Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 194/2014 – Risarcimento ritardo ferroviario e limiti al rimborso Trenitalia

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sull’art. 11 del r.d.l. n. 1948 del 1934 in materia di risarcimento per ritardo ferroviario. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione né valutato la normativa europea applicabile (regolamento CE n. 1371/2007), rendendo così il quesito costituzionalmente irricevibile.

    Di cosa si tratta

    Un passeggero aveva subito un ritardo di circa 94 minuti sul treno Napoli-Roma il 4 luglio 2005 e aveva chiesto a Trenitalia il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti. Il Tribunale di Napoli, investito dell’appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del regio decreto-legge del 1934 — che disciplinava le condizioni e le tariffe per il trasporto ferroviario — ritenendo che tale norma limitasse ingiustamente il diritto al risarcimento dei passeggeri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha impugnato l’art. 11 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito dalla legge n. 911 del 1935, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente sosteneva che la norma creasse una disparità di trattamento e limitasse l’accesso alla tutela giurisdizionale per il risarcimento dei danni da ritardo ferroviario.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo non aveva adeguatamente spiegato perché la semplice eliminazione della norma censurata avrebbe attribuito alla parte attrice il diritto al risarcimento, né aveva considerato la disciplina contrattuale applicabile al momento dei fatti (condizioni generali di contratto) e, soprattutto, il regolamento CE n. 1371/2007 sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, espressamente richiamato dalle vigenti condizioni generali di trasporto di Trenitalia.

    Il principio

    Il giudice rimettente, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, deve motivare compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio principale, verificando l’intero quadro normativo applicabile, inclusa la normativa europea. L’omessa considerazione di una fonte normativa rilevante — nella specie il regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri ferroviari — determina la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Posso ottenere il risarcimento per un ritardo del treno?

    Sì. Il regolamento CE n. 1371/2007 e le condizioni generali di trasporto dei vettori ferroviari riconoscono il diritto al rimborso (parziale o totale del prezzo del biglietto) in caso di ritardo. Per danni patrimoniali ulteriori occorre dimostrare il nesso causale e la specifica perdita subita.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché il giudice a quo non aveva soddisfatto il presupposto processuale della rilevanza: non aveva spiegato come l’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata avrebbe concretamente influenzato l’esito del giudizio, tenuto conto della normativa contrattuale e comunitaria esistente.

    Cosa prevede il regolamento CE n. 1371/2007 sui ritardi ferroviari?

    Il regolamento disciplina i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario europeo, prevedendo rimborsi proporzionali al prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore a soglie prestabilite. Restano salve le disposizioni nazionali che garantiscano un risarcimento per danni ulteriori.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2014 – Equa riparazione e prescrizione del reato: manifesta infondatezza

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge Pinto, che esclude l’indennizzo per irragionevole durata del processo quando il reato si estingue per prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte: la norma non viola la CEDU.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era stato prosciolto per prescrizione dei reati di sequestro di persona e tentata rapina dopo un lungo processo. Aveva poi proposto ricorso per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) per l’eccessiva durata del processo. La Corte d’appello di Bari aveva dubitato che la norma, nella parte in cui esclude l’indennizzo quando la prescrizione è «connessa a condotte dilatorie della parte», fosse compatibile con la CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, par. 1, e 35, par. 3, lettera b), della CEDU, nella parte in cui non riconosce l’indennizzo quando la prescrizione sia connessa a condotte dilatorie della parte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma censurata rispecchia il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui chi ha contribuito alla durata eccessiva del processo con condotte dilatorie non può poi lamentarsi di tale durata per ottenere un indennizzo. Non esiste un obbligo convenzionale di riconoscere l’equa riparazione a chi ha determinato o contribuito alla propria posizione di prescritto.

    Il principio

    Le norme interne che escludono l’indennizzo per irragionevole durata del processo quando la prescrizione è connessa a condotte dilatorie della parte non violano la CEDU. La Corte di Strasburgo stessa riconosce che il comportamento della parte nel processo è uno degli elementi da valutare nella ragionevolezza della durata.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo?

    Chi ha subito un pregiudizio per la durata eccessiva di un processo, salvo che abbia contribuito a tale durata con comportamenti dilatori. La legge Pinto esclude l’indennizzo per chi ha tenuto condotte ostruzionistiche o dilatorie durante il giudizio.

    Il prosciolto per prescrizione può chiedere l’equa riparazione?

    Sì, se la prescrizione si è verificata per ragioni oggettive (lentezza dell’apparato giudiziario) e non per condotte dilatorie dell’imputato. In quel caso ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo.

    Come si calcola l’indennizzo per irragionevole durata del processo?

    La legge Pinto prevede un indennizzo forfettario per ogni anno di eccessiva durata, fissato in un importo variabile per i vari gradi di giudizio. La misura è stabilita in via equitativa dal giudice, nel rispetto dei parametri della Corte di Strasburgo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 222/2014 – Dichiarazioni di Berlusconi su Di Pietro al comizio di Viterbo: insindacabilità annullata

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    La Corte ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera per le dichiarazioni di Berlusconi su Di Pietro pronunciate al comizio di Viterbo del 26 marzo 2008: anche in questo caso, le frasi erano state dette in contesto elettorale e non erano collegate all’esercizio di funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Davanti al Giudice di pace di Viterbo pendeva un processo penale per diffamazione nei confronti di Berlusconi, in relazione a frasi pronunciate durante un comizio tenuto il 26 marzo 2008, di contenuto sostanzialmente identico a quelle già esaminate dalla sentenza n. 221/2014 (trasmissione «Porta a porta»). La Camera dei deputati aveva deliberato, con la stessa delibera del 22 settembre 2010, che anche queste dichiarazioni fossero insindacabili. Il Giudice di pace aveva poi sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, con cui era stata affermata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da Berlusconi a Viterbo il 26 marzo 2008 nel corso di un comizio elettorale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto con le medesime ragioni della sentenza n. 221/2014 (deliberata lo stesso giorno): le dichiarazioni rese al comizio di Viterbo avevano finalità esclusivamente elettorale e non erano in alcun modo collegate all’esercizio di funzioni parlamentari. La Corte ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera per queste dichiarazioni.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare durante un comizio elettorale non possono essere ricondotte all’esercizio di funzioni parlamentari e non sono quindi coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost., anche quando il loro contenuto sia analogo a quello di dichiarazioni rese in altri contesti.

    Domande e risposte

    Questa sentenza e la n. 221/2014 si riferiscono allo stesso episodio?

    No, si riferiscono a due episodi distinti ma contestuali: la n. 221 riguarda le dichiarazioni rese il 10 aprile 2008 nella trasmissione TV «Porta a porta»; la n. 222 riguarda le dichiarazioni analoghe rese il 26 marzo 2008 al comizio di Viterbo. La Camera aveva adottato un’unica delibera di insindacabilità per entrambi gli episodi.

    Il Giudice di pace può sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri?

    Sì. L’autorità giudiziaria — qualunque sia il grado o il tipo di giudice — è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che la Camera o il Senato abbiano invaso la propria competenza giurisdizionale.

    Il processo penale potrà ora proseguire?

    Sì. Annullata la delibera di insindacabilità, il processo penale per diffamazione davanti al Giudice di pace di Viterbo potrà procedere nel merito, senza che possa essere opposto lo scudo dell’art. 68 Cost.

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  • Corte cost. n. 253/2014 – Elettorato passivo nelle elezioni accademiche e età pensionabile

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Umbria nel giudizio sull’art. 2, comma 11, della legge n. 240/2010 (riforma Gelmini), che riserva l’elettorato passivo alle cariche accademiche ai docenti in grado di assicurare un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. La restituzione indica la sopravvenienza di un elemento rilevante che il giudice rimettente deve valutare.

    Di cosa si tratta

    La legge Gelmini di riforma universitaria (legge n. 240/2010) prevede che i docenti possano candidarsi alle cariche accademiche (come quella di Rettore) solo se sono in grado di completare l’intero mandato prima di andare in pensione. Il professor V.M., ordinario di diritto costituzionale all’Università di Perugia, si era visto escludere dalla candidatura a Rettore perché sarebbe andato in pensione circa un anno prima della scadenza del mandato. Il TAR Umbria aveva dubitato della legittimità costituzionale di questa regola.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3, 33 sesto comma e 97 della Costituzione, nella parte in cui riserva l’elettorato passivo ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo, senza considerare il biennio di permanenza in servizio successivo al raggiungimento dell’età pensionabile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria. Ciò avviene tipicamente quando, dopo la rimessione, intervengono modifiche normative o pronuncie della stessa Corte che incidono sul quadro di riferimento della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti non risolve il merito della questione. Il TAR Umbria deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce degli sviluppi sopravvenuti. La norma sull’elettorato passivo nelle elezioni accademiche rimane in vigore, ma la sua compatibilità con i principi di uguaglianza e autonomia universitaria non è stata definitivamente esaminata dalla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge Gelmini sull’elettorato passivo accademico?

    L’art. 2, comma 11, della legge n. 240/2010 riserva l’elettorato passivo (cioè il diritto di essere eletto) alle cariche accademiche ai docenti che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del pensionamento. Per la carica di Rettore (mandato di sei anni) il candidato non deve andare in pensione nei sei anni successivi all’elezione.

    Perché il requisito era contestato?

    Perché esclude automaticamente i docenti più anziani, anche quelli altamente qualificati, senza valutare caso per caso la loro idoneità a svolgere la carica. Il TAR riteneva che ciò potesse violare il principio di uguaglianza e l’autonomia universitaria.

    Il biennio di «fuori ruolo» era computato nel requisito?

    No, secondo l’interpretazione applicata dall’Università di Perugia. Il TAR dubitava che questa esclusione del biennio post-pensionamento fosse costituzionalmente giustificata.

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  • Corte cost. n. 252/2014 – Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per stranieri

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 80, comma 19, della legge finanziaria 2001 e all’art. 9, comma 1, del T.U. immigrazione, nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il Tribunale di Milano aveva sollevato la questione, ma la Corte l’ha dichiarata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2001 e il Testo unico sull’immigrazione richiedono che gli stranieri extra-UE, per accedere alla pensione di invalidità e all’indennità di accompagnamento, siano titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo (che si ottiene dopo almeno cinque anni di soggiorno regolare). Il Tribunale di Milano, nel corso di due giudizi riuniti, aveva dubitato che questo requisito discriminasse gli stranieri invalidi in modo contrario agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost. e all’art. 14 CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 14 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La manifesta inammissibilità indica che il vizio formale è di evidenza tale da non richiedere un approfondito esame: la questione era probabilmente già stata decisa in precedenza o mancavano i presupposti processuali per un nuovo esame.

    Il principio

    La dichiarazione di manifesta inammissibilità non risolve nel merito la questione della discriminazione degli stranieri nell’accesso alle prestazioni di invalidità. Su questioni analoghe la Corte si era già pronunciata in precedenza, ritenendo in alcune occasioni illegittima la subordinazione delle prestazioni sociali al possesso di requisiti di soggiorno più lunghi di quelli minimi di legge.

    Domande e risposte

    Gli stranieri invalidi hanno diritto all’indennità di accompagnamento?

    La questione è stata oggetto di numerose pronunce. In linea generale, la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la subordinazione di prestazioni sociali essenziali (come l’indennità di accompagnamento per gli invalidi totali) al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, perché introduce una discriminazione basata sulla durata del soggiorno.

    Cos’è il permesso di soggiorno di lungo periodo?

    È un titolo di soggiorno a tempo indeterminato che si può ottenere dopo cinque anni di soggiorno regolare in Italia (o nell’UE), con requisiti di reddito e alloggio. Conferisce diritti più ampi rispetto al permesso ordinario.

    La manifesta inammissibilità è diversa dalla manifesta infondatezza?

    Sì. La manifesta inammissibilità riguarda vizi processuali (difetto di rilevanza, motivazione insufficiente, questione già decisa). La manifesta infondatezza riguarda il merito: la questione è esaminata ma ritenuta palesemente priva di pregio. Nel primo caso la Corte non entra nel merito.

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  • Corte cost. n. 221/2014 – Dichiarazioni di Berlusconi su Di Pietro in TV: illegittima l’insindacabilità parlamentare

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    La Corte ha annullato la delibera con cui la Camera dei deputati aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Berlusconi su Di Pietro nella trasmissione «Porta a porta» del 10 aprile 2008: quelle frasi erano state pronunciate in un contesto elettorale, non nell’esercizio di funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale civile di Roma, investito di una causa risarcitoria promossa dall’on. Antonio Di Pietro contro l’on. Silvio Berlusconi per frasi offensive pronunciate nella trasmissione televisiva «Porta a porta» il 10 aprile 2008, aveva chiesto alla Camera dei deputati di sollevare conflitto di attribuzioni. La Camera aveva però deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni parlamentari insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ha allora sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, con cui era stata affermata l’insindacabilità delle dichiarazioni di Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni, e ha annullato la relativa delibera. Le frasi erano state pronunciate durante una campagna elettorale, in un contesto — un comizio mediatico — del tutto estraneo all’esercizio di funzioni parlamentari. Mancava il necessario nesso funzionale con attività parlamentari pregresse o contestuali.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le dichiarazioni extra moenia che presentino un nesso funzionale con l’esercizio di funzioni parlamentari, in termini sia di legame temporale sia di sostanziale corrispondenza di significato. Le dichiarazioni rese in contesto puramente elettorale, prive di collegamento con attività parlamentari specifiche, non sono protette dalla prerogativa.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’insindacabilità parlamentare dell’art. 68 Cost.?

    Protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, anche quando le dichiarazioni vengono rese al di fuori del Parlamento (extra moenia), purché esista un nesso funzionale con atti parlamentari. Non protegge le dichiarazioni rese in contesti meramente personali, commerciali o elettorali.

    Quando una dichiarazione resa in TV da un parlamentare è insindacabile?

    Quando è finalizzata a divulgare un’attività parlamentare e vi è una sostanziale corrispondenza di contenuto con quanto espresso nelle funzioni parlamentari. Una semplice partecipazione a un programma televisivo durante una campagna elettorale non è sufficiente.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il processo civile risarcitorio riprende il suo corso davanti al Tribunale, che potrà ora giudicare nel merito della domanda risarcitoria di Di Pietro, senza che la Camera possa opporre lo scudo dell’insindacabilità parlamentare.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e inviolabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 220/2014 – Gioco d’azzardo patologico e poteri dei Comuni: questioni inammissibili

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Piemonte sui poteri dei Comuni di limitare gli apparecchi da gioco: il rimettente chiedeva una sentenza additiva in una materia in cui spetta al legislatore scegliere le forme e i limiti dell’intervento comunale.

    Di cosa si tratta

    Diversi Comuni piemontesi avevano adottato ordinanze per limitare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (slot machine e simili) nelle attività commerciali, nel tentativo di contrastare il gioco d’azzardo patologico. I gestori avevano impugnato i provvedimenti davanti al TAR Piemonte, sostenendo che i Comuni non avessero il potere di limitare gli orari dei giochi autorizzati. Il TAR ha dubitato della costituzionalità delle norme statali che non prevedono espressamente questo potere comunale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011, in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il potere dei Comuni di adottare atti volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco per contrastare il gioco d’azzardo patologico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato tutte le questioni inammissibili. Il rimettente chiedeva una pronuncia additiva che attribuisse espressamente ai Comuni un potere normativo specifico in materia; ma la Corte non può sostituirsi al legislatore nel definire i contenuti, i limiti e le modalità di tale potere. Ha dichiarato inammissibile anche l’intervento di CODACONS e AIDMA Onlus, proposto oltre il termine previsto.

    Il principio

    Quando le questioni di legittimità costituzionale richiedono l’introduzione di poteri normativi nuovi in capo agli enti locali, con scelte di contenuto, limiti e modalità riservate al legislatore, la questione è inammissibile. La Corte non può attribuire per via giudiziaria competenze che appartengono alla discrezionalità del Parlamento.

    Domande e risposte

    I Comuni possono limitare gli orari delle slot machine?

    Il tema ha avuto uno sviluppo successivo. Dopo questa sentenza, la Corte ha riconosciuto in altre pronunce che i Comuni possono adottare regolamenti per la limitazione della diffusione del gioco d’azzardo patologico, in forza di potestà regolamentare e di poteri di tutela della salute pubblica riconosciuti dalla legge.

    Cosa è il gioco d’azzardo patologico (GAP)?

    Il GAP è una dipendenza comportamentale riconosciuta come disturbo della salute, caratterizzata da impulso incontrollabile al gioco d’azzardo con gravi conseguenze economiche, familiari e sociali. La sua diffusione è collegata all’elevata densità di apparecchi da gioco nel territorio.

    Perché il CODACONS non ha potuto intervenire?

    L’intervento di soggetti terzi nei giudizi di legittimità costituzionale deve avvenire entro il termine previsto dalle Norme integrative della Corte. L’intervento presentato fuori termine è inammissibile, indipendentemente dalla legittimazione del soggetto interveniente.

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  • Corte cost. n. 219/2014 – Blocco degli scatti stipendiali del personale scolastico: non fondate

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, che sospendeva per tre anni gli aumenti stipendiali per anzianità del personale docente e ATA: la misura, adottata in un contesto di crisi finanziaria, non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2010, adottato per far fronte alla crisi finanziaria, aveva sospeso per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli aumenti stipendiali per anzianità del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole. Alcuni insegnanti e personale ATA avevano adito il Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento del diritto agli aumenti negati. Il rimettente dubitava che il blocco fosse compatibile con numerosi parametri costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 23, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui sospende gli incrementi stipendiali del personale scolastico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 10, dello stesso decreto (già dichiarato illegittimo con sentenza n. 223/2012 e abrogato). Ha dichiarato non fondate tutte le questioni sull’art. 9, comma 23: il blocco temporaneo degli aumenti stipendiali è una misura eccezionale e transitoria giustificata dalla crisi finanziaria, non irragionevole, e non viola il diritto alla retribuzione proporzionata, la libertà sindacale né altri parametri costituzionali.

    Il principio

    Il blocco temporaneo degli scatti di anzianità del pubblico impiego, adottato in un contesto di eccezionale crisi finanziaria, è una misura discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole. La sospensione degli incrementi contrattuali non viola la libertà sindacale (art. 39 Cost.) quando opera solo sul versante del rapporto di lavoro, non su quello della contrattazione collettiva in quanto tale.

    Domande e risposte

    Il legislatore può bloccare gli aumenti stipendiali dei dipendenti pubblici?

    Sì, a condizione che si tratti di misure temporanee e giustificate da eccezionali ragioni di bilancio. La Corte ha ammesso la compatibilità costituzionale del blocco triennale, riconoscendo la discrezionalità del legislatore nelle scelte di politica economica in periodi di crisi.

    Il blocco degli scatti viola il diritto alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.)?

    No, secondo la Corte: il blocco riguarda gli incrementi retributivi futuri per anzianità, non il diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto. La retribuzione base non viene ridotta.

    La contrattazione collettiva può essere derogata dal legislatore?

    In via temporanea e per ragioni eccezionali, sì. Il legislatore può intervenire sospendendo l’efficacia di clausole contrattuali, purché l’intervento sia limitato nel tempo e proporzionato alle esigenze di bilancio.

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  • Corte cost. n. 251/2014 – Diritti aeroportuali e decreto-legge omnibus

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 77, secondo comma, Cost. e non fondate le questioni sugli artt. 3 e 41 Cost. riguardanti l’art. 11-nonies del d.l. n. 203/2005, che modificava la disciplina dei diritti aeroportuali. Il Consiglio di Stato contestava la tecnica del «maxiemendamento» governativo, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la questione principale e non fondate le restanti.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 203/2005 era stato approvato per contrastare l’evasione fiscale. In sede di conversione parlamentare, il Governo aveva inserito un maxiemendamento che modificava anche la disciplina dei diritti aeroportuali, riducendo le entrate dei gestori aeroportuali (tra cui ADF – Società Aeroporto di Firenze). Il Consiglio di Stato aveva dubitato che l’inserimento di materie estranee al decreto originario violasse il requisito di omogeneity materiale dei decreti-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-nonies, commi 1 (lett. a e b) e 2, del d.l. n. 203/2005, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77, secondo comma, della Costituzione, per difetto di omogeneità materiale e teleologica tra le norme sui diritti aeroportuali e il contenuto originario del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 77, secondo comma, Cost. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Il principio

    La questione di violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneity del decreto-legge è stata dichiarata inammissibile, probabilmente per ragioni processuali legate alla modalità in cui era stata formulata. Le questioni di merito sulla violazione della libertà d’impresa e del principio di uguaglianza sono state invece dichiarate non fondate: le riduzioni dei diritti aeroportuali non costituivano un trattamento irragionevole o una compressione sproporzionata dell’attività economica.

    Domande e risposte

    Cosa sono i diritti aeroportuali?

    Sono le tariffe che le compagnie aeree pagano ai gestori degli aeroporti per l’utilizzo delle infrastrutture (piste, terminal, assistenza a terra). La loro misura è regolata dalla legge e può essere modificata dal legislatore.

    Cos’è un decreto-legge omnibus?

    È un decreto-legge che, nella sua versione originaria o in sede di conversione, abbraccia materie eterogenee non collegate tra loro. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ristretto questa pratica, richiedendo che le norme inserite in conversione siano omogenee con il contenuto e le finalità del decreto originario.

    La riduzione dei diritti aeroportuali violava la libertà d’impresa?

    No, secondo la Corte. La libertà d’impresa non è assoluta e il legislatore può regolare le tariffe aeroportuali per ragioni di interesse pubblico, purché le riduzioni non siano manifestamente irragionevoli o sproporzionate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 218/2014 – Responsabilità civile degli enti nel processo penale: questione inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal GUP di Firenze sull’impossibilità di citare una società come responsabile civile nel processo penale per il fatto dei propri dipendenti: la questione muoveva da un erroneo presupposto interpretativo dell’art. 83 c.p.p.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo penale per omicidio colposo a carico di dipendenti delle società Elettrifer srl e Rete Ferroviaria Italiana spa, le vittime avevano chiesto di citare le società come responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p. Il GUP di Firenze ha ritenuto che questa citazione non fosse ammissibile perché l’art. 83 c.p.p. vieta di chiamare l’imputato come responsabile civile per i fatti dei coimputati, e le società avevano la qualità di imputate (enti responsabili ex d.lgs. n. 231/2001).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consentono alle persone offese di citare direttamente gli enti come responsabili civili per i danni causati dai loro dipendenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per due ragioni. Prima ragione: l’art. 83 c.p.p. non impedisce la citazione dell’ente come responsabile civile per il fatto dei propri dipendenti-imputati, ma solo la citazione dell’imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati. Seconda ragione: il presupposto interpretativo del rimettente era erroneo, rendendo la questione manifestamente infondata.

    Il principio

    Il divieto di cui all’art. 83 c.p.p. è limitato alla citazione dell’imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati; non osta alla citazione di un ente (responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) come responsabile civile per il fatto dei propri dipendenti-imputati. Una questione di legittimità costituzionale basata su un’interpretazione erronea della norma è inammissibile.

    Domande e risposte

    Le vittime di un reato commesso da dipendenti di una società possono chiedere il risarcimento alla società nel processo penale?

    Sì. La Corte ha chiarito che l’art. 83 c.p.p. non è di ostacolo: le persone offese possono citare la società-ente come responsabile civile per il fatto dei dipendenti imputati, indipendentemente dalla qualità di imputata che l’ente riveste ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

    Cosa è la responsabilità da reato degli enti (d.lgs. n. 231/2001)?

    Si tratta di una forma di responsabilità «amministrativa» (ma processualmente penale) degli enti collettivi per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che ne rivestono funzioni apicali o ne sono sottoposte alla direzione. L’ente viene processato insieme alle persone fisiche imputate.

    Cosa è la figura del responsabile civile nel processo penale?

    Il responsabile civile è il soggetto — persona fisica o giuridica — tenuto a risarcire il danno cagionato dall’imputato in base al diritto civile (ad esempio per culpa in vigilando o per responsabilità del datore di lavoro). Può essere citato in giudizio dalla parte civile o dall’imputato stesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2014 – Stato di emergenza per il traffico nel Veneto e limiti ai ricorsi individuali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 6-ter, comma 1, del d.l. n. 79/2012, che cristallizzava gli effetti della dichiarazione di emergenza per il traffico nelle province di Treviso e Vicenza, limitando il diritto di adire il giudice amministrativo per i provvedimenti adottati in regime emergenziale. Il TAR Lazio aveva dubitato della compatibilità con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

    Di cosa si tratta

    Nel 2009 il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza per il traffico e la mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, consentendo l’adozione di ordinanze in deroga alle norme ordinarie. Una disposizione inserita nella legge di conversione del d.l. n. 79/2012 aveva poi «consolidato» gli effetti di questi provvedimenti emergenziali, sottraendoli al sindacato giurisdizionale ordinario. Il TAR Lazio aveva dubitato che ciò violasse il diritto di difesa e l’uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in tre ordinanze riunite, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 1, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 1, del d.l. n. 79/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

    Il principio

    Il legislatore può conferire stabilità agli effetti di provvedimenti emergenziali adottati in materia di traffico e mobilità senza ledere il diritto di difesa, purché non elimini del tutto la possibilità di tutela giurisdizionale. Le esigenze collettive di sicurezza e fluidità del traffico possono giustificare limitazioni alle posizioni giuridiche dei singoli in un ragionevole bilanciamento di interessi.

    Domande e risposte

    Cosa è uno stato di emergenza in materia di traffico?

    È una dichiarazione del Consiglio dei ministri ai sensi della legge n. 225/1992 che consente di adottare ordinanze in deroga alle norme ordinarie per fronteggiare situazioni di grave pericolo per la viabilità e la salute pubblica. La congestione cronica del traffico in alcune aree può essere considerata un’emergenza ai sensi di questa legge.

    Il consolidamento degli effetti emergenziali può limitare il ricorso al giudice?

    Secondo la Corte, è possibile «consolidare» gli effetti di provvedimenti emergenziali senza per ciò eliminare ogni forma di tutela giurisdizionale. Il bilanciamento tra interessi collettivi e diritti individuali deve però rispettare il nucleo essenziale del diritto di difesa.

    La sentenza riguarda solo le province di Treviso e Vicenza?

    Il giudizio riguardava quella specifica dichiarazione emergenziale, ma il principio espresso dalla Corte ha portata generale: si applica a tutti i casi in cui il legislatore interviene a stabilizzare gli effetti di ordinanze emergenziali in materia di traffico e mobilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2014 – Apprendistato e Provincia autonoma di Trento: ricorso inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Giunta provinciale di Trento contro una norma statale sull’apprendistato, perché il ricorso era stato proposto dalla Giunta in via d’urgenza senza rispettare i termini perentori previsti per la successiva ratifica consiliare.

    Di cosa si tratta

    La Giunta provinciale di Trento aveva impugnato in via d’urgenza l’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 76 del 2013, che riguardava la disciplina dell’apprendistato. Secondo la Provincia, la norma statale invadeva le competenze legislative primarie e concorrenti della Provincia in materia di formazione professionale e apprendistato, attribuendo efficacia alle norme di un’altra Regione (la Regione di riferimento) nel territorio provinciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 2, comma 5-ter, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge n. 99/2013, in riferimento agli artt. 8, n. 29), e 9, n. 4), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della l.cost. n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per un motivo procedurale: la delibera urgente della Giunta del 17 ottobre 2013 non è stata ratificata dal Consiglio provinciale entro i termini perentori previsti dall’art. 54 dello statuto speciale. La delibera di ratifica è stata adottata il 18 dicembre 2013 e depositata il 2 gennaio 2014, oltre il termine di sessanta giorni. Ciò rendeva invalida la base del ricorso, indipendentemente dal merito delle censure.

    Il principio

    I termini perentori previsti dagli statuti speciali per la ratifica delle delibere di urgenza della Giunta provinciale devono essere rispettati scrupolosamente. Il mancato rispetto di tali termini determina l’inammissibilità del ricorso proposto in base alla delibera, anche quando le ragioni di urgenza sono reali ma prevedibili.

    Domande e risposte

    Perché la Giunta provinciale può proporre ricorso in via d’urgenza?

    Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige prevede che la Giunta possa deliberare in via d’urgenza atti che richiederebbero normalmente l’approvazione del Consiglio provinciale, a condizione che il Consiglio ratifichi entro i termini perentori previsti. Il meccanismo serve a garantire tempi rapidi di reazione.

    Cosa succede se la ratifica non avviene nei termini?

    La delibera urgente perde efficacia e gli atti compiuti sulla sua base — come il ricorso alla Corte costituzionale — risultano privi di valida base giuridica, rendendo il ricorso inammissibile.

    La Provincia potrà riproporre la questione?

    Sì, a condizione che rispetti le procedure ordinarie: il Consiglio provinciale dovrà deliberare il ricorso e i termini per l’impugnazione dovranno ancora essere aperti. In caso contrario, la norma non potrà più essere impugnata in via principale.

    Norme collegate