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La Corte costituzionale dichiara illegittima, per la parte applicabile alla Regione Valle d’Aosta, la disciplina statale sulle «zone a burocrazia zero» estesa all’intero territorio nazionale, e dichiara cessata la materia del contendere per le censure della Provincia autonoma di Trento.
Di cosa si tratta
L’art. 14, commi da 1 a 6, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) estendeva in via sperimentale a tutto il territorio nazionale la disciplina delle «zone a burocrazia zero», già prevista dall’art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, incidendo su procedimenti amministrativi di competenza delle autonomie speciali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, evocando, tra gli altri parametri, le norme dei rispettivi statuti speciali e gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, nella parte in cui era destinato ad applicarsi ai procedimenti amministrativi nelle materie di competenza della Valle d’Aosta; ha dichiarato cessata la materia del contendere per le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento.
Il principio
Lo Stato non può estendere uniformemente all’intero territorio nazionale, comprese le autonomie speciali, una disciplina che incide su procedimenti amministrativi di competenza regionale, senza rispettare le attribuzioni garantite dagli statuti speciali.
Domande e risposte
Cosa sono le «zone a burocrazia zero»?
Aree in cui erano previste procedure amministrative semplificate; la legge di stabilità 2012 ne estendeva la disciplina a tutto il territorio nazionale.
Perché la norma è illegittima per la Valle d’Aosta?
Perché si applicava anche ai procedimenti amministrativi nelle materie di competenza primaria e attuativa della Regione, violando l’autonomia statutaria.
Cosa è successo alle censure di Trento?
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché era venuto meno l’interesse alla decisione su quelle questioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — evocato in relazione al riparto di competenze tra Stato e autonomie speciali.
- Art. 118 della Costituzione — richiamato sulle funzioni amministrative e la loro allocazione.
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro di ragionevolezza della disciplina statale.
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