Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 2, della legge pugliese n. 11/2012 che consentiva alle aziende sanitarie regionali di avvalersi di personale a tempo determinato senza rispettare i limiti statali sulla spesa per il personale del SSN previsti dal Piano di rientro.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia, impegnata in un Piano di rientro dal deficit sanitario, aveva adottato la legge n. 11 del 15 maggio 2012 («Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del SSR»). L’art. 1, comma 2, permetteva alle aziende sanitarie, nelle more delle procedure di copertura dei posti vacanti, di avvalersi di personale a tempo determinato senza nuovi oneri rispetto alla spesa 2011. Il Governo ha impugnato la disposizione sostenendo che violasse i vincoli del Piano di rientro e i principi statali in materia di personale sanitario.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 11/2012, sostenendone il contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di tutela della salute), nella parte in cui la norma regionale derogava ai principi fondamentali statali di contenimento della spesa del personale sanitario fissati nell’ambito del Piano di rientro.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 11/2012, per violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e contenimento della spesa sanitaria. Dichiara altresì la cessazione della materia del contendere relativamente a un’altra disposizione (art. 5, comma 3, della l.r. Puglia n. 18/2012), abrogata nelle more del giudizio.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente come la tutela della salute, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. I Piani di rientro dal deficit sanitario, concordati tra Stato e Regione, pongono vincoli sulla spesa del personale che il legislatore regionale non può aggirare con norme che autorizzino assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti stabiliti.

Domande e risposte

Che cos’è un Piano di rientro sanitario?

Il Piano di rientro è un accordo tra la Regione in deficit sanitario e il Ministero della salute e il MEF, con il quale la Regione si impegna a ridurre il disavanzo del SSR attraverso misure di razionalizzazione della spesa, tra cui il contenimento del personale. Le norme regionali in contrasto con il Piano sono incostituzionali per violazione dei principi fondamentali statali.

La norma regionale prevedeva esplicitamente di derogare ai limiti statali?

No: la disposizione affermava che l’utilizzo di personale a tempo determinato sarebbe avvenuto «senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto… nell’esercizio 2011». La Corte ha ritenuto che, nonostante questa clausola, la norma fosse incompatibile con i vincoli del Piano di rientro.

Perché la questione sull’art. 5 della l.r. n. 18/2012 si è chiusa con la cessazione?

Perché quella disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione Puglia durante il processo costituzionale, eliminando l’oggetto del contendere e rendendo inutile una pronuncia di merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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