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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 comma 5 legge fallimentare, che non prevede l’estensione del fallimento da una società di capitali a una società di fatto, per insufficiente motivazione sulla rilevanza nel caso concreto.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bari era chiamato a decidere sul ricorso della curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata (ISA srl), che chiedeva di estendere il fallimento a una presunta società di fatto costituita tra la fallita e altri soggetti. L’art. 147 comma 5 l.f. prevede l’estensione solo quando il fallimento originario riguarda un imprenditore individuale, non una società di capitali.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 147 comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non consente l’estensione del fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali a una società di fatto. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Bari. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di sufficiente motivazione sulla rilevanza. Il rimettente si era limitato a elencare gli indizi della presunta società di fatto senza verificare in concreto l’esistenza dell’affectio societatis e senza accertare se l’attività della fallita fosse effettivamente riferibile alla società di fatto, come richiesto dalla disposizione censurata.
Il principio
Ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve dimostrare che la norma censurata è concretamente applicabile al caso di specie, verificando in concreto la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici. La mera allegazione di fatti astrattamente rilevanti non è sufficiente se il giudice non ne ha valutato la ricorrenza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 147 comma 5 della legge fallimentare?
La norma prevede che, quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulta che l’impresa è riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, il fallimento si estende anche alla società. La questione era se la stessa estensione fosse applicabile al caso di fallimento originario di una società di capitali.
Cos’è la società di fatto e come si distingue da una società formalmente costituita?
La società di fatto è una società non formalmente costituita che esiste sulla base del comportamento dei soci, i quali agiscono di fatto come se fossero soci di una società in nome collettivo o in accomandita. Per riconoscerla occorre provare l’affectio societatis, cioè la volontà dei partecipanti di svolgere un’attività economica comune con divisione degli utili e delle perdite.
Perché la distinzione tra imprenditore individuale e società di capitali nella legge fallimentare potrebbe essere problematica?
Dopo la riforma societaria del 2003 (d.lgs. n. 6/2003), le società di capitali possono partecipare come socio a società di persone, rispondendo illimitatamente. Quindi, se una srl è socia di una società di fatto, potrebbe esservi un vuoto normativo: il fallimento della srl non potrebbe estendersi alla società di fatto, mentre potrebbe farlo se il socio fosse una persona fisica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: non vi è giustificazione razionale per il diverso trattamento tra fattispecie sostanzialmente analoghe
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: tutela dei creditori della società di fatto
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