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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 354 Codice Civile: Tutela affidata a enti di assistenza

    Articolo 354 Codice Civile: Tutela affidata a enti di assistenza

    Art. 354 c.c. Tutela affidata a enti di assistenza

    In vigore

    La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

  • Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 c.c. Protutore

    In vigore

    Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.

  • Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore d

    Art. 356 c.c.: Donazione o disposizione testamentaria a favore d

    Art. 356 c.c. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    In vigore

    favore del minore Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale (1), può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.

  • Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Art. 357 c.c. Funzioni del tutore

    In vigore

    Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

  • Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Art. 358 c.c. Doveri del minore

    In vigore

    Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

  • Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore

    Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore

    Art. 360 c.c. Funzioni del protutore

    In vigore

    Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

  • Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Art. 361 c.c. Provvedimenti urgenti

    In vigore

    Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

  • Art. 362 Codice Civile: Inventario

    Art. 362 Codice Civile: Inventario

    Art. 362 c.c. Inventario

    In vigore

    Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa. L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

  • Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 c.c. Formazione dell’inventario

    In vigore

    L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75. L’inventario è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

  • Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 c.c. Contenuto dell’inventario

    In vigore

    Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.