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Con ordinanza la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania n. 16 del 2010, che disponeva lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Di cosa si tratta
L’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010 disponeva lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione degli IACP della Campania e la nomina di commissari straordinari da parte del Presidente della Giunta regionale. Un componente del CdA designato dalla Provincia di Caserta aveva impugnato il provvedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato, in sede cautelare, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge reg. Campania n. 16 del 2010, senza pronunciarsi nel merito.
Il principio
La questione sollevata in sede cautelare deve rispettare i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza con adeguata motivazione: in difetto, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma campana?
Lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli IACP e la nomina di commissari straordinari da parte del Presidente della Giunta regionale.
Come si è conclusa la questione?
Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.
Quali parametri erano evocati?
Gli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — evocato sull’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 24 della Costituzione — richiamato sul diritto di difesa in giudizio.
- Art. 3 della Costituzione — invocato sul principio di eguaglianza e ragionevolezza.
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