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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato — e non alla Regione autonoma Sardegna — determinare con decreto ministeriale la ripartizione della quota di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2012. Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Sardegna è risultato non fondato.

Di cosa si tratta

Il Ministero delle politiche agricole aveva fissato con decreto le quote di cattura del tonno rosso per il 2012, adottando criteri che penalizzavano le tonnare tradizionali sarde rispetto alle imbarcazioni a circuizione. La Regione autonoma Sardegna ha contestato il decreto sostenendo che la materia rientrasse nella propria competenza in forza dello Statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione tra enti contro il Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando il decreto ministeriale del 3 aprile 2012. Parametri invocati: artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.cost. n. 3/1948), artt. 3, 5, 9, 117 (commi III, IV, V, VI), 118 e 119 Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato determinare la ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso. La materia è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) e alla correlata competenza amministrativa statale ai sensi dell’art. 118 Cost. Lo Statuto sardo non conferisce alla Regione poteri tali da prevalere sulle esigenze di gestione unitaria di una risorsa ittica disciplinata da regolamenti europei.

Il principio

La gestione delle risorse ittiche soggette a quote europee è materia di esclusiva competenza statale, ricondotta alla tutela dell’ambiente e alla politica agricola e della pesca disciplinata a livello UE. Neppure uno Statuto speciale può attribuire alla Regione poteri che si pongano in contrasto con obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e con l’esigenza di gestione unitaria di tali risorse.

Domande e risposte

Perché la Sardegna riteneva di avere competenza sulla pesca del tonno rosso?

Lo Statuto speciale attribuisce alla Regione competenze in materia di pesca nelle acque del demanio marittimo e del mare territoriale adiacente alle coste sarde, e atti di attuazione statutaria riconoscevano alla Regione funzioni amministrative in materia di pesca.

Per quale ragione la Corte ha escluso la competenza regionale?

Perché le quote di cattura del tonno rosso sono fissate da regolamenti dell’Unione europea (reg. CE n. 302/2009) e la loro ripartizione tra le categorie di pescatori riguarda la tutela di una risorsa ittica condivisa che esige una disciplina unitaria a livello nazionale, non frazionabile per singola Regione.

Quali criteri di riparto adottava il decreto impugnato?

Il decreto ministeriale del 3 aprile 2012 ripartiva la quota italiana privilegiando i pescherecci a circuizione rispetto alle tonnare fisse tradizionali (tra cui quelle sarde), seguendo le indicazioni europee che ponevano un regime di disfavore verso la pesca a circuizione. La Regione contestava questa scelta come lesiva delle proprie tradizioni di pesca.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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