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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Piemonte che consentiva la caccia nelle aree contigue alle aree protette anche a cacciatori non residenti, in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La legge regionale piemontese aveva modificato la disciplina della caccia nelle «aree contigue» alle aree naturali protette, ampliando la platea dei cacciatori ammessi rispetto al criterio della legge quadro statale n. 394 del 1991, che la riservava ai residenti dei Comuni dell’area protetta e contigua.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2013 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lamentando la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2013, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime, richiamando il proprio precedente (sentenza n. 315 del 2010).

Il principio

La fissazione delle condizioni di esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree protette costituisce tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può ampliare la platea dei cacciatori oltre quanto previsto dalla legge quadro statale.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma piemontese?

Che la caccia controllata nelle aree contigue fosse riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali, anche se non residenti nelle aree protette.

Perché è incostituzionale?

Perché deroga al criterio della residenza fissato dalla legge statale n. 394 del 1991, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Esisteva un precedente?

Sì: la Corte ha richiamato la sentenza n. 315 del 2010, che aveva accolto una questione analoga.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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