Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania contro il decreto del Presidente del Consiglio che le trasferiva la proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 in materia di protezione civile.

Di cosa si tratta

Con d.P.C.m. del 16 febbraio 2012 il Governo aveva trasferito alla Regione Campania la proprietà del termovalorizzatore di Acerra (impianto da 355 milioni di euro), finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La Regione aveva contestato il trasferimento come unilaterale e lesivo della propria autonomia, sostenendo di non aver lealmente collaborato solo a causa del comportamento del Governo. Contestualmente, il TAR Lazio aveva sollevato q.l.c. sull’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 in materia di protezione civile.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.m. 16 febbraio 2012, invocando gli artt. 3, 5, 41, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Il TAR Lazio aveva inoltre sollevato q.l.c. dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 (protezione civile) in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 113, 117, 119 e 120 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione della Regione Campania. Ha poi dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59/2012 sollevata dal TAR Lazio, riunendo i due giudizi in un’unica decisione.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti è improcedibile quando vengono meno le condizioni di procedibilità originariamente sussistenti; la manifesta inammissibilità di una q.l.c. ricorre quando la questione difetta dei presupposti processuali minimi per l’esame di merito.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e regione?

È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui una regione (o lo Stato) sostiene che un atto dell’altro ente abbia leso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Se la Corte accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato.

Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato “improcedibile”?

La Corte non ha giudicato nel merito se il d.P.C.m. fosse o meno lesivo delle attribuzioni regionali, ma ha rilevato che erano venute meno le condizioni per proseguire il giudizio (ad esempio perché l’atto era diventato privo di effetti o la situazione era cambiata).

Il termovalorizzatore di Acerra è ancora della Regione Campania?

La vicenda del trasferimento era complessa e oggetto di contenzioso. Il d.P.C.m. del 2012 disponeva il trasferimento della proprietà dell’impianto alla Regione, ma la Regione ne contestava la legittimità. La decisione della Corte non ha definito la questione nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.