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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Cremona nel giudizio sull’art. 1 della legge n. 689/1981, che non prevede l’applicazione retroattiva della legge più favorevole all’autore di un illecito amministrativo. La restituzione indica che è sopravvenuto un mutamento normativo o giurisprudenziale rilevante che il giudice rimettente deve valutare.

Di cosa si tratta

Nel diritto penale vige il principio che la legge successiva più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La legge n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative non prevede espressamente lo stesso principio. Il Tribunale di Cremona aveva dubitato che questa omissione violasse l’uguaglianza (art. 3 Cost.) e gli obblighi internazionali (art. 117 Cost.) derivanti dall’art. 7 CEDU e dall’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge posteriore più favorevole, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 15 del Patto internazionale.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cremona. Ciò avviene quando, dopo la rimessione della questione, intervengono modifiche normative o orientamenti giurisprudenziali che incidono sul quadro di riferimento e richiedono una nuova valutazione da parte del giudice rimettente sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

Il principio

La restituzione degli atti al giudice a quo non implica una pronuncia nel merito: la Corte rinvia al giudice rimettente affinché rivaluti la questione alla luce del mutato contesto normativo o giurisprudenziale. La questione se il principio di retroattività della legge più favorevole si applichi agli illeciti amministrativi è rimasta aperta.

Domande e risposte

Il principio di favor rei vale per le sanzioni amministrative?

La questione è dibattuta. Nel diritto penale il principio è costituzionalmente garantito (art. 25 Cost.). Per le sanzioni amministrative la situazione è più complessa e dipende anche dall’interpretazione della CEDU, che assimila talune sanzioni amministrative a quelle penali quando sono afflittive.

Cosa significa «restituzione degli atti»?

La Corte restituisce il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, chiedendogli di rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle novità sopravvenute. Se il giudice conferma il dubbio, può rimettere nuovamente la questione alla Corte.

Qual è il rischio per chi ha subito una sanzione amministrativa poi depenalizzata o ridotta?

Se la legge successiva è più favorevole, l’interessato potrà contestare la sanzione invocando i principi CEDU e i principi generali dell’ordinamento, anche se la legge n. 689/1981 non lo prevede espressamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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