Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulle norme della legge veneta che consentivano la delocalizzazione e ricostruzione degli edifici in aree ad alta pericolosità idraulica, ritenendo la norma sopravvenuta satisfattiva. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 11 della medesima legge, relativo alla demolizione e ricostruzione senza vincoli di sagoma.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Veneto n. 32 del 2013 consentiva la demolizione integrale e la successiva ricostruzione di edifici situati in aree ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, con un incremento volumetrico fino al 50%. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato alcune disposizioni per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6 (sulla delocalizzazione in aree pericolose) e l’art. 11, commi 1 e 2 (sulla demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma), della legge Regione Veneto n. 32/2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente) e terzo comma (governo del territorio), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6 (norma satisfattiva). Ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 11, commi 1 e 2, sia con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) che al terzo comma della Costituzione — quest’ultima nei sensi di cui in motivazione.

Il principio

Le disposizioni regionali in materia di edifici in aree a rischio idrogeologico operano nell’ambito del governo del territorio (competenza concorrente) e devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di sicurezza idrogeologica; l’eliminazione del vincolo di sagoma nella demolizione e ricostruzione è compatibile con la competenza legislativa regionale concorrente, purché non violi le prescrizioni statali di tutela ambientale.

Domande e risposte

Che cosa prevede la legge veneta sugli edifici nelle aree a rischio?

La legge n. 32/2013 permetteva di demolire integralmente un edificio situato in un’area dichiarata ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirlo in una zona sicura, con un aumento fino al 50% del volume, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali. L’obiettivo era incentivare la messa in sicurezza del territorio.

Perché la questione sugli artt. 7 e 10 è stata dichiarata inammissibile?

Perché nelle more del giudizio la Regione Veneto aveva modificato quelle disposizioni con una successiva legge regionale (n. 24/2014), eliminando i profili contestati dallo Stato. L’inammissibilità discende dal fatto che la norma impugnata non era più quella originale.

Cosa significa che la questione è non fondata “nei sensi di cui in motivazione”?

La Corte non ha semplicemente rigettato la questione in modo assoluto, ma ha indicato nella motivazione i limiti entro cui la norma regionale è compatibile con la Costituzione. Il dispositivo rimanda alla motivazione per precisare la portata effettiva della pronuncia.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.