Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 290 DPR 495/1992 – Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

    Art. 290 DPR 495/1992 – Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.

    2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.

    3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C..

  • Art. 289 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

    Art. 289 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità. Nota all'art. 289: – Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.

  • Art. 286 DPR 495/1992 – Timoni delle macchine agricole trainate

    Art. 286 DPR 495/1992 – Timoni delle macchine agricole trainate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle di- verse condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale.

  • Art. 285 DPR 495/1992 – Occhioni delle macchine agricole trainate

    Art. 285 DPR 495/1992 – Occhioni delle macchine agricole trainate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie: E – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente; E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg; E2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg; E3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg; F – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F1 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; F2 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg; F3 – per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.

    2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

  • Art. 284 DPR 495/1992 – Ganci delle macchine agricole semoventi

    Art. 284 DPR 495/1992 – Ganci delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie: A – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; A1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg; B – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg; C – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg; D – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D2 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg; D3 – per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.

    2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

  • Art. 283 DPR 495/1992 – Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

    Art. 283 DPR 495/1992 – Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.

    2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.

    4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).

  • Art. 282 DPR 495/1992 – Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

    Art. 282 DPR 495/1992 – Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi… di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

  • Art. 281 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

    Art. 281 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. Nota all'art. 281: – Per il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, si veda in nota all'art. 280.

  • Art. 280 DPR 495/1992 – Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

    Art. 280 DPR 495/1992 – Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

    2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità.

    4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.

  • Art. 279 DPR 495/1992 – Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

    Art. 279 DPR 495/1992 – Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.

  • Art. 278 DPR 495/1992 – Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

    Art. 278 DPR 495/1992 – Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.

  • CCNL Pesca Marittima: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Pesca

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Pesca Marittima

    Le tutele per i genitori che lavorano valgono anche per chi lavora in mare. Ma il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo introduce una particolarità tipica del settore della pesca.

    In sintesi

    Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001 e si applicano anche nella pesca. La lavoratrice gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti; spettano congedo di maternità (di regola cinque mesi), congedo di paternità e congedi parentali. L’indennità è erogata dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi. Il testo del CCNL 2019 rinvia alla legge (art. 12) e non prevede integrazioni dell’indennità di maternità.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    D.lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità); gestione INPS per i marittimi
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Le tutele di legge si applicano anche in mare

    Le protezioni a favore della genitorialità non sono materia rimessa alla sola contrattazione: discendono dal Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), norma di legge inderogabile. Queste tutele si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura, sia imbarcati sia di terra, con gli adattamenti richiesti dalla specificità del lavoro a bordo.

    Il divieto di lavoro a bordo per la gestante

    La particolarità più evidente nel settore è che la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti. Dove possibile, l’impresa può adibirla a mansioni compatibili a terra; in caso contrario può ricorrere all’astensione anticipata. La soluzione concreta dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.

    Il congedo di maternità

    Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, pari di regola a cinque mesi complessivi distribuiti tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo spetta un’indennità di maternità; per le lavoratrici marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale (già ex IPSEMA). Il CCNL (art. 12) rinvia al D.Lgs. 151/2001 per i congedi parentali; i periodi di aspettativa della L. 53/2000 non sono retribuiti e non comportano oneri per l’azienda, TFR compreso. Il testo del CCNL 2019 non prevede integrazioni dell’indennità di maternità.

    Congedo di paternità e congedi parentali

    Accanto alla maternità, la legge riconosce:

    • il congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti intorno alla nascita del figlio, oltre alle ipotesi di congedo di paternità alternativo nei casi stabiliti;
    • il congedo parentale, spettante a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata fissati dal d.lgs. 151/2001, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili;
    • i riposi giornalieri per allattamento e i permessi per la malattia del figlio nei limiti di legge.

    Per i lavoratori della pesca queste tutele vanno coordinate con i tempi della navigazione e con i cicli di imbarco e sbarco.

    Tabella riepilogativa

    Congedi per la genitorialità nel settore della pesca
    Istituto Fonte Durata / nota
    Congedo di maternità D.lgs. 151/2001 Di regola 5 mesi, indennità INPS; divieto di lavoro a bordo
    Congedo di paternità obbligatorio D.lgs. 151/2001 10 giorni lavorativi al 100% (20 in caso di parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
    Congedo parentale D.lgs. 151/2001 Entrambi i genitori: 10 mesi complessivi (11 se il padre ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio
    Riposi per allattamento D.lgs. 151/2001 Nei limiti di legge, modalità compatibili con l’attività
    Tutela salute e sicurezza gestante D.lgs. 151/2001 Spostamento a mansioni compatibili o astensione anticipata

    Nota: le durate e le percentuali di indennità sono quelle fissate dalla legge. Il CCNL non aggiunge integrazioni a carico dell’armatore: l’art. 12 rinvia alla legge e armonizza congedi e permessi con le esigenze della navigazione e della sicurezza.

    Casi pratici

    Tizia — Marinaia in gravidanza
    Tizia è marinaia e comunica all’armatore lo stato di gravidanza. Da quel momento non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti: l’impresa valuta se assegnarle mansioni compatibili a terra; non essendo possibile, Tizia accede all’astensione, con l’indennità prevista. Al congedo di maternità seguirà, se lo vorrà, il congedo parentale.
    Caio — Congedo di paternità
    Caio diventa padre mentre è imbarcato su un’unità d’altura. Ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge: ne programma la fruizione in occasione del rientro in porto, coordinandosi con l’armatore per non lasciare scoperto il proprio diritto.
    Sempronia — Congedo parentale frazionato
    Sempronia, dopo la maternità, intende usare il congedo parentale a periodi, alternandosi con il padre del bambino. Fruisce delle frazioni indennizzabili previste dal d.lgs. 151/2001, programmando i periodi tra una campagna e l’altra in accordo con il datore di lavoro.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.