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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia “Impresa Lombardia” (n. 11/2014), dopo che una legge regionale successiva aveva modificato tutte le disposizioni impugnate dallo Stato in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Lombardia n. 11 del 19 febbraio 2014 (“Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”) conteneva disposizioni impugnate dal Governo davanti alla Corte, tra cui: il riconoscimento del “Made in Lombardia” come certificazione pubblica di origine, l’istituzione di una “moneta complementare” locale, norme semplificate per le attività economiche in deroga a competenze statali, e regole sul silenzio-assenso negli sportelli unici. Nelle more del giudizio la Regione aveva approvato la legge n. 24/2014 che modificava tutte le disposizioni contestate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera g); 4, comma 1; 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13; e 7, commi 6, lettera b), e 7, della legge regionale n. 11/2014, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli comunitari) e secondo comma, lettere e), m), s) ed l) della Costituzione (moneta, livelli essenziali, tutela ambiente, ordinamento penale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Lo ius superveniens (legge regionale n. 24/2014, art. 21, comma 3) aveva modificato tutte le disposizioni impugnate in senso satisfattivo per lo Stato: erano stati eliminati il riferimento alla “moneta”, il marchio pubblico Made in Lombardia è diventato marchio collettivo privato, e le disposizioni sullo sportello unico erano state rese conformi alle competenze statali.
Il principio
Quando una normativa regionale impugnata viene modificata — prima della pronuncia della Corte — in modo da soddisfare pienamente le ragioni del ricorrente, viene meno l’oggetto del giudizio e la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere; la mera modifica parziale non è sufficiente se residuano profili ancora lesivi delle competenze statali.
Domande e risposte
Che cos’è la “moneta complementare” che la Regione Lombardia voleva istituire?
La norma originaria prevedeva in forma sperimentale la costituzione di “un circuito di moneta complementare quale strumento elettronico di compensazione multimediale locale per lo scambio di beni e di servizi”. Lo Stato la riteneva lesiva della competenza esclusiva statale in materia di moneta (art. 117, comma 2, lettera e). La legge successiva ha eliminato il termine “moneta” e reso il sistema volontario.
Cosa significa “cessata materia del contendere”?
La Corte non entra nel merito della questione perché il contenzioso è divenuto privo di oggetto: le norme impugnate sono state sostituite da norme nuove che soddisfano le ragioni del ricorrente. Non c’è un giudizio di merito sulla legittimità delle norme originarie.
Il “Made in Lombardia” esiste ancora?
Sì, ma in forma diversa. La norma originaria prevedeva una certificazione pubblica regionale che lo Stato riteneva in conflitto con le norme UE sulla libera circolazione delle merci. Dopo la modifica, il marchio è diventato un marchio collettivo privato disciplinato dalla normativa europea sui marchi comunitari, che lo Stato non ha più contestato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, parametro centrale del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.