Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 281/2014 – Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: impianti energetici e SCIA in Liguria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della modifica da parte della Regione Liguria delle disposizioni impugnate relative all’uso della SCIA e della DIA per l’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcuni articoli della legge regionale Liguria n. 10/2012, che richiedevano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, in contrasto con la normativa statale di principio che prevedeva procedure diverse (comunicazione o procedura abilitativa semplificata).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano censurati gli artt. 7 (Allegato 1, lett. h), nn. 1-7) e 9 (Allegato 2, lett. g) della l.r. Liguria 5 aprile 2012, n. 10, in riferimento all’art. 117 commi 1 e 3 Cost. La Regione aveva sostituito con SCIA e DIA le procedure previste dalla normativa statale di principio (d.lgs. n. 28/2011 attuativo della direttiva 2009/28/CE). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: le disposizioni impugnate erano state modificate dalla legge regionale Liguria n. 3/2013, e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso (previa delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014), ritenendo satisfattive le modifiche. La Regione Liguria aveva accettato la rinuncia, determinando l’estinzione del processo ex art. 23 norme integrative.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’avvenuta modifica della normativa regionale contestata può rendere soddisfacente per lo Stato la situazione, giustificando la rinuncia.

    Domande e risposte

    Cosa sono la SCIA e la procedura abilitativa semplificata per gli impianti da fonti rinnovabili?

    La procedura abilitativa semplificata (PAS) è il regime introdotto dal d.lgs. n. 28/2011 per gli impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia, alternativo all’autorizzazione unica. La SCIA è un istituto generale del diritto amministrativo per l’avvio di attività soggette a regime abilitativo semplificato. Il contrasto nasceva dal fatto che le Regioni non possono aggiungere procedure non previste dalla normativa di principio statale.

    La Regione può dettare procedure più onerose di quelle statali per l’energia da fonti rinnovabili?

    No. La materia dell’energia è di legislazione concorrente (art. 117 comma 3 Cost.) e la normativa statale di principio – inclusa quella attuativa della direttiva UE 2009/28/CE – fissa il quadro procedurale che le Regioni devono rispettare, non potendolo aggravare con adempimenti non previsti.

    Cosa succede quando il Presidente del Consiglio rinuncia a un ricorso davanti alla Corte costituzionale?

    Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia al ricorso – se accettata da tutte le parti costituite – determina l’estinzione del processo. Non vi è pronuncia nel merito sulla questione di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2014 – Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e ruolo dell’INPS

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione e non fondate le restanti questioni sull’art. 445-bis c.p.c. e sull’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203/2005, che disciplinano l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali. I rimettenti contestavano la procedura per le cause di invalidità, ma la Corte ha ritenuto le censure non fondate.

    Di cosa si tratta

    Dal 2011 le controversie previdenziali relative all’invalidità civile devono essere precedute da un accertamento tecnico preventivo (ATP): prima di ricorrere al giudice, il richiedente deve chiedere una perizia sulle sue condizioni di salute. L’INPS può partecipare alle operazioni peritali attraverso un proprio consulente medico, con modalità più flessibili rispetto al consulente di parte del ricorrente. I giudici rimettenti avevano dubitato che questa asimmetria violasse il principio del contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più giudici di merito hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 445-bis, comma 7, c.p.c. e dell’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che la procedura fosse squilibrata in favore dell’INPS a danno del lavoratore ricorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 445-bis, comma 7, c.p.c., sollevata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 445-bis c.p.c. nella sua integralità e all’art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 203/2005, sollevate dagli altri rimettenti.

    Il principio

    La procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale non viola il diritto di difesa né il principio del contraddittorio. Le diverse modalità di partecipazione del consulente INPS rispetto al consulente di parte del ricorrente non determinano uno squilibrio costituzionalmente illegittimo tra le parti del processo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale?

    È una procedura obbligatoria introdotta dalla legge di stabilità 2012: prima di citare l’INPS in giudizio per invalidità, il ricorrente deve chiedere una perizia al tribunale. Solo se l’INPS contesta le conclusioni del perito il giudizio ordinario può proseguire.

    Perché i giudici ritenevano la procedura squilibrata?

    Il consulente dell’INPS poteva partecipare alle operazioni peritali in deroga alle regole ordinarie, mentre il consulente del lavoratore doveva essere nominato con le forme consuete. I rimettenti vedevano in ciò un privilegio a favore della parte istituzionalmente più forte.

    La Corte ha ammesso qualche problema nella procedura?

    No. La Corte ha ritenuto che la disciplina fosse complessivamente compatibile con i principi costituzionali, non riscontrando un’effettiva lesione del contraddittorio o del diritto di difesa del lavoratore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2014 – Indennizzo per irragionevole durata del processo alla parte soccombente: manifesta infondatezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 2-bis comma 3 della legge Pinto, confermando che il limite del «valore del diritto accertato» si applica solo ai casi in cui il diritto sia stato accertato come esistente, non escludendo l’indennizzo per la parte interamente soccombente.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto sull’equa riparazione), interpretando la norma nel senso che la parte interamente soccombente nel processo presupposto non avrebbe diritto ad alcun indennizzo, poiché il «valore del diritto accertato» sarebbe zero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 2-bis comma 3 della l. 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012, nella parte in cui limita l’indennizzo al «valore del diritto accertato», impedendo di liquidare alcun indennizzo alla parte soccombente nel processo presupposto. Parametro: art. 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 6.1 CEDU. Due ordinanze della Corte d’appello di Reggio Calabria. Giudice relatore: Sergio Mattarella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, confermando la propria precedente giurisprudenza (ordinanze n. 240, n. 204 e n. 124/2014): il limite del «valore del diritto accertato» si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerti l’esistenza del diritto fatto valere dall’attore, costituendo un dato oggettivo indipendente dalla posizione processuale della parte che chiede l’indennizzo. Chi è rimasto soccombente può comunque ottenere l’indennizzo.

    Il principio

    La norma sull’equa riparazione per irragionevole durata del processo non esclude il diritto all’indennizzo per la parte soccombente. Il limite del «valore del diritto accertato» opera come tetto massimo dell’indennizzo nei casi in cui il diritto sia stato accertato come esistente, non come condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto e a cosa serve?

    La legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) ha istituito un rimedio interno all’eccessiva durata dei processi, in attuazione dell’art. 6.1 CEDU. Chi subisce un danno per l’irragionevole durata di un giudizio può chiedere un indennizzo allo Stato, da liquidarsi dalla Corte d’appello competente.

    La parte che ha perso la causa può chiedere l’equa riparazione per la sua eccessiva durata?

    Sì. Secondo la Corte, la soccombenza nel processo presupposto non esclude il diritto all’indennizzo, purché il danno da irragionevole durata sussista. Il d.l. n. 83/2012 ha introdotto l’esito del processo come criterio di commisurazione dell’indennizzo (non di esclusione), e ha previsto casi specifici di esclusione (es. condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.).

    Quali sono i limiti massimi dell’indennizzo per irragionevole durata del processo?

    L’art. 2-bis comma 1 prevede da 500 a 1.500 euro per ogni anno o frazione superiore a sei mesi eccedente la durata ragionevole. Il comma 3 aggiunge che l’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato. Questo secondo limite opera solo quando il diritto sia stato positivamente accertato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2014 – Aree naturali protette in Sicilia: partecipazione degli enti locali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge siciliana sulle aree naturali protette nella parte in cui prevedeva forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle riserve diverse da quelle previste dalla legge quadro nazionale, violando la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Sicilia, sezione di Catania, aveva sollevato la questione nel corso di giudizi riguardanti l’istituzione della riserva naturale «Pantani della Sicilia sud orientale». Le associazioni ricorrenti contestavano che la legge regionale siciliana del 1981 sulle aree protette prevedesse modalità di partecipazione degli enti locali (solo osservazioni e proposte al piano regionale) diverse e meno incisive rispetto a quelle stabilite dalla legge quadro nazionale n. 394 del 1991, che prevede conferenze partecipative anche per i singoli procedimenti istitutivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 22 della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette). Le disposizioni regionali escludevano la partecipazione dei Comuni ai singoli procedimenti istitutivi delle aree protette.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge regionale, nella parte in cui prevedevano forme di partecipazione degli enti locali diverse da quelle stabilite dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 3, comma 1, lettera e), ritenendo che quella disposizione assicurasse comunque un livello minimo di partecipazione compatibile con la disciplina statale.

    Il principio

    La disciplina della partecipazione degli enti locali ai procedimenti istitutivi delle aree naturali protette regionali non può discostarsi dagli standard fissati dalla legge quadro statale n. 394 del 1991: le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono introdurre meccanismi partecipativi inferiori a quelli previsti dalla normativa statale di tutela ambientale.

    Domande e risposte

    Come devono partecipare i Comuni all’istituzione di un’area protetta regionale?

    Secondo la legge quadro n. 394 del 1991, i Comuni devono poter partecipare attraverso apposite conferenze per l’analisi territoriale, la perimetrazione provvisoria e la valutazione degli effetti della protezione, con riferimento anche ai singoli procedimenti istitutivi delle aree protette.

    La Regione siciliana può derogare alla legge quadro sulle aree protette?

    No, nella misura in cui la deroga riduce i livelli di tutela ambientale e di partecipazione degli enti locali. La competenza esclusiva statale in materia ambientale impone il rispetto degli standard minimi nazionali.

    Cosa succede a una riserva naturale istituita con una procedura dichiarata illegittima?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera sulle disposizioni di legge, non direttamente sull’atto amministrativo di istituzione della riserva, che sarà valutato nei singoli giudizi amministrativi alla luce della nuova situazione normativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 279/2014 – Aliquota agevolata 1% imposta di registro per acquisti immobiliari da privati non soggetti IVA: non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che applica l’aliquota agevolata dell’1% per l’imposta di registro solo agli acquisti di immobili da soggetti IVA (anche se esenti), escludendo gli acquisti da privati non soggetti IVA: le due situazioni non sono omogenee.

    Di cosa si tratta

    La società Urbania srl aveva acquistato un fabbricato da un privato non soggetto IVA con l’intenzione di rivenderlo entro tre anni. L’Agenzia delle entrate aveva revocato l’aliquota agevolata dell’1% (prevista per le società immobiliari), perché la norma agevolativa si applica solo quando il cedente è un soggetto IVA che effettua un’operazione esente, non quando il cedente è un privato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 1 comma 1 quinto periodo della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TU imposta di registro), come introdotto dal d.l. n. 669/1996, nella parte in cui non prevede l’aliquota dell’1% per gli acquisti di società immobiliari da privati non soggetti IVA. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Trapani. Giudice relatore: Giancarlo Coraggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, rilevando che le due situazioni confrontate non sono omogenee. Il regime IVA-registro è fondato sul principio di alternatività: solo le operazioni che ricadono nell’ambito oggettivo e soggettivo dell’IVA (anche se esenti) sono soggette al registro in misura fissa o agevolata. Le vendite da privati sono al di fuori del campo IVA e non rientrano nel sistema di alternatività.

    Il principio

    Le agevolazioni fiscali sono norme eccezionali e derogative, espressione di discrezionalità legislativa censurabile solo per palese arbitrarietà o irrazionalità. La Corte non può estenderne l’ambito applicativo se non quando lo esige la ratio del beneficio. Il diverso trattamento tra acquisti da soggetti IVA e acquisti da privati non soggetti IVA è la conseguenza logica di un sistema di alternatività IVA-registro costruito sulle operazioni rientranti nel campo IVA.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio di alternatività IVA-registro e perché esiste?

    Il principio di alternatività evita la doppia imposizione: le operazioni soggette a IVA (anche se esenti) pagano l’imposta di registro in misura fissa o con aliquota ridotta, anziché proporzionale. Questo perché su quelle operazioni grava già l’IVA (o comunque il soggetto cedente è nell’ambito del sistema IVA). Le operazioni fuori campo IVA (come la vendita da privato) non godono di questo beneficio.

    Quando si applica l’aliquota dell’1% per le società immobiliari che acquistano per rivendere?

    Secondo la norma vigente all’epoca dei fatti, l’aliquota dell’1% si applica quando: il trasferimento ha per oggetto fabbricati esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8-bis d.P.R. n. 633/1972; il cedente è un soggetto IVA; l’acquirente è una società immobiliare; l’acquirente dichiara di rivendere entro tre anni. Se il cedente è un privato, la condizione di «esente IVA» non ricorre.

    La disciplina è ancora in vigore?

    No. Il d.lgs. n. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) e le successive modifiche hanno riformulato le aliquote dell’imposta di registro, prevedendo ora solo due aliquote (9% e 2%). La questione era rilevante solo ratione temporis per l’acquisto del 2006.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: non vi è discriminazione se le situazioni confrontate non sono omogenee
  • Corte cost. n. 211/2014 – Parità retributiva di anzianità tra dipendenti regionali: illegittima la legge Abruzzo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Abruzzo che attribuiva a tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità, lo stesso trattamento economico già riconosciuto ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni pubbliche: la disciplina del trattamento economico del pubblico impiego rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva introdotto, con l’art. 43 della legge regionale n. 6 del 2005 (come sostituito dalla l.r. n. 16 del 2008), una norma che equiparava il trattamento economico di anzianità di tutti i dipendenti regionali a quello più favorevole riconosciuto ai colleghi provenienti da altre amministrazioni. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione nel corso di una causa promossa da una dipendente regionale che chiedeva la perequazione del proprio assegno di anzianità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6/2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, l.r. n. 16/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’«ordinamento civile». La norma regionale interferiva con la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, che è riservata alla contrattazione collettiva nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La norma regionale, attribuendo per legge a tutti i dipendenti un trattamento economico di anzianità più favorevole — senza che ciò fosse previsto dalla contrattazione collettiva — invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e altera i criteri di progressione retributiva, che devono essere fissati dalla legge statale o dai contratti collettivi.

    Il principio

    La progressione del trattamento economico dei dipendenti pubblici deve corrispondere a criteri prefissati dalla legge statale o dalla contrattazione collettiva nazionale; una legge regionale non può intervenire a estendere per via unilaterale trattamenti economici più favorevoli, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono intervenire sul trattamento economico dei propri dipendenti?

    Solo nei limiti consentiti dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva. Non possono introdurre autonomamente meccanismi di equiparazione o di aumento del trattamento economico che esulino da queste fonti, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Cosa è la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)?

    Si tratta di una voce retributiva legata all’anzianità di servizio, riconosciuta ai dipendenti pubblici che abbiano maturato determinati requisiti di carriera. La sua disciplina è regolata dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla legge statale.

    Perché la Corte non ha accolto le argomentazioni della parte privata a difesa della norma?

    La dipendente intervenuta sosteneva che la giurisprudenza costituzionale citata dal rimettente non fosse pertinente al caso. La Corte ha ritenuto invece che la riserva statale in materia di ordinamento civile fosse pienamente applicabile, rendendo illegittima la norma regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2014 – Poteri normativi del commissario ad acta per il piano di rientro sanitario: non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 83 della legge finanziaria 2010, che attribuisce al commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari ampi poteri, anche normativi, ritenendo che la norma non conferisca poteri sostitutivi di natura legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Molise era investito del ricorso contro atti del Commissario ad acta della Regione Molise che, in attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, aveva disposto la dismissione dell’ospedale “SS. Rosario” di Venafro, ritenuta in contrasto con la legge regionale e con il piano sanitario regionale approvato dal Consiglio regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era censurato l’art. 2 comma 83 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nella parte in cui attribuisce al commissario ad acta il potere di adottare «tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati». Parametri: artt. 1, 5, 70, 77, 114, 117, 120, 121 Cost. Il giudice relatore era Sergio Mattarella (poi Presidente della Repubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione principale, interpretando la norma nel senso che il riferimento a «atti e provvedimenti normativi» non include atti aventi forza di legge. Il commissario ad acta esercita un potere sostitutivo di natura amministrativa, non legislativa, che può derogare a disposizioni regolamentari e amministrative regionali ma non a leggi regionali. La questione subordinata è stata dichiarata inammissibile per mancanza di autonomia rispetto a quella principale.

    Il principio

    Il potere sostitutivo attribuito al commissario ad acta ex art. 120 comma 2 Cost. ha natura amministrativa: può sostituirsi agli organi regionali nell’esercizio di funzioni amministrative, ma non può derogare o abrogare leggi regionali. La norma censurata, correttamente interpretata, non attribuisce poteri legislativi al commissario.

    Domande e risposte

    Cos’è il commissario ad acta in materia sanitaria?

    Il commissario ad acta è un organo straordinario nominato dal Governo quando una Regione non rispetta gli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi sanitari. Si sostituisce agli organi regionali nell’esercizio delle funzioni necessarie per attuare il piano, con poteri di natura amministrativa, organizzativa e gestionale.

    Il commissario ad acta può chiudere un ospedale previsto dalla legge regionale?

    Secondo l’interpretazione della Corte, il commissario non può derogare a leggi regionali, ma può adottare atti amministrativi in deroga a precedenti atti amministrativi regionali. Se la chiusura dell’ospedale era prevista da una legge regionale, l’atto commissariale dovrebbe rispettarla; se era solo prevista da un piano operativo o da delibere, il commissario può modificarli.

    Cos’è il piano di rientro dai disavanzi sanitari?

    Il piano di rientro è un accordo tra Stato e Regione per risanare il disavanzo del sistema sanitario regionale, che implica misure di riduzione della spesa, riorganizzazione della rete ospedaliera e razionalizzazione dei servizi. Le Regioni che lo sottoscrivono si impegnano a rispettare specifici obiettivi finanziari e organizzativi, a pena dell’intervento sostitutivo statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 210/2014 – Usi civici e beni paesaggistici in Sardegna: illegittima la legge regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima una legge della Regione Sardegna che, senza previa comunicazione agli organi statali competenti, consentiva di modificare i vincoli paesaggistici su terreni soggetti a usi civici e permetteva ai Comuni di «attuare» transazioni giurisdizionali sugli stessi beni, invece di limitarsi a «proporre» tali processi.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva approvato una legge che prevedeva un Piano straordinario di accertamento degli usi civici e autorizzava i Comuni a intervenire su quei beni, anche modificandone i vincoli paesaggistici, senza informare preventivamente lo Stato. Il Governo ha contestato la norma perché il paesaggio è materia di competenza esclusiva statale e qualunque modifica dei vincoli deve essere coordinata con lo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004). La norma non prevedeva la comunicazione agli organi statali delle modifiche ai vincoli paesaggistici, e consentiva ai Comuni di «attuare» anziché solo «proporre» transazioni giurisdizionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale in due parti: (a) nella parte in cui non prevedeva la tempestiva comunicazione del Piano agli organi statali competenti, affinché lo Stato potesse far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio prima che si producessero effetti giuridici modificativi; (b) nella parte in cui permetteva ai Comuni di «attuare» invece che «proporre» processi di transazione giurisdizionale. Ha dichiarato inammissibile l’intervento del Consorzio Uomini di Massenzatica, privo di legittimazione nel giudizio in via d’azione.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale: le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono modificare i vincoli paesaggistici senza preventiva comunicazione agli organi statali e senza consentire allo Stato di esercitare la propria competenza prima che si producano effetti irreversibili.

    Domande e risposte

    Una Regione autonoma può modificare i vincoli paesaggistici in autonomia?

    No. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare la competenza statale in materia di tutela del paesaggio, garantendo allo Stato la possibilità di intervenire prima che le modifiche producano effetti giuridici.

    Cosa significa che i Comuni possono solo «proporre» e non «attuare» transazioni su beni civici?

    I Comuni possono avanzare proposte di composizione delle controversie sugli usi civici, ma la competenza a portarle a compimento spetta ad altri soggetti (la Regione o gli organi statali), proprio perché si tratta di beni collettivi con speciale regime giuridico.

    Chi può intervenire nei giudizi costituzionali in via d’azione?

    Solo i soggetti titolari di potestà legislativa: Stato, Regioni, Province autonome. I privati e le associazioni non possono intervenire in questi giudizi, come confermato dalla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento del Consorzio Uomini di Massenzatica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2014 – Parità scolastica e requisito dei corsi completi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, che richiede l’organica costituzione di corsi completi per il riconoscimento della parità alle scuole private. Il TAR Lazio aveva dubitato della compatibilità di tale requisito con i principi di libertà di insegnamento e parità di trattamento.

    Di cosa si tratta

    La legge sulla parità scolastica del 2000 fissa i requisiti che le scuole private devono rispettare per essere riconosciute come paritarie e beneficiare dei relativi finanziamenti pubblici. Tra questi vi è l’obbligo di avere «corsi completi»: non si può ottenere la parità per singole classi, tranne nella fase di avvio di nuovi percorsi scolastici. Il TAR Lazio aveva contestato questo requisito, ritenendolo troppo restrittivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 della Costituzione, nel combinato disposto con il regolamento di cui al decreto 29 novembre 2007, n. 267.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 62/2000, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 della Costituzione.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente subordinare il riconoscimento della parità scolastica a requisiti strutturali minimi, come la presenza di corsi completi, senza violare la libertà di insegnamento o il principio di uguaglianza. La scelta di non ammettere la parità per singole classi risponde a una logica di coerenza e integrità dell’offerta formativa.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una scuola è paritaria?

    Una scuola paritaria è un istituto privato riconosciuto dallo Stato che fa parte del sistema nazionale di istruzione. I suoi diplomi hanno valore legale, i suoi alunni possono usufruire delle stesse garanzie degli studenti statali e può ricevere contributi pubblici.

    Perché il requisito dei «corsi completi» non viola la Costituzione?

    Perché la parità scolastica comporta oneri e diritti per lo Stato: il legislatore può ragionevolmente esigere che la scuola garantisca un percorso formativo completo prima di integrare il sistema pubblico, senza che ciò comprima la libertà di istituire scuole private.

    Una scuola può chiedere la parità per una sola classe?

    In linea di principio no, tranne nella fase iniziale di avvio di nuovi corsi completi. Una volta completato il percorso, la parità deve riguardare il ciclo intero.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 209/2014 – Silenzio-assenso regionale su scarichi idrici e tutela dell’ambiente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui riduceva da novanta a sessanta giorni il termine per l’autorizzazione allo scarico e introduceva un silenzio-assenso in materia ambientale, in violazione della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Campania aveva stabilito che le domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dovessero essere decise entro sessanta giorni, e che in caso di inadempimento dell’autorità competente l’autorizzazione si intendesse provvisoriamente concessa per altri sessanta giorni. La legge statale (d.lgs. n. 152 del 2006) prevede invece un termine di novanta giorni e vieta il silenzio-assenso in materia ambientale. Il Governo ha impugnato la norma regionale sostenendo che abbassasse il livello di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 250, della legge Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». La norma censurata fissava un termine di decisione più breve di quello statale e introduceva un meccanismo di silenzio-assenso vietato dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata. Secondo la Corte, le Regioni non possono abbassare i livelli di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale: il termine più breve e il silenzio-assenso introdotti dalla legge campana contrastano con i principi uniformi di salvaguardia dell’ambiente che solo lo Stato può stabilire. Ha altresì dichiarato estinti alcuni giudizi collaterali a seguito di rinunce e modifiche legislative sopravvenute.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare, in senso riduttivo, ai livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dalla legislazione statale. La previsione di un termine di decisione più breve e di un silenzio-assenso in materia di autorizzazioni allo scarico viola la competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Può una Regione ridurre i tempi per le autorizzazioni ambientali rispetto alla legge statale?

    No. La Corte ha chiarito che la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente impedisce alle Regioni di abbassare i livelli di protezione fissati dalla legge nazionale, anche se l’intervento regionale fosse inteso a velocizzare le procedure.

    Il silenzio-assenso è ammissibile in materia ambientale?

    No. L’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 esclude espressamente il silenzio-assenso in materia ambientale, e una legge regionale non può derogare a questa esclusione.

    Cosa succede se un’autorità regionale non risponde entro il termine alla domanda di autorizzazione allo scarico?

    Non si forma alcun silenzio-assenso. L’autorità resta inadempiente e il richiedente può attivare i rimedi amministrativi previsti dalla legge statale, come il ricorso al TAR o alla tutela in via di autotutela.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2014 – Distacco di dipendenti comunali presso associazioni di enti locali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), sollevata dal Consiglio di Stato in un giudizio sul diniego di distacco di un dipendente comunale presso un’associazione di enti locali. La questione è stata ritenuta inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Lastra a Signa aveva rifiutato il distacco temporaneo di un proprio dipendente presso la Lega Toscana delle autonomie locali. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello avverso il diniego, aveva dubitato che l’art. 271, comma 2, del TUEL vietasse tale distacco in modo incompatibile con i principi costituzionali di autonomia locale e libertà associativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione V, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale presso associazioni di enti locali, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, sollevata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.

    Il principio

    L’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può derivare da difetti di rilevanza, motivazione o difetto di descrizione adeguata della norma impugnata. In questo caso la Corte non ha esaminato il merito, limitandosi a rilevare un vizio processuale della questione stessa.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una questione è dichiarata inammissibile?

    La Corte non esamina il merito della censura. L’inammissibilità può dipendere da un difetto di rilevanza (la norma non incide sul giudizio), da una motivazione insufficiente del giudice rimettente o dalla mancata descrizione della fattispecie concreta.

    Può un comune distaccare dipendenti presso associazioni di enti locali?

    La questione è rimasta aperta poiché la Corte non si è pronunciata nel merito. La risposta dipende dall’interpretazione dell’art. 271, comma 2, TUEL e dalle eventuali successive modifiche normative.

    Chi era il rimettente?

    Il Consiglio di Stato, sezione V, nell’ambito di un giudizio d’appello proposto dalla Lega Toscana delle autonomie locali contro il Comune di Lastra a Signa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2014 – Indennizzo per irragionevole durata del processo e limite del valore della causa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto (legge n. 89/2001), che limita l’indennizzo per irragionevole durata del processo al valore della causa o al valore del diritto accertato. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in diciotto ordinanze riunite, contestava il tetto massimo come contrario alla CEDU, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto garantisce un indennizzo a chi subisce un danno per la durata eccessiva di un processo. Una modifica del 2012 ha introdotto un tetto: l’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato dal giudice. Diciotto giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria avevano dubitato che questo limite violasse l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, che impone di indennizzare effettivamente il danno da irragionevole durata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, ha sollevato in diciotto procedimenti la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU. Il dubbio riguardava la parte in cui il limite del valore della causa potrebbe comprimere l’indennizzo sotto il danno effettivamente patito dalla parte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’associazione Cittadinanzattiva. Nel merito, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Il limite del valore della causa posto al risarcimento per irragionevole durata del processo non è manifestamente contrario alla CEDU: il legislatore può fissare tetti massimi all’indennizzo senza violare per ciò solo il diritto a un processo equo garantito dall’art. 6 della Convenzione, purché la disciplina complessiva assicuri una riparazione adeguata.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge Pinto?

    La legge n. 89/2001 prevede che chi subisce un danno per la durata irragionevole di un processo possa chiedere un indennizzo allo Stato, calcolato in una somma compresa tra 500 e 1.500 euro per ogni anno di ritardo oltre i termini ragionevoli.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata?

    Perché la norma impugnata, pur introducendo un tetto, non eliminava il diritto all’indennizzo né lo comprimeva in modo tale da renderlo simbolico o illusorio. La manifesta infondatezza indica che la questione non raggiunge la soglia di contrasto con la Costituzione.

    Il limite al valore della causa vale anche oggi?

    Sì. La disciplina della legge Pinto è stata modificata più volte, ma il principio che l’indennizzo debba essere proporzionato e non eccedere il valore della controversia rimane un criterio di riferimento nella liquidazione equitativa.

    Norme collegate