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Autore: Andrea Marton

  • Art. 606 c.c.: Nullità del testamento per difetto di forma

    Art. 606 c.c.: Nullità del testamento per difetto di forma

    Art. 606 c.c. Nullità del testamento per difetto di forma

    In vigore

    Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvere manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

  • Art. 607 c.c.: Validità del testamento segreto come olografo

    Art. 607 c.c.: Validità del testamento segreto come olografo

    Art. 607 c.c. Validità del testamento segreto come olografo

    In vigore

    olografo Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

  • Articolo 608 Codice Civile: Ritiro di testamento segreto od olografo

    Articolo 608 Codice Civile: Ritiro di testamento segreto od olografo

    Art. 608 c.c. Ritiro di testamento segreto od olografo

    In vigore

    Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito. SEZIONE II – Dei testamenti speciali

  • Art. 609 c.c.: Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortu

    Art. 609 c.c.: Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortu

    Art. 609 c.c. Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

    In vigore

    infortuni Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

  • Articolo 610 Codice Civile: Termine di efficacia

    Articolo 610 Codice Civile: Termine di efficacia

    Art. 610 c.c. Termine di efficacia

    In vigore

    Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

  • Articolo 611 Codice Civile: Testamento a bordo di nave

    Articolo 611 Codice Civile: Testamento a bordo di nave

    Art. 611 c.c. Testamento a bordo di nave

    In vigore

    Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

  • Art. 612 Codice Civile: Forme

    Art. 612 Codice Civile: Forme

    Art. 612 c.c. Forme

    In vigore

    Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

  • Art. 613 Codice Civile: Consegna

    Art. 613 Codice Civile: Consegna

    Art. 613 c.c. Consegna

    In vigore

    Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio. Al ritorno della nave nella Repubblica i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione. Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.

  • Articolo 614 Codice Civile: Verbale di consegna

    Articolo 614 Codice Civile: Verbale di consegna

    Art. 614 c.c. Verbale di consegna

    In vigore

    L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

  • Articolo 615 Codice Civile: Termine di efficacia

    Articolo 615 Codice Civile: Termine di efficacia

    Art. 615 c.c. Termine di efficacia

    In vigore

    Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.