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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma statale che riservava allo Stato il maggior gettito tributario riscosso nel 2013 nel territorio della Regione siciliana in relazione ai contributi per la ricostruzione, in contrasto con l’autonomia finanziaria garantita dallo statuto siciliano.
Di cosa si tratta
L’art. 7-bis del d.l. n. 43 del 2013, oltre a prevedere contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma dell’Abruzzo del 2009, riservava allo Stato il maggior gettito tributario derivante da quelle disposizioni riscosso nel 2013, anche nell’ambito del territorio della Regione siciliana.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha impugnato l’art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle relative norme di attuazione in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario riscosso nel 2013 nel territorio della Regione siciliana; ha dichiarato inammissibile un’ulteriore censura.
Il principio
L’autonomia finanziaria della Regione siciliana, garantita dallo statuto speciale, impedisce allo Stato di riservarsi unilateralmente il maggior gettito tributario riscosso nel territorio regionale di competenza.
Domande e risposte
Cosa riservava allo Stato la norma censurata?
Il maggior gettito tributario derivante dalle disposizioni sui contributi per la ricostruzione, riscosso nel 2013 anche nel territorio della Regione siciliana.
Perché è incostituzionale?
Perché lede l’autonomia finanziaria della Regione siciliana garantita dagli artt. 36 e 37 del suo statuto speciale e dalle norme di attuazione in materia finanziaria.
Tutte le censure sono state accolte?
No: una delle questioni sollevate dalla Regione siciliana è stata dichiarata inammissibile.
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