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La Corte ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera per le dichiarazioni di Berlusconi su Di Pietro pronunciate al comizio di Viterbo del 26 marzo 2008: anche in questo caso, le frasi erano state dette in contesto elettorale e non erano collegate all’esercizio di funzioni parlamentari.

Di cosa si tratta

Davanti al Giudice di pace di Viterbo pendeva un processo penale per diffamazione nei confronti di Berlusconi, in relazione a frasi pronunciate durante un comizio tenuto il 26 marzo 2008, di contenuto sostanzialmente identico a quelle già esaminate dalla sentenza n. 221/2014 (trasmissione «Porta a porta»). La Camera dei deputati aveva deliberato, con la stessa delibera del 22 settembre 2010, che anche queste dichiarazioni fossero insindacabili. Il Giudice di pace aveva poi sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, con cui era stata affermata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da Berlusconi a Viterbo il 26 marzo 2008 nel corso di un comizio elettorale.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto con le medesime ragioni della sentenza n. 221/2014 (deliberata lo stesso giorno): le dichiarazioni rese al comizio di Viterbo avevano finalità esclusivamente elettorale e non erano in alcun modo collegate all’esercizio di funzioni parlamentari. La Corte ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera per queste dichiarazioni.

Il principio

Le dichiarazioni rese da un parlamentare durante un comizio elettorale non possono essere ricondotte all’esercizio di funzioni parlamentari e non sono quindi coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost., anche quando il loro contenuto sia analogo a quello di dichiarazioni rese in altri contesti.

Domande e risposte

Questa sentenza e la n. 221/2014 si riferiscono allo stesso episodio?

No, si riferiscono a due episodi distinti ma contestuali: la n. 221 riguarda le dichiarazioni rese il 10 aprile 2008 nella trasmissione TV «Porta a porta»; la n. 222 riguarda le dichiarazioni analoghe rese il 26 marzo 2008 al comizio di Viterbo. La Camera aveva adottato un’unica delibera di insindacabilità per entrambi gli episodi.

Il Giudice di pace può sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri?

Sì. L’autorità giudiziaria — qualunque sia il grado o il tipo di giudice — è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che la Camera o il Senato abbiano invaso la propria competenza giurisdizionale.

Il processo penale potrà ora proseguire?

Sì. Annullata la delibera di insindacabilità, il processo penale per diffamazione davanti al Giudice di pace di Viterbo potrà procedere nel merito, senza che possa essere opposto lo scudo dell’art. 68 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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