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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 6-ter, comma 1, del d.l. n. 79/2012, che cristallizzava gli effetti della dichiarazione di emergenza per il traffico nelle province di Treviso e Vicenza, limitando il diritto di adire il giudice amministrativo per i provvedimenti adottati in regime emergenziale. Il TAR Lazio aveva dubitato della compatibilità con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Di cosa si tratta
Nel 2009 il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza per il traffico e la mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, consentendo l’adozione di ordinanze in deroga alle norme ordinarie. Una disposizione inserita nella legge di conversione del d.l. n. 79/2012 aveva poi «consolidato» gli effetti di questi provvedimenti emergenziali, sottraendoli al sindacato giurisdizionale ordinario. Il TAR Lazio aveva dubitato che ciò violasse il diritto di difesa e l’uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in tre ordinanze riunite, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 1, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 1, del d.l. n. 79/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Il principio
Il legislatore può conferire stabilità agli effetti di provvedimenti emergenziali adottati in materia di traffico e mobilità senza ledere il diritto di difesa, purché non elimini del tutto la possibilità di tutela giurisdizionale. Le esigenze collettive di sicurezza e fluidità del traffico possono giustificare limitazioni alle posizioni giuridiche dei singoli in un ragionevole bilanciamento di interessi.
Domande e risposte
Cosa è uno stato di emergenza in materia di traffico?
È una dichiarazione del Consiglio dei ministri ai sensi della legge n. 225/1992 che consente di adottare ordinanze in deroga alle norme ordinarie per fronteggiare situazioni di grave pericolo per la viabilità e la salute pubblica. La congestione cronica del traffico in alcune aree può essere considerata un’emergenza ai sensi di questa legge.
Il consolidamento degli effetti emergenziali può limitare il ricorso al giudice?
Secondo la Corte, è possibile «consolidare» gli effetti di provvedimenti emergenziali senza per ciò eliminare ogni forma di tutela giurisdizionale. Il bilanciamento tra interessi collettivi e diritti individuali deve però rispettare il nucleo essenziale del diritto di difesa.
La sentenza riguarda solo le province di Treviso e Vicenza?
Il giudizio riguardava quella specifica dichiarazione emergenziale, ma il principio espresso dalla Corte ha portata generale: si applica a tutti i casi in cui il legislatore interviene a stabilizzare gli effetti di ordinanze emergenziali in materia di traffico e mobilità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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