNL) Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — Docente che cambia scuola
    Tizio, docente di scuola secondaria (VI livello), si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora i 3 mesi di preavviso dell’art. 57 del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è fissata dall’art. 57 del CCNL Aninsei del 15 giugno 2024 (testo vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027).

  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Noleggio Autobus e NCC

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Nel noleggio autobus con conducente la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — gite, transfer, tour, servizi di più giorni — e la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Il CCNL Noleggio Autobus (art. 51) riconosce al personale mobile vitto e alloggio a carico dell’azienda o il rimborso a piè di lista entro 45 € per il pernottamento e 20 € per pasto in Italia (60 € e 25 € all’estero), oppure un’indennità da 6 a 11 € a seconda delle ore di assenza; il testo non prevede una specifica indennità di reperibilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · art. 51 CCNL 6 ottobre 2022 per gli importi di trasferta e art. 28 per le maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario; il CCNL non ne fissa una, la prevede eventualmente l’accordo aziendale Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Lavoro notturno in turni avvicendati e non Prestazione dalle 22 alle 6: maggiorazione del 25% (art. 28) Imponibile
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Le soglie di esenzione fiscale sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori; gli importi di trasferta del CCNL Noleggio Autobus sono quelli della tabella seguente.
    Trasferta del personale mobile – CCNL Noleggio Autobus (art. 51)
    Voce Territorio nazionale Estero
    Rimborso a piè di lista: pernottamento (massimale) 45,00 € 60,00 €
    Rimborso a piè di lista: ogni pasto (massimale) 20,00 € 25,00 €
    Indennità se il vitto e l’alloggio sono convenzionati: assenza da 8 a 12 ore 6,00 € 7,00 €
    Assenza oltre 12 e fino a 18 ore 7,50 € 8,50 €
    Assenza oltre 18 e fino a 24 ore 10,00 € 11,00 €

    Regole dell’art. 51: fatte salve le condizioni più favorevoli in azienda, gli importi sono assorbiti dai trattamenti aziendali di miglior favore; chi svolge servizi extraurbani non ha diritto alla trasferta se la durata complessiva non supera le 8 ore continuative (le durate di più servizi inferiori a 8 ore si sommano, salvo un’ora di interruzione in sede per il pasto); agli impiegati in missione spetta il rimborso del viaggio in treno in 2ª classe, il piè di lista di vitto e alloggio entro gli stessi massimali e le altre spese vive; l’indennità di trasferta assorbe il ticket restaurant (art. 50, 7 € al giorno).

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: un tour all’estero, un servizio di più giorni lontano dalla sede. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi lavora stabilmente in luoghi sempre diversi, senza una sede fissa di riferimento. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — sempre in giro, senza sede fissa
    Tizio lavora stabilmente in luoghi sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana come conducente in un tour in Italia a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo (fino a 45 € a notte) e pasti (fino a 20 € l’uno) a piè di lista, non imponibili, secondo l’art. 51 del CCNL. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Per l’art. 41 del CCNL sono utili al TFR, tra l’altro, le «indennità non occasionali», mentre restano escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese; i rimborsi di trasferta a piè di lista non entrano quindi nella base.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Nell’art. 51 del CCNL Noleggio Autobus: rimborso a piè di lista fino a 45 € per il pernottamento e 20 € per pasto in Italia (60 e 25 € all’estero) oppure indennità da 6 a 10 € in Italia e da 7 a 11 € all’estero secondo le ore di assenza. Il CCNL non fissa un’indennità di reperibilità. Le soglie di esenzione fiscale sono invece di legge.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Gli importi di trasferta del CCNL sono quelli dell’art. 51 del contratto del 6 ottobre 2022; gli accordi aziendali di miglior favore prevalgono.

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