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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto (legge n. 89/2001), che limita l’indennizzo per irragionevole durata del processo al valore della causa o al valore del diritto accertato. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in diciotto ordinanze riunite, contestava il tetto massimo come contrario alla CEDU, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

Di cosa si tratta

La legge Pinto garantisce un indennizzo a chi subisce un danno per la durata eccessiva di un processo. Una modifica del 2012 ha introdotto un tetto: l’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato dal giudice. Diciotto giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria avevano dubitato che questo limite violasse l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, che impone di indennizzare effettivamente il danno da irragionevole durata.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, ha sollevato in diciotto procedimenti la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU. Il dubbio riguardava la parte in cui il limite del valore della causa potrebbe comprimere l’indennizzo sotto il danno effettivamente patito dalla parte.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’associazione Cittadinanzattiva. Nel merito, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Il principio

Il limite del valore della causa posto al risarcimento per irragionevole durata del processo non è manifestamente contrario alla CEDU: il legislatore può fissare tetti massimi all’indennizzo senza violare per ciò solo il diritto a un processo equo garantito dall’art. 6 della Convenzione, purché la disciplina complessiva assicuri una riparazione adeguata.

Domande e risposte

Cosa è la legge Pinto?

La legge n. 89/2001 prevede che chi subisce un danno per la durata irragionevole di un processo possa chiedere un indennizzo allo Stato, calcolato in una somma compresa tra 500 e 1.500 euro per ogni anno di ritardo oltre i termini ragionevoli.

Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata?

Perché la norma impugnata, pur introducendo un tetto, non eliminava il diritto all’indennizzo né lo comprimeva in modo tale da renderlo simbolico o illusorio. La manifesta infondatezza indica che la questione non raggiunge la soglia di contrasto con la Costituzione.

Il limite al valore della causa vale anche oggi?

Sì. La disciplina della legge Pinto è stata modificata più volte, ma il principio che l’indennizzo debba essere proporzionato e non eccedere il valore della controversia rimane un criterio di riferimento nella liquidazione equitativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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