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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge Pinto, che esclude l’indennizzo per irragionevole durata del processo quando il reato si estingue per prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte: la norma non viola la CEDU.
Di cosa si tratta
Un imputato era stato prosciolto per prescrizione dei reati di sequestro di persona e tentata rapina dopo un lungo processo. Aveva poi proposto ricorso per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) per l’eccessiva durata del processo. La Corte d’appello di Bari aveva dubitato che la norma, nella parte in cui esclude l’indennizzo quando la prescrizione è «connessa a condotte dilatorie della parte», fosse compatibile con la CEDU.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, par. 1, e 35, par. 3, lettera b), della CEDU, nella parte in cui non riconosce l’indennizzo quando la prescrizione sia connessa a condotte dilatorie della parte.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma censurata rispecchia il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui chi ha contribuito alla durata eccessiva del processo con condotte dilatorie non può poi lamentarsi di tale durata per ottenere un indennizzo. Non esiste un obbligo convenzionale di riconoscere l’equa riparazione a chi ha determinato o contribuito alla propria posizione di prescritto.
Il principio
Le norme interne che escludono l’indennizzo per irragionevole durata del processo quando la prescrizione è connessa a condotte dilatorie della parte non violano la CEDU. La Corte di Strasburgo stessa riconosce che il comportamento della parte nel processo è uno degli elementi da valutare nella ragionevolezza della durata.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo?
Chi ha subito un pregiudizio per la durata eccessiva di un processo, salvo che abbia contribuito a tale durata con comportamenti dilatori. La legge Pinto esclude l’indennizzo per chi ha tenuto condotte ostruzionistiche o dilatorie durante il giudizio.
Il prosciolto per prescrizione può chiedere l’equa riparazione?
Sì, se la prescrizione si è verificata per ragioni oggettive (lentezza dell’apparato giudiziario) e non per condotte dilatorie dell’imputato. In quel caso ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo.
Come si calcola l’indennizzo per irragionevole durata del processo?
La legge Pinto prevede un indennizzo forfettario per ogni anno di eccessiva durata, fissato in un importo variabile per i vari gradi di giudizio. La misura è stabilita in via equitativa dal giudice, nel rispetto dei parametri della Corte di Strasburgo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — rispetto degli obblighi internazionali, tra cui la CEDU
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