Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 59/2013 – Inammissibile la questione sulla retribuzione minima nelle cooperative (aberratio ictus)

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    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 4, d.l. n. 248/2007 (retribuzione minima dei soci lavoratori di cooperative), sollevata in riferimento all’art. 39 Cost. Il giudice a quo ha impugnato una norma non pertinente rispetto all’oggetto dei giudizi principali (contributi previdenziali): è il classico caso di aberratio ictus nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Due cooperative, nei giudizi principali, opponevano cartelle esattoriali dell’INPS per maggiori contributi previdenziali. I contributi erano calcolati prendendo come base imponibile la retribuzione determinata con il criterio del contratto collettivo «comparativamente più rappresentativo». Il Tribunale di Lucca aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 7, co. 4, d.l. n. 248/2007 — che disciplina la retribuzione minima da corrispondere ai soci lavoratori — ma questa norma riguarda il rapporto di lavoro, non il rapporto previdenziale oggetto del giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7, co. 4, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. l. n. 31/2008 (trattamenti economici minimi per soci lavoratori di cooperative). Parametro: art. 39 Cost. (libertà sindacale e contrattazione collettiva). Rimettente: Tribunale di Lucca, giudice del lavoro (r.o. nn. 232 e 240 del 2011). Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile per due ragioni. Prima: il giudice rimettente ha impugnato una norma non pertinente rispetto al thema decidendi (cosiddetta aberratio ictus). La retribuzione imponibile ai fini previdenziali è disciplinata dall’art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989, dall’art. 2, co. 25, l. n. 549/1995 e dall’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 403/2001, non dall’art. 7, co. 4, d.l. n. 248/2007. Seconda: gli interventi delle confederazioni cooperative sono dichiarati inammissibili, perché i terzi possono intervenire solo se titolari di un interesse qualificato direttamente coinvolto nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l’inammissibilità per aberratio ictus ricorre quando il giudice rimettente ha sottoposto a scrutinio una disposizione che non disciplina il rapporto giuridico oggetto del giudizio a quo. Una declaratoria di illegittimità sulla norma sbagliata non produrrebbe alcun effetto sul thema decidendi del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «aberratio ictus» nel giudizio costituzionale?

    È l’errore del giudice rimettente che “mira” a una norma sbagliata: pur essendo il problema reale, la questione è costruita su una disposizione che non lo disciplina. La Corte non può giudicare nel merito perché un’eventuale declaratoria di illegittimità sarebbe ininfluente sulla causa principale.

    Qual è la norma «giusta» in materia di contributi previdenziali delle cooperative?

    Il d.l. n. 338/1989 (art. 1, co. 1), come interpretato autenticamente dalla l. n. 549/1995 (art. 2, co. 25), stabilisce che la retribuzione imponibile a fini previdenziali è quella del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni «comparativamente più rappresentative». Per i soci lavoratori di cooperative, l’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 403/2001 applica espressamente tale criterio dal 2007.

    Perché i terzi non possono intervenire liberamente nel giudizio incidentale?

    Il giudizio incidentale presuppone la rilevanza e non manifesta infondatezza verificata dal giudice a quo. Ammettere terzi estranei al giudizio principale significherebbe dar loro accesso alla Corte senza tale filtro, contraddicendo la natura incidentale del giudizio.

    Norme collegate

    • Art. 39 della Costituzione — Libertà di organizzazione sindacale e contrattazione collettiva; la norma censurata era accusata di attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi in modo diverso da quanto previsto dall’art. 39
  • Corte cost. n. 58/2013 – Illegittima la norma veneta che restringe la valutazione ambientale strategica (VAS)

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 40, co. 1, della legge finanziaria regionale del Veneto n. 13/2012, nella parte (lett. a) in cui escludeva la VAS per piani urbanistici attuativi non preceduti da un piano generale soggetto a VAS, salvo che prevedessero opere a loro volta soggette a VIA. Tale restrizione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. La lett. b), invece, è dichiarata non fondata.

    Di cosa si tratta

    La valutazione ambientale strategica (VAS) è la procedura obbligatoria per valutare l’impatto ambientale di piani e programmi prima della loro approvazione, imposta dalla direttiva 2001/42/CE e disciplinata in Italia dal d.lgs. n. 152/2006. La Regione Veneto, con disposizione transitoria, aveva limitato l’obbligo di VAS per i piani urbanistici attuativi (PUA) ai soli casi in cui i piani prevedessero opere soggette a VIA. Secondo il Governo, ciò escludeva la VAS per ipotesi in cui il diritto statale la richiedeva comunque.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 40, co. 1, l.r. Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (legge finanziaria 2012), che aggiungeva il co. 1-bis all’art. 14 l.r. n. 4/2008. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La lett. a) è illegittima: esclude la VAS per casi in cui l’art. 6, co. 3-bis, d.lgs. n. 152/2006 la prevede (piani con impatti ambientali significativi anche senza VIA). La norma regionale non è attuazione dell’art. 16, ultimo comma, l. n. 1150/1942 (che riguarda l’ipotesi opposta: piano generale già sottoposto a VAS). La lett. b) è invece non fondata: impone la VAS per piani attuativi di piani già soggetti a VAS quando prevedano nuove opere VIA; si tratta di una disciplina più restrittiva consentita alle Regioni dall’art. 3-quinquies, co. 2, d.lgs. n. 152/2006.

    Il principio

    La VAS attiene alla materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale: la legge regionale non può sottrarre alla VAS piani per i quali la normativa statale la prevede, anche quando detti piani non prevedono opere soggette a VIA. Al contrario, le Regioni possono introdurre standard ambientali più elevati rispetto a quelli statali, ampliando i casi di VAS obbligatoria.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra VAS e VIA?

    La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) riguarda singole opere o progetti; la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda piani e programmi, a monte della realizzazione delle singole opere. Una proposta di piano può richiedere la VAS anche se non prevede singole opere soggette a VIA, quando può produrre impatti ambientali significativi più diffusi.

    Cosa prevede l’art. 6, co. 3-bis, d.lgs. n. 152/2006?

    Attua la procedura di «screening» (verifica di assoggettabilità): anche i piani non compresi nell’art. 6, co. 2 (VAS obbligatoria) devono essere sottoposti a verifica se possono produrre impatti ambientali significativi, e all’esito della verifica può scattare l’obbligo di VAS. La norma veneta eliminava questa possibilità.

    Cosa possono fare le Regioni in materia di VAS?

    Le Regioni non possono restringere il campo di applicazione della VAS rispetto alla normativa statale. Possono invece ampliarlo, prevedendo la VAS per ulteriori piani e programmi, purché ciò non crei discriminazioni arbitrarie. Tale facoltà è espressamente riconosciuta dall’art. 3-quinquies, co. 2, d.lgs. n. 152/2006.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Co. 2, lett. s): tutela dell’ambiente e dell’ecosistema come materia di competenza esclusiva statale
  • Corte cost. n. 57/2013 – Illegittima la custodia cautelare obbligatoria in carcere per i reati di contesto mafioso

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, co. 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni mafiose o al fine di agevolare le associazioni mafiose, impone la custodia cautelare in carcere senza ammettere la possibilità di dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria è incompatibile con gli artt. 3, 13 e 27, co. 2, Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, co. 3, c.p.p. (come modificato dal d.l. n. 11/2009) prevedeva che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) ovvero per reati commessi avvalendosi delle condizioni mafiose o al loro fine, si applica sempre la custodia cautelare in carcere, salvo che non sussistano esigenze cautelari. Non era invece consentito al giudice di scegliere una misura meno grave anche quando elementi concreti dimostrassero che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte altrimenti. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Lecce (sezione riesame) e dalla Corte di cassazione (sezioni unite).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 275, co. 3, secondo periodo, c.p.p. (come modificato dall’art. 2, co. 1, d.l. n. 11/2009, conv. l. n. 38/2009). Parametri: artt. 3, 13, co. 1, e 27, co. 2, Cost. Rimettenti: Tribunale di Lecce (r.o. nn. 131 e 175/2012) e Corte di cassazione, sezioni unite penali (r.o. nn. 269 e 270/2012). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie le questioni. La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria viola gli artt. 3 e 13, co. 1, Cost. perché irragionevole: non consente al giudice di valutare il caso concreto. Per il solo fatto di essere indiziato di un reato di contesto mafioso — anche se l’indiziato non è partecipe dell’associazione — scatta automaticamente il carcere. La norma viene dichiarata illegittima «nella parte in cui non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

    Il principio

    Una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere è costituzionalmente ammissibile solo per l’art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa stricto sensu). Per i reati «di contesto» (commessi avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio o per agevolarne l’attività), la gravità dell’ipotesi di reato non giustifica una presunzione assoluta che azzerava il potere di valutazione del giudice: il contraddittorio processuale deve poter dimostrare l’adeguatezza di misure diverse dal carcere.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?

    Il giudice, anche quando indaga per delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare la mafia, deve valutare se esistono esigenze cautelari e, se sì, se possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia carceraria. L’imputato può fornire elementi specifici che dimostrino la sufficienza di una misura meno restrittiva.

    Perché la stessa presunzione per il 416-bis non è stata dichiarata incostituzionale?

    La Corte aveva già chiarito (sentenza n. 231/2011) che per il delitto di associazione di tipo mafioso la presunzione assoluta è giustificata dalla gravità e dalla specificità del fenomeno associativo mafioso. I reati «di contesto» sono però una categoria più eterogenea, nella quale l’intensità del legame con la mafia varia enormemente.

    Qual era il rapporto con le sentenze precedenti della stessa Corte?

    La Corte aveva già dichiarato incostituzionale la stessa presunzione assoluta per altri reati gravi: violenza sessuale (sent. n. 265/2010), associazione finalizzata al traffico di droga (sent. n. 231/2011), reati di associazione con finalità di terrorismo (sent. n. 110/2012). Questa sentenza estende il ragionamento ai reati di contesto mafioso.

    Norme collegate

    • Art. 13 della Costituzione — Inviolabilità della libertà personale; le limitazioni richiedono atto motivato dell’autorità giudiziaria
    • Art. 27 della Costituzione — Co. 2: la responsabilità penale è personale; l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dalla presunzione assoluta irrazionale
  • Corte cost. n. 56/2013 – Conflitto tra poteri: rinnovazione della notifica nel conflitto Berlusconi-Di Pietro

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    La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale civile di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che aveva affermato l’insindacabilità (art. 68, co. 1, Cost.) delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi nei confronti dell’on. Di Pietro. Il ricorso era stato notificato alla Camera in forma non integrale, vizio sanabile attraverso la rinnovazione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice della I sezione civile del Tribunale di Roma aveva instaurato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati che riconosceva l’insindacabilità (art. 68, co. 1, Cost.) delle opinioni espresse dall’on. Berlusconi nei confronti dell’on. Di Pietro. La Camera lamentava di aver ricevuto copia del ricorso incompleta (mancavano le pagine 2 e 4) e sosteneva di non poter conoscere compiutamente le ragioni della controparte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (fase di merito, n. 13 del registro conflitti tra poteri 2011). Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 97/2012. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso in forma integrale. L’incompletezza della copia non comporta la nullità assoluta (inesistenza) ma un mero vizio sanabile, poiché la notifica era stata eseguita tempestivamente, unitamente all’ordinanza di ammissibilità del conflitto che riportava per esteso le dichiarazioni contestate. Non potendo la sanatoria farsi risalire alla costituzione della Camera — che non ha accettato il contraddittorio nel merito — la Corte ordina la rinnovazione della notifica entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

    Il principio

    L’incompletezza della copia di un atto notificato non ne determina la nullità insanabile, ma un vizio suscettibile di sanatoria. Quando la sanatoria per accettazione del contraddittorio non è possibile (perché la parte resistente non ha accettato il merito), la Corte può disporre la rinnovazione della notificazione per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, co. 1, Cost.?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera (o il Senato) può deliberare che una dichiarazione è coperta dall’insindacabilità anche in relazione a procedimenti civili. Il giudice che non condivide la deliberazione parlamentare può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    Perché la Camera ha contestato la notifica?

    La Camera aveva ricevuto solo una copia parziale del ricorso (mancavano due pagine). Per tale ragione sosteneva di non poter conoscere pienamente le censure avanzate dal Tribunale, precludendosi la possibilità di difendersi nel merito. La Corte ha riconosciuto il vizio ma lo ha ritenuto sanabile.

    Qual è stato l’esito finale del conflitto?

    Questa ordinanza riguarda solo un incidente processuale (la notifica). Il merito del conflitto — se le dichiarazioni di Berlusconi fossero davvero coperte dall’insindacabilità — avrebbe dovuto essere deciso in una successiva udienza, dopo la rinnovazione della notifica.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 55/2013 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (tributo rifiuti Puglia)

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    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una disposizione della legge di bilancio della Regione Puglia (art. 7, co. 21, l.r. n. 38/2011) relativa al regime di ricorso al giudice tributario contro le sanzioni sul tributo per il deposito in discarica. Lo Stato ha rinunciato al ricorso — accettata dalla Regione — e il processo si è estinto.

    Di cosa si tratta

    La disposizione impugnata (art. 7, co. 21, l.r. Puglia n. 38/2011) disciplinava il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi: prevedeva che, se il trasgressore presentava deduzioni difensive entro 60 giorni dall’invito al pagamento, l’impugnazione davanti alle Commissioni tributarie non era immediatamente ammessa e il termine decorrava solo dal provvedimento definitivo di irrogazione sanzioni. Il Governo sosteneva che ciò invadesse la competenza statale esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali» (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7, co. 21, l.r. Puglia 30 dicembre 2011, n. 38. Parametro: art. 117, co. 2, lett. l), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    Il processo si estingue. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 marzo 2012. La Regione Puglia ha formalmente accettato la rinuncia il 22 febbraio 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte estingue il processo.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente — seguita dall’accettazione della parte resistente — determina l’estinzione del processo. La Corte non può pronunciarsi nel merito della questione e il giudizio si chiude senza alcuna dichiarazione di legittimità o illegittimità della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché nelle more del giudizio la Regione Puglia, con la l.r. n. 26/2012, aveva sostituito la disposizione impugnata (art. 2, co. 3) e abrogato un’altra norma censurata (art. 3, co. 2), recependo i motivi di censura. Venuto meno il contenuto normativo contestato, il Governo ha ritenuto superfluo proseguire il giudizio.

    La norma regionale era davvero incostituzionale?

    La Corte non ha mai deciso nel merito: il processo si è estinto senza pronuncia. La questione era se la norma regionale disciplinasse la fase di accertamento (materia concorrente) o modificasse le regole processuali tributarie (competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. l). La Regione sosteneva la prima tesi, il Governo la seconda.

    Cosa si intende per «giurisdizione e norme processuali» di competenza statale esclusiva?

    L’art. 117, co. 2, lett. l), Cost. riserva allo Stato la disciplina del processo, compresi i termini e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi giurisdizionali. Le Regioni possono disciplinare la fase amministrativa dell’accertamento tributario, ma non modificare le regole del contenzioso davanti ai giudici tributari.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Co. 2, lett. l): giurisdizione e norme processuali riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
  • Corte cost. n. 54/2013 – Manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto (Centro Regionale Sangue Calabria)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della legge della Regione Calabria n. 6/2012 (sospensione dell’efficacia della legge istitutiva del Centro Regionale Sangue). La norma impugnata era già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia retroattiva dalla sentenza n. 131/2012 della stessa Corte, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 24/2011.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, con la legge n. 6/2012, aveva modificato la legge n. 24/2011 (istitutiva del Centro Regionale Sangue) sostituendo il comma sull’entrata in vigore con una previsione di sospensione dell’efficacia «in attesa dell’attuazione del piano di rientro» dal disavanzo sanitario. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la modifica sostenendo che la mera sospensione non eliminava le norme già censurate e potenzialmente incostituzionali della legge n. 24/2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, co. 1, legge Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (modifica alla legge regionale n. 24/2011 istitutiva del Centro Regionale Sangue). Parametri: artt. 81, 97, 117, co. 3, e 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Sabino Cassese.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. Con sentenza n. 131/2012 (successiva alla proposizione del ricorso), la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge regionale n. 24/2011, compreso l’art. 14, co. 1, modificato dalla norma ora impugnata. La declaratoria di illegittimità opera con effetti ex tunc: la norma impugnata è quindi già stata rimossa dall’ordinamento.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, la norma oggetto di impugnazione viene rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc per effetto di una precedente pronuncia della stessa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha esaminato nel merito la questione?

    Perché l’oggetto della questione — l’art. 1, co. 1, della legge calabrese n. 6/2012 — era già scomparso dall’ordinamento. La sentenza n. 131/2012 aveva dichiarato l’illegittimità dell’intera legge n. 24/2011 con effetti retroattivi, rendendo privo di senso esaminare una norma che modificava una legge già caducata.

    Cos’è il piano di rientro dal disavanzo sanitario?

    È un accordo tra la Regione, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia che impone alla Regione misure di riequilibrio del bilancio sanitario. La normativa statale (art. 2, co. 80 e 95, l. n. 191/2009) obbliga le Regioni in piano di rientro a rimuovere anche atti legislativi che ostacolino l’attuazione del piano.

    Cosa sarebbe successo se la Corte avesse giudicato nel merito?

    Avrebbe dovuto valutare se la sospensione dell’efficacia di una legge (anziché la sua abrogazione) costituisse un rimedio sufficiente a eliminare i vizi costituzionali già segnalati dal ricorrente. Tuttavia, la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 53/2013 – Cessazione della materia del contendere su legge di bilancio siciliana

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro l’Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana n. 898/2012 («autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie»). Successivamente al ricorso, la legge è stata promulgata omettendo le parti impugnate, rendendo il giudizio privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune voci dell’Allegato 1 alla delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 27 aprile 2012 sul ricorso all’indebitamento. La contestazione riguardava capitoli di spesa che, a giudizio del ricorrente, finanziavano con indebitamento voci non qualificabili come «spese di investimento» ai sensi dell’art. 119, co. 6, Cost., con violazione degli equilibri di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana 27 aprile 2012 (d.d.l. n. 898 «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie»), limitatamente a specifici capitoli di spesa. Parametri: artt. 81, co. 4, 117, co. 3, e 119, co. 6, Cost. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nella seduta del 22-23 maggio 2012 l’Assemblea regionale siciliana ha approvato un ordine del giorno per la pubblicazione della legge con l’omissione delle parti impugnate. La legge regionale n. 32 del 1° giugno 2012 è stata quindi pubblicata senza i capitoli oggetto di censura. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esaurimento del potere promulgativo in forma unitaria preclude definitivamente che le parti omesse acquistino efficacia, privando il giudizio del suo oggetto.

    Il principio

    Quando una legge regionale viene promulgata con l’omissione delle parti impugnate — a seguito di un ordine del giorno dell’assemblea in tal senso — il giudizio di legittimità costituzionale perde il suo oggetto: le disposizioni omesse non possono più acquistare efficacia, determinando la cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «cessazione della materia del contendere»?

    È un istituto processuale che il giudice dichiara quando, nel corso del giudizio, si verifica un fatto che priva il ricorso del suo oggetto, rendendo superflua qualsiasi pronuncia nel merito. Nel caso delle leggi regionali impugnate, ciò accade tipicamente quando la norma censurata viene abrogata o, come qui, mai promulgata.

    Perché i capitoli di spesa erano considerati illegittimi?

    Il ricorrente riteneva che il ricorso all’indebitamento fosse consentito solo per «spese di investimento» (art. 119, co. 6, Cost.) e che i capitoli indicati finanziassero invece spese correnti o comunque prive di documentazione idonea a qualificarli come investimenti diretti. L’art. 3, co. 18, l. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) definisce i limiti dell’indebitamento regionale.

    Qual è la differenza rispetto a una pronuncia nel merito?

    La cessazione della materia del contendere non equivale né a un’accoglienza né a un rigetto del ricorso: la Corte non esamina il merito delle censure. La norma impugnata scompare per ragioni sopravvenute, non perché dichiarata legittima o illegittima.

    Norme collegate

    • Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio; vieta il ricorso all’indebitamento per spese diverse dall’investimento (nella formulazione rilevante al 2012)
    • Art. 119 della Costituzione — Co. 6: le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento
    • Art. 117 della Costituzione — Co. 3: coordinamento della finanza pubblica come materia di legislazione concorrente
  • Corte cost. n. 52/2013 – Conflitto di attribuzioni sull’accisa sull’energia elettrica nelle Regioni a statuto speciale

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    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi della Regione autonoma Sardegna contro due decreti ministeriali del 30 dicembre 2011 che avevano aumentato le aliquote dell’accisa sull’energia elettrica anche nelle Regioni a statuto speciale. Il conflitto di attribuzione non è configurabile quando la lesione lamentata consiste in un mero errore nell’applicazione della legge, senza incidere sulle competenze costituzionalmente garantite della Regione.

    Di cosa si tratta

    Nel 2011 lo Stato, per neutralizzare la soppressione delle addizionali comunali e provinciali all’accisa sull’energia elettrica nelle Regioni a statuto ordinario, aumentò le aliquote dell’accisa erariale. La Regione Sardegna contestò che tale aumento fosse stato esteso anche al suo territorio, sostenendo che i decreti delegati (d.lgs. n. 23/2011 e d.lgs. n. 68/2011) riguardassero solo le Regioni ordinarie e che la legge delega (l. n. 42/2009 sul federalismo fiscale) non copriva le Regioni speciali. Di conseguenza, i contribuenti sardi si trovarono temporaneamente soggetti sia all’accisa aumentata sia alle addizionali locali, abolite altrove.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: decreti ministeriali 30 dicembre 2011 nn. 11-A1-6869 e 11-A1-6870 (aumento dell’accisa sull’energia elettrica). Parametri invocati: artt. 3, 5, 116, 117, 119 Cost. e norme dello Statuto sardo. Ricorrente: Regione autonoma Sardegna in conflitto di attribuzione tra enti (art. 39 l. n. 87/1953). Il giudice relatore è stato Marta Cartabia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone che lo Stato abbia invaso o menomato competenze costituzionalmente garantite della Regione. Nel caso in esame, i decreti ministeriali riguardano la rideterminazione dell’aliquota di un tributo erariale (accisa sull’energia elettrica), materia che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost. La lesione denunciata dalla Sardegna si esaurisce in un asserito errore nell’applicazione della legge delega, non in un’invasione di attribuzioni regionali. Tale vizio può essere fatto valere nelle sedi giurisdizionali ordinarie, ma non in sede di conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando il denunciato pregiudizio è riconducibile esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge, senza che risultino in contestazione le competenze assegnate dalla Costituzione. Le Regioni non possono proporre conflitto per tutelare interessi generali dei contribuenti del proprio territorio, ma solo per difendere proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte costituzionale?

    È uno strumento processuale (art. 39 l. n. 87/1953) che consente allo Stato o alle Regioni di rivolgersi alla Corte quando ritengono che un atto altrui abbia invaso o menomato le proprie competenze costituzionalmente attribuite. Non è un rimedio per contestare la legittimità ordinaria degli atti amministrativi.

    Perché la Regione Sardegna non ha potuto agire in conflitto di attribuzione?

    Perché la lesione che lamentava — l’erronea estensione dell’aumento dell’accisa al suo territorio — era imputabile a un’erronea applicazione dei decreti delegati, non a un’invasione di competenze legislative o amministrative regionali. La materia (accise) appartiene alla competenza esclusiva statale.

    Che fine ha fatto la questione sostanziale?

    Nel marzo 2012, prima della pronuncia, lo Stato aveva già rimediato abrogando le addizionali locali anche nelle Regioni a statuto speciale con il d.l. n. 16/2012. Il vulnus durato circa tre mesi avrebbe potuto essere contestato dalla Regione (o dai singoli contribuenti) davanti al giudice ordinario o tributario, non in sede di conflitto davanti alla Consulta.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; lett. e) riserva allo Stato il sistema tributario e contabile dello Stato
    • Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali, rilevante come parametro invocato dalla Regione
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento fiscale tra contribuenti delle Regioni ordinarie e speciali
  • Corte cost. n. 36/2013 – Legge finanziaria Sardegna 2012: patrimonio regionale e ordinamento civile

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    La Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni della legge finanziaria della Regione autonoma Sardegna 2012: l’art. 3, comma 7 (uso del mezzo proprio per missioni dei dipendenti regionali) viola la competenza statale sull’ordinamento civile; l’art. 4, comma 48 e l’art. 1, comma 8, lett. d), della legge regionale n. 35/1995 (come sostituito) violano il principio di uguaglianza. Non fondate le questioni sul fondo sanitario regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione autonoma Sardegna per il 2012 conteneva disposizioni eterogenee. Il Governo ha impugnato, tra le altre, la norma che autorizzava i dipendenti regionali all’uso del mezzo proprio per missioni di servizio, la norma sulle modalità di alienazione dei beni patrimoniali regionali, e la norma che riduceva il fondo sanitario regionale. Alcuni profili toccavano la competenza statale esclusiva, altri il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e), l) e m), e terzo comma, Cost., nonché a norme dello Statuto speciale per la Sardegna e del d.l. n. 78/2010.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 3, comma 7 (uso del mezzo proprio per missioni): la disciplina dei rimborsi spese per missioni dei dipendenti pubblici rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale. Dichiara altrèsì l’illegittimità dell’art. 4, comma 48, e — in via consequenziale — dell’art. 1, comma 8, lett. d), della legge regionale n. 35/1995 come sostituito, per violazione del principio di uguaglianza. Dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 3 (riduzione del fondo sanitario): la Regione può modulare le risorse destinate alla sanità entro certi limiti.

    Il principio

    La disciplina dei rimborsi per le missioni dei dipendenti pubblici, in quanto incidente sul rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.). Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono introdurre regole difformi da quelle statali per i propri dipendenti quando tali regole attengono agli aspetti civilistici del rapporto di lavoro.

    Domande e risposte

    Perché l’uso del mezzo proprio per le missioni rientra nell’«ordinamento civile»?

    Perché la disciplina dei rimborsi spese per missioni è parte del contratto di lavoro pubblico contrattualizzato. Il d.lgs. n. 165/2001 ha «privatizzato» il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: la sua disciplina appartiene quindi all’ordinamento civile, riservato allo Stato.

    La Sardegna non ha competenza primaria in materia di «ordinamento del personale»?

    Sì, ma questa competenza riguarda l’aspetto organizzativo-pubblicistico del rapporto di servizio, non gli aspetti civilistici del contratto di lavoro. La Corte distingue tra le due sfere, riservando allo Stato la disciplina civilistica.

    Cosa è stato dichiarato non fondate?

    La questione sull’art. 2, comma 3, che riduceva il fondo sanitario regionale: la Corte ha ritenuto che la Regione abbia una certa autonomia nella modulazione delle risorse sanitarie, purché sia garantita l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (secondo comma, lett. l) e sui livelli essenziali delle prestazioni (secondo comma, lett. m)
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato da disposizioni che introducono disparità irragionevoli
  • Corte cost. n. 35/2013 – Opposizione a decreto ingiuntivo e termini processuali: restituzione degli atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, che aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 165, primo comma, 645, secondo comma, e 647 c.p.c. in materia di termini per la costituzione in giudizio nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Sopravvenienze normative impongono al giudice rimettente di riesaminare la questione.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo prevede termini processuali specifici per la costituzione in giudizio dell’opponente e dell’opposto. La disciplina codicistica (artt. 165, 645, 647 c.p.c.) era stata oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, in particolare quanto al termine per la costituzione dell’opponente e alle conseguenze della tardiva costituzione. Il Tribunale di Napoli, in una causa tra l’ASL Napoli 1 e un istituto diagnostico, aveva sollevato questione di legittimità di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità degli artt. 165, primo comma, 645, secondo comma, e 647 del codice di procedura civile, nel procedimento tra l’ASL Napoli 1 e l’Istituto Diagnostico V.P. s.r.l., con ordinanza del 4 gennaio 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Dopo l’ordinanza di rimessione del 2011 sono intervenute modifiche normative che incidono sull’oggetto della questione: il giudice rimettente deve riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro legislativo.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice a quo è il meccanismo con cui la Corte costituzionale restituisce la questione al mittente quando, dopo la rimessione, sopravvengono modifiche normative rilevanti. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora attuale e se i presupposti per sollevarla sussistano nel mutato contesto.

    Domande e risposte

    Qual è il termine per costituirsi in giudizio nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo?

    L’art. 645, secondo comma, c.p.c. prevede che i termini per comparire siano ridotti della metà rispetto al rito ordinario. L’art. 165, primo comma, c.p.c. disciplina il termine per la costituzione dell’attore (nel caso, l’opponente). La giurisprudenza aveva elaborato interpretazioni diverse quanto all’applicazione di queste norme nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

    Cosa succede se l’opponente non si costituisce nei termini?

    L’art. 647 c.p.c. prevede l’esecutorietà del decreto ingiuntivo se l’opposizione non è proposta nei termini o se l’opponente non si costituisce. La tardiva costituzione può avere effetti processuali rilevanti sull’esito del giudizio.

    Quali modifiche normative avevano inciso sulla questione?

    Il testo dei processi civili in materia di termini processuali è stato oggetto di interventi legislativi successivi all’ordinanza di rimessione del 2011. La Corte non specifica le modifiche nell’ordinanza n. 35/2013, ma rinvia al giudice il riesame.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio, rilevante per la valutazione dei termini processuali nell’opposizione a decreto ingiuntivo
  • Corte cost. n. 34/2013 – Decreti-legge e materia tributaria: manifesta infondatezza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. n. 203/2005 in materia tributaria, sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. (divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti). La norma censurata non viola il divieto costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, conteneva misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria. L’art. 11-quater, comma 4, disciplinava un aspetto specifico di questa materia. La Corte di cassazione dubitava che la norma fosse il risultato di una reiterazione illegittima di un decreto-legge decaduto, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., che vieta di reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata. La Corte, senza necessità di udienza pubblica, respinge la questione perché non risulta dimostrata la derivazione della norma da un decreto-legge decaduto non convertito. Il presupposto del dubbio di legittimità — la reiterazione — non è presente nella fattispecie.

    Il principio

    Il divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti (art. 77, secondo comma, Cost.) si applica quando il Governo ripropone mediante un nuovo decreto-legge le stesse disposizioni di un decreto precedente non convertito dal Parlamento. La sola circostanza che una norma sia contenuta in un decreto-legge non basta a sollevare tale censura in assenza di prova della reiterazione.

    Domande e risposte

    Cosa vieta l’art. 77, secondo comma, Cost. in materia di decreti-legge?

    Stabilisce che il Governo, «in casi straordinari di necessità e d’urgenza», può emanare provvedimenti provvisori con forza di legge (decreti-legge). Se il Parlamento non li converte entro 60 giorni, perdono efficacia. Il Governo non può reiterare le medesime norme in un nuovo decreto-legge per aggirare il voto parlamentare.

    Cosa si intende per «reiterazione» di un decreto-legge?

    Si ha reiterazione quando il Governo, dopo la decadenza o il diniego di conversione di un decreto-legge, ripresenta le stesse norme in un nuovo decreto senza modifiche sostanziali, di fatto eludendo la volontà parlamentare. La Corte ha già dichiarato incostituzionale questo meccanismo (sentenza n. 360/1996).

    Perché la questione è «manifestamente infondata» e non semplicemente «infondata»?

    La «manifesta infondatezza» indica che il vizio denunciato è prima facie insussistente, senza richiedere una trattazione approfondita. Permette alla Corte di pronunciarsi con ordinanza in camera di consiglio, riservando la sentenza alle questioni che richiedono un più articolato esame.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2013 – Età pensionabile dei dirigenti medici del SSN e principio di uguaglianza

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    La Corte dichiara l’illegittimità del combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 nel testo vigente prima della riforma del 2010: i dirigenti medici del SSN potevano rimanere in servizio al massimo fino a 67 anni (solo un biennio oltre i 65), mentre i dipendenti pubblici del comparto non sanitario potevano restare fino al quarantesimo anno di servizio effettivo con limite a 70 anni. Tale disparità è irragionevole e viola l’art. 38, secondo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale raggiungevano il limite massimo di età per il pensionamento a 65 anni, con la sola possibilità di permanere in servizio per un biennio aggiuntivo (fino a 67 anni) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992. I dipendenti pubblici non medici potevano invece richiedere di rimanere in servizio fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, con un limite di età di 70 anni. La Corte d’appello di Genova ha sollevato questione su questa disparità, applicabile ratione temporis alla causa pendente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo antecedente alla riforma del 2010, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. La Corte dichiara l’illegittimità del combinato disposto delle due norme nel testo vigente prima dell’art. 22 della legge n. 183/2010. I dirigenti medici del SSN erano irragionevolmente privati della facoltà — riconosciuta agli altri dipendenti pubblici — di permanere in servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo con il limite dei 70 anni di età. Non vi era ragione sufficiente per questa disparità di trattamento previdenziale.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto alla previdenza adeguata (art. 38, secondo comma, Cost.) impongono che categorie di lavoratori in posizione analoga — i dipendenti del SSN con quelli del pubblico impiego non sanitario — non siano trattati in modo irragionevolmente diverso quanto ai limiti di permanenza in servizio.

    Domande e risposte

    La sentenza riguarda ancora i dirigenti medici in servizio oggi?

    No: la norma dichiarata incostituzionale era quella vigente prima della riforma del 2010 (legge n. 183/2010, art. 22). La normativa attuale, modificata nel 2010 per adeguarsi proprio a questo tipo di rilievo, ha previsto la facoltà di permanenza in servizio anche per i dirigenti medici. La sentenza è rilevante per le vicende processuali sorte ratione temporis sotto il vecchio testo.

    Cosa cambia per la pensione?

    Rimanere in servizio più a lungo consente di maturare più anni di contributi e quindi una pensione più elevata. La disparità consisteva nel fatto che i medici erano «costretti» ad andare in pensione prima, con un trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi di altri settori pubblici.

    Che effetto ha una dichiarazione di illegittimità su una norma già modificata?

    La pronuncia si applica al testo vigente al momento dei fatti controversi. Nei giudizi pendenti in cui si applica la norma nella versione dichiarata incostituzionale, il giudice deve disapplicarla e applicare la norma costituzionalmente corretta.

    Norme collegate