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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione, dichiara che non spettava allo Stato attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas poteri sul servizio idrico nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano, e annulla le relative previsioni del d.P.C.m. 20 luglio 2012.

Di cosa si tratta

Con il d.P.C.m. 20 luglio 2012 lo Stato aveva individuato le funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas relative alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, estendendole anche al territorio delle Province autonome, che rivendicavano la propria competenza in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzione in relazione all’art. 3, comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, lamentando la lesione delle proprie competenze statutarie in materia di gestione delle acque e del servizio idrico, garantite dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas poteri, compiti e funzioni sul servizio idrico nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per l’effetto, ha annullato le lettere e) ed o) dell’art. 3, comma 1, del decreto, nella parte in cui si riferivano a tali Province.

Il principio

Le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico nelle Province autonome rientrano nelle competenze garantite dallo statuto speciale: lo Stato non può estendervi unilateralmente, con atto secondario, i poteri dell’Autorità nazionale.

Domande e risposte

Che tipo di giudizio è questo?

Un conflitto di attribuzione tra enti, in cui la Provincia autonoma di Trento contestava un atto statale lesivo delle proprie competenze.

Cosa ha deciso la Corte?

Che non spettava allo Stato attribuire all’Autorità nazionale poteri sul servizio idrico nelle Province autonome e ha annullato in parte qua il d.P.C.m.

Su cosa si fonda l’autonomia provinciale qui?

Sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che riserva alle Province la gestione e l’utilizzazione delle acque e i relativi servizi.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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