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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Umbria nel giudizio sull’art. 2, comma 11, della legge n. 240/2010 (riforma Gelmini), che riserva l’elettorato passivo alle cariche accademiche ai docenti in grado di assicurare un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. La restituzione indica la sopravvenienza di un elemento rilevante che il giudice rimettente deve valutare.
Di cosa si tratta
La legge Gelmini di riforma universitaria (legge n. 240/2010) prevede che i docenti possano candidarsi alle cariche accademiche (come quella di Rettore) solo se sono in grado di completare l’intero mandato prima di andare in pensione. Il professor V.M., ordinario di diritto costituzionale all’Università di Perugia, si era visto escludere dalla candidatura a Rettore perché sarebbe andato in pensione circa un anno prima della scadenza del mandato. Il TAR Umbria aveva dubitato della legittimità costituzionale di questa regola.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3, 33 sesto comma e 97 della Costituzione, nella parte in cui riserva l’elettorato passivo ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo, senza considerare il biennio di permanenza in servizio successivo al raggiungimento dell’età pensionabile.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria. Ciò avviene tipicamente quando, dopo la rimessione, intervengono modifiche normative o pronuncie della stessa Corte che incidono sul quadro di riferimento della questione.
Il principio
La restituzione degli atti non risolve il merito della questione. Il TAR Umbria deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce degli sviluppi sopravvenuti. La norma sull’elettorato passivo nelle elezioni accademiche rimane in vigore, ma la sua compatibilità con i principi di uguaglianza e autonomia universitaria non è stata definitivamente esaminata dalla Corte.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge Gelmini sull’elettorato passivo accademico?
L’art. 2, comma 11, della legge n. 240/2010 riserva l’elettorato passivo (cioè il diritto di essere eletto) alle cariche accademiche ai docenti che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del pensionamento. Per la carica di Rettore (mandato di sei anni) il candidato non deve andare in pensione nei sei anni successivi all’elezione.
Perché il requisito era contestato?
Perché esclude automaticamente i docenti più anziani, anche quelli altamente qualificati, senza valutare caso per caso la loro idoneità a svolgere la carica. Il TAR riteneva che ciò potesse violare il principio di uguaglianza e l’autonomia universitaria.
Il biennio di «fuori ruolo» era computato nel requisito?
No, secondo l’interpretazione applicata dall’Università di Perugia. Il TAR dubitava che questa esclusione del biennio post-pensionamento fosse costituzionalmente giustificata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 33 della Costituzione — autonomia delle università e degli istituti di istruzione superiore
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.