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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, che sospendeva per tre anni gli aumenti stipendiali per anzianità del personale docente e ATA: la misura, adottata in un contesto di crisi finanziaria, non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 78 del 2010, adottato per far fronte alla crisi finanziaria, aveva sospeso per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli aumenti stipendiali per anzianità del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole. Alcuni insegnanti e personale ATA avevano adito il Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento del diritto agli aumenti negati. Il rimettente dubitava che il blocco fosse compatibile con numerosi parametri costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 23, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui sospende gli incrementi stipendiali del personale scolastico.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 10, dello stesso decreto (già dichiarato illegittimo con sentenza n. 223/2012 e abrogato). Ha dichiarato non fondate tutte le questioni sull’art. 9, comma 23: il blocco temporaneo degli aumenti stipendiali è una misura eccezionale e transitoria giustificata dalla crisi finanziaria, non irragionevole, e non viola il diritto alla retribuzione proporzionata, la libertà sindacale né altri parametri costituzionali.
Il principio
Il blocco temporaneo degli scatti di anzianità del pubblico impiego, adottato in un contesto di eccezionale crisi finanziaria, è una misura discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole. La sospensione degli incrementi contrattuali non viola la libertà sindacale (art. 39 Cost.) quando opera solo sul versante del rapporto di lavoro, non su quello della contrattazione collettiva in quanto tale.
Domande e risposte
Il legislatore può bloccare gli aumenti stipendiali dei dipendenti pubblici?
Sì, a condizione che si tratti di misure temporanee e giustificate da eccezionali ragioni di bilancio. La Corte ha ammesso la compatibilità costituzionale del blocco triennale, riconoscendo la discrezionalità del legislatore nelle scelte di politica economica in periodi di crisi.
Il blocco degli scatti viola il diritto alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.)?
No, secondo la Corte: il blocco riguarda gli incrementi retributivi futuri per anzianità, non il diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto. La retribuzione base non viene ridotta.
La contrattazione collettiva può essere derogata dal legislatore?
In via temporanea e per ragioni eccezionali, sì. Il legislatore può intervenire sospendendo l’efficacia di clausole contrattuali, purché l’intervento sia limitato nel tempo e proporzionato alle esigenze di bilancio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 36 della Costituzione — diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente
- Art. 39 della Costituzione — libertà sindacale e contrattazione collettiva
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