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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulle norme della legge veneta che consentivano la delocalizzazione e ricostruzione degli edifici in aree ad alta pericolosità idraulica, ritenendo la norma sopravvenuta satisfattiva. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 11 della medesima legge, relativo alla demolizione e ricostruzione senza vincoli di sagoma.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto n. 32 del 2013 consentiva la demolizione integrale e la successiva ricostruzione di edifici situati in aree ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, con un incremento volumetrico fino al 50%. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato alcune disposizioni per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6 (sulla delocalizzazione in aree pericolose) e l’art. 11, commi 1 e 2 (sulla demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma), della legge Regione Veneto n. 32/2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente) e terzo comma (governo del territorio), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6 (norma satisfattiva). Ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 11, commi 1 e 2, sia con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) che al terzo comma della Costituzione — quest’ultima nei sensi di cui in motivazione.
Il principio
Le disposizioni regionali in materia di edifici in aree a rischio idrogeologico operano nell’ambito del governo del territorio (competenza concorrente) e devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di sicurezza idrogeologica; l’eliminazione del vincolo di sagoma nella demolizione e ricostruzione è compatibile con la competenza legislativa regionale concorrente, purché non violi le prescrizioni statali di tutela ambientale.
Domande e risposte
Che cosa prevede la legge veneta sugli edifici nelle aree a rischio?
La legge n. 32/2013 permetteva di demolire integralmente un edificio situato in un’area dichiarata ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirlo in una zona sicura, con un aumento fino al 50% del volume, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali. L’obiettivo era incentivare la messa in sicurezza del territorio.
Perché la questione sugli artt. 7 e 10 è stata dichiarata inammissibile?
Perché nelle more del giudizio la Regione Veneto aveva modificato quelle disposizioni con una successiva legge regionale (n. 24/2014), eliminando i profili contestati dallo Stato. L’inammissibilità discende dal fatto che la norma impugnata non era più quella originale.
Cosa significa che la questione è non fondata “nei sensi di cui in motivazione”?
La Corte non ha semplicemente rigettato la questione in modo assoluto, ma ha indicato nella motivazione i limiti entro cui la norma regionale è compatibile con la Costituzione. Il dispositivo rimanda alla motivazione per precisare la portata effettiva della pronuncia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative: tutela dell’ambiente (esclusiva statale) e governo del territorio (concorrente)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.