Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 265 DPR 495/1992 – Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

    Art. 265 DPR 495/1992 – Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale… retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

    2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

  • Art. 264 DPR 495/1992 – Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

    Art. 264 DPR 495/1992 – Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.

    2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

    3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza.

    4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra; b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. (57) 63

  • Art. 263 DPR 495/1992 – Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore

    Art. 263 DPR 495/1992 – Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati: a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse; b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.

  • Art. 262 DPR 495/1992 – Marchio ufficiale

    Art. 262 DPR 495/1992 – Marchio ufficiale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.

  • Art. 261 DPR 495/1992

    Art. 261 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

  • Art. 260 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione

    Art. 260 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: scritta… RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474; c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice. c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista; 44

    2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 (Più o Meno) 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

    3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. 44

    4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

    5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre

    1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal l gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all' articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.

  • Art. 259 DPR 495/1992 – Modalità di installazione delle targhe

    Art. 259 DPR 495/1992 – Modalità di installazione delle targhe

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione… dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del pi- ano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; 44 b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione… dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; 44 c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5µ. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30µ, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15µ, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m; e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m; f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso); g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

    2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.

  • Art. 258 DPR 495/1992 – Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

    Art. 258 DPR 495/1992 – Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm X 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi: 1) formato A: 520 mm X 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (fig. III.4/b); 2) formato B: 297 mm X 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); 44 c) targhe ripetitrici per carrelli appendice,: 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); 44 d) targhe di immatricolazione… dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per carrelli appendice: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig…. III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s,… III.4/u); 44 e) targhe di immatricolazione, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig., III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v). e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).

  • Art. 257 DPR 495/1992 – Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Art. 257 DPR 495/1992 – Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.

    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.

  • Art. 256 Reg. C.d.S. – Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

    Art. 256 Reg. C.d.S. – Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

    D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

    1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d’immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all’articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all’articolo 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all’articolo 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all’articolo 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all’articolo 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all’articolo 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all’articolo 114, comma 4, del codice.

    2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all’articolo 114, comma 4, del codice.

    3. [Comma abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474] 4.

    Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all’articolo 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all’articolo 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell’art. 97, comma 1, del codice.

    4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell’appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell’appendice XI al presente titolo

    È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474).

  • Art. 255 DPR 495/1992 – Targhe provvisorie di circolazione

    Art. 255 DPR 495/1992 – Targhe provvisorie di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

    2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti: a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province; b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana; c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.

  • Art. 254 Reg. C.d.S. – Circolazione di prova (abrogato)

    Art. 254 Reg. C.d.S. – Circolazione di prova

    D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi.

    Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall’articolo 98 del codice

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.