Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 243 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all’uso degli stessi

    Art. 243 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all’uso degli stessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F dell'appendice V al presente titolo.

  • Art. 242 DPR 495/1992 – Profili professionali che dànno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici

    Art. 242 DPR 495/1992 – Profili professionali che dànno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nelle lettere a) e b) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ingegneri, possono essere effettuati con la collaborazione dei funzionari, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.

    2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.

    3. Nel caso che i profili professionali indicati nella tabella III.1 siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati.

    4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento.

  • Art. 241 DPR 495/1992

    Art. 241 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

    2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

  • Art. 240 Reg. C.d.S. – Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

    Art. 240 Reg. C.d.S. – Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

    D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

    1. I requisiti personali e professionali del titolare dell’impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: a) avere raggiunto la maggiore età; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’ articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f) [Lettera abrogata dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98] ; g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

    2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa.

    Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.

    In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest’ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l’anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri

    È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

  • Art. 238 DPR 495/1992 – Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

    Art. 238 DPR 495/1992 – Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.

    2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.

    3. Il Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

  • Art. 237 DPR 495/1992 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

    Art. 237 DPR 495/1992 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.

    2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.

    3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità. Nota all'art. 237: – Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.

  • Art. 236 DPR 495/1992 – Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

    Art. 236 DPR 495/1992 – Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.,, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

    2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; b) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio… della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

    3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

  • Art. 235 DPR 495/1992 – Certificato di origine

    Art. 235 DPR 495/1992 – Certificato di origine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice,… deve contenere le seguenti indicazioni: a) fabbrica e tipo; b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre; c) numero di telaio; d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce; e) data di rilascio.

    2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso. 3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.

  • Art. 234 DPR 495/1992 – Certificato di approvazione

    Art. 234 DPR 495/1992 – Certificato di approvazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

    2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.

    3. I Centri prova autoveicoli, di cui all' articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria. Nota all'art. 234: – Il testo dell' art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) è il seguente: "Art.

    15. –

    1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

    2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la valle d'Aosta e la Liguria; b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese; c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova; d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia; e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e Trento; f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana; g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, Umbria e la Sardegna; h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise; i) Centro Prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza; l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera; m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani; n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

    3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma".

  • Art. 233 DPR 495/1992 – Punzonatura d’ufficio del numero di telaio

    Art. 233 DPR 495/1992 – Punzonatura d’ufficio del numero di telaio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.

  • Art. 232 DPR 495/1992 – Targhette e numeri di identificazione

    Art. 232 DPR 495/1992 – Targhette e numeri di identificazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

  • Art. 231 DPR 495/1992 – Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso

    Art. 231 DPR 495/1992 – Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che è soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti: a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste; b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso; c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, è fermo; d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista); e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.

    2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché delle modalità di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.