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La Corte dichiara non fondata la questione sulla sospensione di diritto degli amministratori locali condannati in via non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione: la misura ha natura cautelare e non sanzionatoria, e la sua applicazione immediata non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Il sindaco di Napoli, condannato in primo grado per abuso d’ufficio, era stato sospeso di diritto dalla carica. Il TAR Campania dubitava della norma che dispone la sospensione automatica degli amministratori locali condannati in via non definitiva, anche per fatti e mandati anteriori alla sua entrata in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in relazione all’art. 10, comma 1, lettera c), in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal TAR Campania, sezione prima, sul presupposto della natura sanzionatoria e retroattiva della sospensione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La sospensione di diritto non ha natura sanzionatoria ma cautelare: di fronte a una condanna non definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, risponde all’esigenza di evitare un «inquinamento» dell’amministrazione e di tutelarne la credibilità presso i cittadini. La sua applicazione immediata, anche a chi sia stato eletto prima dell’entrata in vigore della norma, costituisce un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco e non viola il diritto di elettorato passivo.
Il principio
La sospensione dalla carica degli amministratori locali condannati in via non definitiva ha natura cautelare e non sanzionatoria: la sua applicazione immediata, anche ai mandati in corso, è un ragionevole bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e la tutela del buon andamento e della credibilità dell’amministrazione.
Domande e risposte
La sospensione è una pena?
No: la Corte ha chiarito che ha natura cautelare, non sanzionatoria; serve a tutelare temporaneamente l’amministrazione, non a punire l’amministratore.
Perché si applica anche ai mandati già in corso?
Perché le esigenze di tutela della credibilità e del buon andamento dell’amministrazione sarebbero vanificate se la misura valesse solo per i mandati futuri; l’applicazione immediata non è irragionevole.
Quali reati fanno scattare la sospensione?
Nel caso, una condanna non definitiva per abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e, più in generale, per i delitti indicati dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — diritto di elettorato passivo e accesso alle cariche pubbliche
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili invocati a tutela dell’elettorato passivo
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