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Con ordinanza la Corte costituzionale dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché, dopo l’ordinanza di rimessione, è mutato il quadro normativo sulla questione relativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti dei condannati per furto aggravato.
Di cosa si tratta
L’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. escludeva la sospensione dell’esecuzione, anche per pene non superiori a tre anni, nei confronti dei condannati per furto (art. 624 cod. pen.) aggravato da due o più circostanze. Il caso riguardava un condannato a una pena residua inferiore ai limiti di legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 77 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, senza pronunciarsi nel merito, in conseguenza del mutamento del quadro normativo (ius superveniens) intervenuto dopo l’ordinanza di rimessione.
Il principio
Quando, dopo la rimessione, sopravviene una modifica normativa che incide sulla disposizione censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti»?
La Corte non decide nel merito ma rinvia il fascicolo al giudice rimettente perché rivaluti la questione alla luce dei mutamenti normativi sopravvenuti.
Cosa prevedeva la norma censurata?
L’esclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione, anche per pene non superiori a tre anni, per i condannati per furto aggravato.
Quali parametri erano stati evocati?
Gli artt. 3, 27 e 77 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — evocato sotto il profilo della ragionevolezza nel trattamento penitenziario dei condannati per furto aggravato.
- Art. 27 della Costituzione — richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena.
- Art. 77 della Costituzione — invocato con riguardo all’esercizio del potere normativo d’urgenza alla base della disposizione.
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