Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 236/2014 – Crediti d’imposta ricerca, questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.l. n. 185/2008 in materia di monitoraggio e selezione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente valutato le norme sopravvenute che avevano modificato il quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 aveva introdotto un credito d’imposta per le imprese che svolgevano attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Il d.l. n. 185/2008 aveva poi subordinato la fruizione di tali crediti a un meccanismo di selezione basato sulla priorità cronologica di presentazione telematica delle domande all’Agenzia delle Entrate, con il risultato che alcune imprese erano rimaste escluse per «esaurimento delle risorse finanziarie».

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Commissione tributaria provinciale di Treviso hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del d.l. n. 185/2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di tutela dell’affidamento e di parità di trattamento tra contribuenti titolari di crediti d’imposta per attività già avviate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: i giudici rimettenti avevano omesso di valutare le norme sopravvenute intervenute a modificare il regime dei crediti d’imposta. Prima di sollevare la questione di costituzionalità, era necessario verificare se il quadro normativo aggiornato non risolvesse già i profili di irragionevolezza denunciati. L’omessa analisi del diritto sopravvenuto rende il ricorso incompleto e la questione inammissibile.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di esaminare tutte le norme sopravvenute rilevanti nel giudizio principale prima di sollevare questione di legittimità costituzionale; l’omissione di tale verifica rende la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non nel merito?

    Perché i giudici rimettenti non avevano verificato se le norme successivamente emanate avessero già risolto il problema denunciato. La Corte non può esaminare la questione se il rimettente non ha preliminarmente sgombrato il campo dalle norme sopravvenute.

    Il meccanismo del click-day per i crediti d’imposta è costituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto. L’inammissibilità non equivale a un giudizio di legittimità della norma.

    Cos’è il principio di tutela dell’affidamento in materia fiscale?

    Impone che il legislatore non modifichi retroattivamente le regole del gioco in modo da frustrare le aspettative già consolidate dei contribuenti, come il diritto già acquisito a un credito d’imposta per attività regolarmente avviate.

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  • Corte cost. n. 235/2014 – Tabelle micropermanenti RC auto, risarcimento non incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), che prevede tabelle ministeriali per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette «micropermanenti») derivanti da sinistri stradali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 139 del Codice delle assicurazioni fissa parametri rigidi per il risarcimento del danno biologico permanente o temporaneo da incidenti stradali, quando le lesioni siano di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente). Diversi giudici di pace e tribunali avevano dubitato che tali tabelle limitassero irragionevolmente il diritto al risarcimento integrale del danno alla persona, impedendo un’adeguata personalizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Torino, il Tribunale di Brindisi (sez. distaccata di Ostuni), il Tribunale di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 76 della Costituzione e all’art. 117, co. 1, Cost. in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali UE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i quattro giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che le tabelle ministeriali costituiscano un sistema bilanciato tra le esigenze di certezza (e contenimento dei premi assicurativi) e il diritto al risarcimento: il giudice può aumentare fino a un quinto i valori tabellari per personalizzare il danno. Le direttive europee sull’assicurazione RC auto non impongono un risarcimento integrale del danno biologico secondo i criteri generali.

    Il principio

    Il legislatore può fissare tabelle ministeriali per il risarcimento del danno biologico da micropermanenti RC auto senza violare la Costituzione, purché le tabelle consentano una personalizzazione del danno (fino al + 20%) e il sistema non renda illusorio il diritto al risarcimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le micropermanenti?

    Lesioni fisiche di lieve entità (invalidità permanente non superiore al 9%) derivanti da incidenti stradali: tipicamente colpi di frusta, contusioni, distorsioni cervicali. Il loro risarcimento è soggetto alle tabelle ministeriali dell’art. 139 Cod. ass.

    Il giudice può discostarsi dalle tabelle ministeriali?

    Sì, ma solo in misura limitata: il comma 3 dell’art. 139 consente un aumento fino al 20% per tenere conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Non è possibile andare oltre tale limite applicando le tabelle dei tribunali per lesioni di diversa natura.

    Questa sentenza vale ancora oggi?

    Il quadro normativo di riferimento è poi cambiato con il d.lgs. n. 209/2005 come modificato dalla legge n. 124/2017, che ha aggiornato le tabelle. Il principio della legittimità delle tabelle ministeriali per micropermanenti è tuttavia rimasto fermo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2014 – Correzione errore materiale sentenza n. 141/2014

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    La Corte costituzionale ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 141 del 2014, inserendo il comma 169 tra i commi 168 e 170 nel «Considerato in diritto», correggendo il riferimento da «sub comma 27» a «sub comma 37» e eliminando il comma 75 dal dispositivo.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 234/2014, la Corte costituzionale ha provveduto alla correzione di tre errori materiali che inficiavano la sentenza n. 141 del 2014: un numero di comma omesso nella motivazione («169» tra «168» e «170»), un riferimento errato («comma 27» invece di «comma 37») e l’inserimento nel dispositivo del comma 75 tra le disposizioni dichiarate incostituzionali, che invece andava eliminato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una questione di legittimità costituzionale in senso proprio: l’ordinanza n. 234/2014 è un provvedimento di rettifica adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per correggere meri errori materiali della sentenza n. 141/2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dei tre errori materiali nella sentenza n. 141 del 2014: nel «Considerato in diritto» (punti 2 e 6) e nel dispositivo (punto 1), conformemente a quanto previsto dall’art. 32 delle norme integrative.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere gli errori materiali contenuti nelle proprie decisioni con ordinanza adottata nella medesima composizione, senza riaprire il merito della controversia già decisa.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

    Un errore di trascrizione, di numerazione o di riferimento che non incide sul ragionamento giuridico della Corte, ma che rende il testo impreciso o contraddittorio rispetto alla volontà espressa nell’iter decisionale.

    Come si corregge un errore materiale della Corte costituzionale?

    Tramite ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza necessità di nuova udienza pubblica.

    La correzione dell’errore materiale modifica il contenuto della sentenza n. 141/2014?

    No nel merito: si limita ad allineare il testo pubblicato alla decisione effettivamente adottata dalla Corte, eliminando i refusi.

  • Corte cost. n. 233/2014 – Sospensiva legge elettorale Calabria, rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione della legge elettorale della Regione Calabria n. 8/2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della rinuncia dell’istante dopo che la Regione aveva nel frattempo modificato le disposizioni contestate.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale Calabria n. 8/2014, che modificavano la legge elettorale regionale, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare dell’efficacia della legge impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione Calabria aveva adottato una nuova legge (n. 19/2014) che aveva riformulato le disposizioni censurate, risolvendo il contrasto con il Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, co. 1, lett. e), e l’art. 4, co. 1, lett. e), della legge regionale Calabria n. 8/2014, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha preso atto della rinuncia all’istanza di sospensione depositata il 17 settembre 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri (dopo che la legge regionale n. 19/2014 aveva modificato le disposizioni impugnate) e ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza cautelare.

    Il principio

    In presenza di rinuncia all’istanza di sospensiva, la Corte dichiara non luogo a provvedere senza entrare nel merito. L’intervento legislativo regionale che rimuove il contrasto con la normativa statale può rendere superflua la tutela cautelare.

    Domande e risposte

    Quando il Governo può chiedere la sospensione di una legge regionale?

    Ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere la sospensione dell’efficacia di una legge regionale insieme al ricorso principale, quando sussiste il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.

    Perché il Governo ha rinunciato alla sospensiva?

    Perché la Regione Calabria aveva nel frattempo adottato la legge n. 19/2014, che aveva modificato le disposizioni impugnate «al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali».

    Il giudizio principale è proseguito?

    L’ordinanza n. 233/2014 riguarda solo la fase cautelare sull’istanza di sospensiva. Il giudizio principale, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014, ha poi avuto il suo corso separatamente.

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  • Corte cost. n. 232/2014 – Terre e rocce da scavo, competenza statale in materia ambientale

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni promosso dal Governo contro la Regione Veneto, annullando la delibera della Giunta regionale che disciplinava la gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri. La materia appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Giunta regionale del Veneto aveva approvato con delibera n. 179/2013 le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte da cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 m³). Il Governo ha contestato che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, disciplinata a livello nazionale dal d.m. n. 161/2012 adottato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto, deducendo la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione: la tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso statale: ha dichiarato che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di piccoli cantieri e ha annullato la delibera n. 179/2013. La Regione non poteva adottare regole suppletive in attesa dell’intervento statale, in quanto la competenza in materia ambientale è interamente riservata allo Stato.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.): le Regioni non possono adottare discipline suppletive in materia di gestione dei rifiuti o delle terre da scavo, neppure quando il legislatore statale non abbia ancora disciplinato una fattispecie specifica.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono mai legiferare in materia ambientale?

    Possono intervenire in materie di propria competenza (es. governo del territorio) con implicazioni ambientali, ma non possono dettare discipline generali in materia di tutela dell’ambiente, che è di competenza esclusiva statale.

    Cosa sono le terre e rocce da scavo?

    Sono i materiali provenienti dagli scavi di cantieri (terreno, sabbia, roccia) che, se rispettano certi requisiti, possono essere riutilizzati come sottoprodotti invece di essere smaltiti come rifiuti. La loro disciplina incide sulla normativa ambientale e sui costi dei cantieri.

    Cosa prevede l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.?

    Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

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  • Corte cost. n. 231/2014 – Revoca incarico dirigenziale con legge regionale Molise

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 2 della legge regionale Molise n. 14/2010, che aveva revocato con legge l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale. La norma non viola gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, co. 7, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva adottato una legge che, al fine di razionalizzare la spesa sul personale, aveva revocato l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e risolto il relativo contratto a tempo determinato. Il dirigente incaricato aveva impugnato la norma, sostenendo che la revoca «ad personam» con legge gli impedisse di ottenere tutela diretta davanti al giudice ordinario, determinando una disparità rispetto agli altri dirigenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Molise n. 14 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate nei termini esaminati. Ha rilevato che la revoca per legge di un incarico dirigenziale non è di per sé incostituzionale, se rispetta le garanzie minime del lavoratore (rispetto dei termini contrattuali). Alcune ulteriori censure (artt. 97, 98, 117 co. 2, lett. l) Cost.) non rientravano nel thema decidendum sollevato dal rimettente e non potevano essere esaminate.

    Il principio

    Una legge regionale che revoca un singolo incarico dirigenziale può essere compatibile con la Costituzione se rispetta i diritti contrattuali del lavoratore e non introduce irragionevoli disparità processuali. Il fatto che il lavoratore debba adire la Corte costituzionale per contestare la norma non lede di per sé il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Una legge regionale può revocare un incarico dirigenziale individuale?

    Sì, ma con limiti: deve rispettare i termini contrattuali già previsti e non violare i diritti fondamentali del lavoratore. La Corte non ha escluso che in altri casi specifici possano emergere profili di illegittimità.

    Perché il lavoratore non poteva impugnare direttamente la legge regionale davanti al giudice del lavoro?

    Perché il giudice ordinario non può disapplicare una legge regionale: deve sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, che poi decide.

    L’art. 117, co. 7, Cost. tutela il lavoro nelle regioni?

    L’art. 117, settimo comma, Cost. riguarda i rapporti tra leggi regionali e contratti collettivi e accordi sindacali. Il rimettente lo aveva invocato ma la Corte ha ritenuto la questione non fondata.

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  • Corte cost. n. 230/2014 – Concorso vigili del fuoco e graduatorie previgenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, co. 4, d.l. n. 79/2012, che disciplinava le procedure straordinarie per la promozione a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma non viola gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 79/2012 aveva introdotto procedure straordinarie per coprire i posti vacanti di capo squadra dei vigili del fuoco attraverso concorsi per soli titoli. Alcuni vigili del fuoco inseriti in graduatorie già approvate impugnavano i nuovi bandi, sostenendo che la normativa sopravvenuta frustrasse le aspettative maturate con il sistema precedente e violasse i principi di uguaglianza e imparzialità dell’amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima bis, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 79 del 2012, convertito dalla legge n. 131 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che la norma impugnata presenti una coerenza intrinseca con le finalità del regime transitorio voluto dal legislatore per razionalizzare i ruoli del Corpo. Le scelte di selezionare mediante procedure straordinarie per titoli e di limitare i canali di accesso rientrano nella discrezionalità legislativa in materia di organizzazione degli uffici pubblici.

    Il principio

    Il legislatore può modificare le procedure concorsuali per i dipendenti pubblici anche in corso d’opera, quando le nuove regole rispondono a coerenti finalità organizzative e non violano il nucleo essenziale dei diritti di accesso agli uffici pubblici garantiti dagli artt. 51 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    Un vigile del fuoco inserito in una graduatoria ha diritto di essere assunto in base a quella graduatoria?

    No, in linea generale. Il legislatore può modificare le procedure concorsuali e le modalità di utilizzo delle graduatorie, purché le nuove scelte siano ragionevoli e non arbitrarie.

    Cosa prevede l’art. 51 Cost. sull’accesso agli uffici pubblici?

    Garantisce il diritto dei cittadini ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Viene violato solo se le differenze di trattamento sono irragionevoli.

    Perché la questione era stata sollevata dal TAR e non da un giudice ordinario?

    Perché il ricorso riguardava l’annullamento di decreti ministeriali che indivevano le procedure concorsuali: la giurisdizione spettava al giudice amministrativo.

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  • Corte cost. n. 229/2014 – Prescrizione disciplinare notai, delega legislativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 146, commi 1 e 2, della legge notarile (l. n. 89/1913), come sostituito dal d.lgs. n. 249/2006, in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La nuova disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dei notai non eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 249/2006 ha riformato il procedimento disciplinare a carico dei notai, introducendo — tra l’altro — un nuovo regime di prescrizione dell’azione disciplinare. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione in tre giudizi in cui si discuteva se il nuovo termine prescrizionale fosse compatibile con i limiti della delega contenuta nella legge n. 246/2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, con tre ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo e secondo comma, della legge n. 89 del 1913 (ordinamento del notariato), come sostituito dall’art. 29 del d.lgs. n. 249 del 2006, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i tre giudizi e dichiarato le questioni non fondate. Ha ritenuto che il nuovo regime di prescrizione disciplinare — pur innovando rispetto al testo previgente — si collochi coerentemente negli indirizzi generali della delega, che affidava al legislatore delegato la disciplina organica del procedimento disciplinare. La scelta di prevedere cause di sospensione e interruzione della prescrizione rientra nel margine di discrezionalità del legislatore delegato, senza tradire la ratio della legge delega.

    Il principio

    Il legislatore delegato può introdurre nuove regole sulla prescrizione dell’azione disciplinare senza eccedere la delega se le scelte adottate sono coerenti con gli indirizzi generali fissati dalla legge delega e non contrastano con la sua ratio complessiva.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 76 Cost. in materia di deleghe legislative?

    Impone che il Parlamento fissa principi e criteri direttivi, un oggetto definito e un tempo limitato: il legislatore delegato non può deviare dai vincoli così posti, a pena di incostituzionalità per eccesso di delega.

    Perché la questione riguardava la prescrizione disciplinare dei notai?

    Perché in alcuni giudizi pendenti i notai sostenevano di non poter essere più sottoposti a procedimento disciplinare, essendo decorso il termine di prescrizione secondo la vecchia normativa. La nuova disciplina aveva introdotto cause di sospensione prima inesistenti.

    Questa sentenza riguarda anche altri ordini professionali?

    No, direttamente. Riguarda specificatamente la legge notarile e il d.lgs. n. 249/2006. Per altri ordini professionali valgono le rispettive normative, ma il principio sul limite della delega è di portata generale.

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  • Corte cost. n. 228/2014 – Prelievi bancari lavoratori autonomi incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, co. 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 (accertamento fiscale), limitatamente alle parole «o compensi». La presunzione per cui i prelievi bancari dei lavoratori autonomi siano compensi in nero viola la capacità contributiva e il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32, co. 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 311/2004, prevedeva che sia i versamenti sia i prelievi sui conti correnti non giustificati fossero considerati, per i lavoratori autonomi, presunti ricavi o compensi imponibili. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva sollevato la questione in un giudizio relativo a professionisti legali ai quali erano stati mossi accertamenti su prelevamenti bancari.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui estende ai lavoratori autonomi la presunzione di imponibilità dei prelevamenti bancari, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «o compensi». La presunzione è ragionevole per le imprese — dove i prelievi possono finanziare acquisti di beni poi rivenduti — ma non per i lavoratori autonomi, la cui attività non presuppone tale nesso logico tra prelievi e compensi: non è ragionevole presumere che un avvocato o un medico che preleva contanti stia pagando in nero collaboratori o fornitori per produrre reddito professionale.

    Il principio

    La presunzione di imponibilità dei prelievi bancari non è trasferibile ai lavoratori autonomi: manca il nesso logico-economico tra prelievo e ricavo professionale che invece sussiste per le imprese. Applicarla ai professionisti viola i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate può ancora utilizzare i prelievi bancari contro i lavoratori autonomi?

    No, non come presunzione legale. La dichiarazione di incostituzionalità ha eliminato l’automatismo: i prelievi bancari dei lavoratori autonomi non possono più essere presunti compensi in nero per il solo fatto di non essere giustificati.

    Perché la presunzione vale per le imprese ma non per i professionisti?

    Per le imprese esiste un nesso logico tra prelievi (acquisto di beni/servizi) e ricavi (rivendita). Per i lavoratori autonomi questo nesso manca: la loro attività si basa prevalentemente sul lavoro intellettuale, non sull’acquisto e rivendita di beni.

    Cosa succede agli accertamenti già notificati prima della sentenza?

    La dichiarazione di incostituzionalità ha effetti sui giudizi non ancora definitivi al momento della pronuncia (22 ottobre 2014). Gli accertamenti passati in giudicato non sono stati toccati dalla sentenza.

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  • Corte cost. n. 227/2014 – Pensione di reversibilità e legge interpretativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa ai commi 774 e 776 dell’art. 1, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che hanno reinterpretato in senso restrittivo la disciplina della pensione di reversibilità per i dipendenti pubblici in quiescenza prima del 1° gennaio 1995, in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost. e alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che le pensioni di reversibilità maturate dopo il 1° gennaio 1995 (anche per dante causa in quiescenza prima di tale data) si calcolano secondo le regole della legge n. 335/1995, e non secondo il meccanismo più favorevole dell’art. 15, co. 5, legge n. 724/1994. Un’erede di pensionato pubblico contestava tale scelta legislativa come violazione del diritto a un processo equo garantito dalla CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 774 e 776, della legge n. 296 del 2006, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale, come interpretati dalla Corte EDU (sentenza Agrati c. Italia, 7 giugno 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha richiamato la propria precedente sentenza n. 1 del 2011, che aveva già esaminato e respinto analoghe censure. Il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi rispetto a quanto già valutato: le norme di interpretazione autentica sono legittime quando rispondono a «ragioni imperative d’interesse generale» e mirano a riportare la disciplina alla sua originaria ratio, senza alterare l’equilibrio delle parti nel processo.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica in materia pensionistica non viola l’art. 6 CEDU (diritto a un processo equo) se persegue ragioni imperative d’interesse generale — come il riequilibrio delle risorse previdenziali — e non altera retroattivamente l’esito di giudizi già definiti in modo arbitrario.

    Domande e risposte

    Che cosa è una legge di interpretazione autentica?

    Una legge che chiarisce il significato di una norma precedente con effetti retroattivi. La Corte europea dei diritti umani (CEDU) la tollera solo in presenza di «motivi imperativi d’interesse generale», per evitare che lo Stato alteri le regole del gioco a danno dei cittadini già in giudizio.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata?

    Perché la stessa questione era stata già esaminata e respinta dalla sentenza n. 1/2011 e il giudice rimettente non aveva fornito argomenti nuovi tali da giustificare un riesame.

    Qual è la regola per calcolare la pensione di reversibilità dei dipendenti pubblici andati in pensione prima del 1995?

    Secondo la norma interpretata dalla legge n. 296/2006, anche in quel caso si applicano le percentuali della legge n. 335/1995 alle pensioni di reversibilità sorte dopo il 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di collocamento a riposo del dante causa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2014 – Indennità contratto a termine e direttiva europea

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’indennità onnicomprensiva per illegittima apposizione del termine (art. 32, co. 5, l. n. 183/2010, interpretato dall’art. 1, co. 13, l. n. 92/2012). La norma non viola la clausola di non regressione della direttiva 1999/70/CE né gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 183 del 2010 (Collegato lavoro) ha stabilito che, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, il risarcimento del danno è sostituito da un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità. Il Tribunale di Velletri sosteneva che questa norma, interpretata autenticamente dalla legge n. 92/2012, costituisse un arretramento del livello di tutela vietato dalla clausola 8.3 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come interpretato dall’art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione alla clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la clausola 8.3 dell’accordo quadro riguardi solo le misure adottate specificamente in attuazione della direttiva stessa, e non l’intero sistema di tutele del lavoro a termine. Poiché l’indennità in esame è stata introdotta in un ambito più ampio rispetto ai soli contratti a termine, essa esula dal campo di applicazione della clausola di non regressione.

    Il principio

    La clausola di non regressione della direttiva 1999/70/CE (clausola 8.3) non impedisce al legislatore nazionale di modificare la tutela risarcitoria in caso di contratto a termine illegittimo, purché la modifica non sia adottata specificamente in esecuzione della direttiva stessa.

    Domande e risposte

    Cosa è l’indennità onnicomprensiva per illegittima apposizione del termine?

    Una somma forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione, che ristora per intero il pregiudizio del lavoratore (retributivo e contributivo) per il periodo tra scadenza del termine e reintegra, senza necessità di provare il danno effettivo.

    La clausola 8.3 dell’accordo quadro vieta qualsiasi riduzione di tutela?

    No. Secondo la Corte, vieta solo le riduzioni di tutela adottate specificamente in esecuzione della direttiva 1999/70/CE. Le modifiche di portata generale al sistema di tutele non rientrano nel suo campo di applicazione.

    Questa sentenza riguarda ancora i contratti a tempo determinato oggi?

    Il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) e le successive riforme hanno modificato la disciplina del contratto a termine. La sentenza n. 226/2014 riguarda la normativa previgente, ma il principio sulla clausola 8.3 conserva rilevanza interpretativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2014 – IVA e concordato preventivo, falcidia vietata

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al divieto di falcidia dell’IVA nel concordato preventivo. Gli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare — nella parte in cui escludono il pagamento parziale del credito IVA — non violano gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel concordato preventivo, l’imprenditore in crisi può proporre ai creditori un piano di soddisfazione parziale. Tuttavia, per il credito IVA la legge fallimentare imponeva il pagamento integrale (salvo dilazione): la cosiddetta «intangibilità dell’IVA». Il Tribunale di Verona dubitava che questa regola fosse ragionevole e rispettosa del buon andamento della P.A., poiché impediva all’Erario di valutare autonomamente la convenienza del piano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non consentono la falcidia del credito IVA nel concordato preventivo, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che la regola dell’integrale pagamento dell’IVA è giustificata dalla natura comunitaria del tributo e dall’obbligo degli Stati membri di garantire il gettito IVA: permettere la falcidia avrebbe potuto esporre l’Italia a procedure di infrazione europee. La limitazione alla sola dilazione costituisce dunque una deroga al regime generale del concordato coerente con i vincoli sovranazionali.

    Il principio

    L’obbligo di integrale pagamento dell’IVA nel concordato preventivo è giustificato dai vincoli europei che impongono agli Stati di non rinunciare al gettito IVA: tale regola non viola né il principio di uguaglianza né il buon andamento della P.A.

    Domande e risposte

    Si può falcidiare il credito IVA nel concordato preventivo?

    No, secondo la disciplina vigente al 2014 (art. 182-ter l.f.): era consentita solo la dilazione del pagamento integrale. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale di questa regola.

    Perché l’IVA è trattata diversamente dagli altri crediti tributari?

    Perché l’IVA è un tributo comunitario e gli Stati membri hanno l’obbligo di garantirne l’integrale riscossione per evitare di violare il diritto dell’Unione europea.

    Questa decisione è ancora attuale?

    Il quadro normativo è poi evoluto: la Corte di giustizia UE e la successiva riforma del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019) hanno modificato la disciplina. La sentenza n. 225/2014 fotografa l’assetto vigente alla data della decisione.

    Norme collegate