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La Corte costituzionale dichiara illegittime le norme del codice di procedura penale che non consentono, su richiesta dell’interessato, lo svolgimento in udienza pubblica del procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza davanti al magistrato e al tribunale di sorveglianza.
Di cosa si tratta
Il procedimento di sorveglianza per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolgeva sempre in camera di consiglio, senza possibilità di udienza pubblica, pur incidendo direttamente sulla libertà personale dell’interessato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha censurato gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sul principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari) e all’art. 111, primo comma, Cost. sul giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga in udienza pubblica davanti al magistrato e al tribunale di sorveglianza.
Il principio
Quando il procedimento incide sulla libertà personale, all’interessato deve essere garantita la possibilità di chiedere la trattazione in forma pubblica, in coerenza con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari (art. 6 CEDU) e con il giusto processo (art. 111 Cost.).
Domande e risposte
Cosa cambia per chi è sottoposto a misure di sicurezza?
Può chiedere che il procedimento davanti al magistrato o al tribunale di sorveglianza si svolga in udienza pubblica anziché in camera di consiglio.
Quali parametri costituzionali sono stati violati?
L’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU e l’art. 111, primo comma, Cost. sul giusto processo.
La pubblicità è automatica?
No: l’udienza pubblica si svolge su istanza degli interessati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: è il parametro che impone il rispetto degli obblighi internazionali, qui il principio di pubblicità ex art. 6 CEDU.
- Art. 111 della Costituzione — primo comma: principio del giusto processo, valorizzato dalla Corte data l’incidenza sulla libertà personale.
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