Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 172 DPR 495/1992 – Generalità e suddivisioni

    Art. 172 DPR 495/1992 – Generalità e suddivisioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la carreggiata, nonché quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata.

    2. I segnali complementari si suddividono in: a) delineatori normali di margine; b) delineatori speciali; c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli; d) isole di traffico.

  • Art. 171 DPR 495/1992 – Frequenza dei lampeggiatori

    Art. 171 DPR 495/1992 – Frequenza dei lampeggiatori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a

    80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.

  • Art. 170 DPR 495/1992 – Segnali luminosi particolari

    Art. 170 DPR 495/1992 – Segnali luminosi particolari

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Segnali luminosi particolari sono: a) i segnali a messaggio variabile; b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente; c) delineatori di margine luminosi.

    2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.

    3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.

    4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.

    5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti…, oltre ai segnali di prescrizione necessari.

    6. È vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.

    7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre. 8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.

    9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno. 10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.

  • Art. 169 DPR 495/1992 – Funzionamento degli impianti semaforici

    Art. 169 DPR 495/1992 – Funzionamento degli impianti semaforici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.

    2. Allorchè si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.

    3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti. 4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.

  • Art. 168 DPR 495/1992 – Installazione delle lanterne semaforiche

    Art. 168 DPR 495/1992 – Installazione delle lanterne semaforiche

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti sul margine destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di canalizzazione o spartitraffico.

    2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono.

    3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purché installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso unico, composte da due o più corsie, le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro della strada.

    4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute frontalmente all'uscita dell'area di intersezione, per migliorare la visibilità delle segnalazioni semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione alle correnti di traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni.

    5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade alberate a due o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante o sulle strade ad elevata velocità media di scorrimento.

    6. Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra della carreggiata devono essere disposte possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig. II.462).

    7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti sui marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni.

    8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche devono essere installati al di là della linea di arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da consentire la visibilità delle segnalazioni al primo conducente fermo in corrispondenza della linea di arresto.

    9. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede o dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore della lanterna.

    10. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sopra la carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita.

    11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari sospese sulla carreggiata devono essere disposte verticalmente. In casi particolari, per limitare l'altezza di installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce verde a destra.

    12. Le luci semaforiche installate lateralmente alle corsie di marcia possono essere ripetute nello stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore a 9 cm, all'altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la direzione dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente per la migliore visibilità da parte dei conducenti posti in prima posizione, dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali, per non ingenerare confusione negli utenti.

  • Art. 167 DPR 495/1992 – Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche

    Art. 167 DPR 495/1992 – Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.

    2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori minimi dell'intensità luminosa, misurata in condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.

    3. È consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare il cosiddetto "effetto fantasma", cioè la riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, quando essa è spenta.

    4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, per quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate verso altre direzioni.

  • Art. 166 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche speciali

    Art. 166 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche speciali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono: a) una luce rossa circolare lampeggiante; b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, lampeggianti alternativamente; c) lanterna semaforica di "onda verde".

    2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello…, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio o di decollo. La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con barriere.

    3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di intersezione, né l'attraversamento pedonale antistante, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i veicoli possono procedere nella loro marcia.

    4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o più luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocità, espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario.

    5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti più intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni.

    6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell'intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva intersezione semaforizzata.

  • Art. 165 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche gialle lampeggianti

    Art. 165 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche gialle lampeggianti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460) sono di tre tipi: a) una o due luci circolari lampeggianti; b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento; c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una bicicletta gialla su fondo nero.

    2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello del disco giallo inserito nello stesso… o installate al di sopra del segnale.

    3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.

    4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi che percorrono l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta.

  • Art. 164 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili

    Art. 164 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia su de- terminate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci: a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra; b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra.

    2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458 e II.459).

    3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non reversibili.

  • Art. 163 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per velocipedi

    Art. 163 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per velocipedi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) bicicletta rossa su fondo circolare nero; b) bicicletta gialla su fondo circolare nero; c) bicicletta verde su fondo circolare nero.

    2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).

    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) bicicletta verde; b) bicicletta gialla; c) bicicletta rossa.

    4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

  • Art. 162 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche pedonali

    Art. 162 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche pedonali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.

    2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).

    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) pedone verde, b) pedone giallo, c) pedone rosso.

    4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.

    5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice, sono a tre fasi: a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde; b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla; c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.

    6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.

    7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.

  • Art. 161 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

    Art. 161 DPR 495/1992 – Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli: a) barra bianca orizzontale su fondo nero; b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero; c) barra bianca verticale su fondo nero; d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero; e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.

    2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma

    1. 3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra; b) triangolo giallo; c) barra bianca orizzontale.

    4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.