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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 376 Codice Civile: Vendita di beni

    Articolo 376 Codice Civile: Vendita di beni

    Art. 376 c.c. Vendita di beni

    In vigore

    Nell’autorizzare la vendita dei beni, il giudice tutelare (1) determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo (2). […] (3)

  • Art. 377 Codice Civile: Atti compiuti senza l’osservanza delle n

    Art. 377 Codice Civile: Atti compiuti senza l’osservanza delle n

    Art. 377 c.c. Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

    In vigore

    dei precedenti articoli Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Articolo 378 Codice Civile: Atti vietati al tutore e al protutore

    Articolo 378 Codice Civile: Atti vietati al tutore e al protutore

    Art. 378 c.c. Atti vietati al tutore e al protutore

    In vigore

    Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

  • Articolo 379 Codice Civile: Gratuità della tutela

    Articolo 379 Codice Civile: Gratuità della tutela

    Art. 379 c.c. Gratuità della tutela

    In vigore

    L’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può alresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

  • Art. 380 Codice Civile: Contabilità dell’amministrazione

    Art. 380 Codice Civile: Contabilità dell’amministrazione

    Art. 380 c.c. Contabilità dell’amministrazione

    In vigore

    Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

  • Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 c.c. Cauzione

    In vigore

    Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

  • Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Art. 382 c.c. Responsabilità del tutore e del protutore

    In vigore

    Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. SEZIONE IV – Della cessazione del tutore dall'ufficio

  • Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 c.c. Esonero dall’ufficio

    In vigore

    Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

  • Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Art. 384 c.c. Rimozione e sospensione del tutore

    In vigore

    Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. SEZIONE V – Del rendimento del conto finale

  • Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Art. 385 c.c. Conto finale

    In vigore

    Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.