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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Calabria (sezione Reggio Calabria) relative all’attribuzione di controversie alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e alle norme processuali del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). In particolare contestava l’attribuzione di determinate controversie alla competenza esclusiva del Consiglio di Stato, nonché norme sull’organizzazione e i poteri dei giudici amministrativi di primo grado.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Calabria ha sollevato, con più ordinanze, questione di legittimità costituzionale: 1) dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104/2010 (attribuzione al Consiglio di Stato di competenza di primo e unico grado), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost.; 2) degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104/2010, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili entrambe le questioni. Le questioni erano manifestamente inammissibili per difetti processuali o di rilevanza che ne impedivano l’esame nel merito.
Il principio
La manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale può essere dichiarata con ordinanza quando la questione presenta vizi macroscopici che ne impediscono l’esame nel merito, senza necessità di una pronuncia nel merito sulla norma impugnata.
Domande e risposte
Che cos’è la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in primo grado?
Normalmente le controversie amministrative vengono decise in primo grado dai TAR regionali e in appello dal Consiglio di Stato. In alcune materie particolarmente rilevanti (ad es. procedure per le grandi opere) il legislatore ha attribuito la competenza esclusiva di primo e unico grado direttamente al Consiglio di Stato, eliminando il doppio grado.
Perché la questione sull’eccesso di delega (art. 76 Cost.) era inammissibile?
L’art. 76 Cost. vieta al legislatore delegato di andare oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. Se una norma supera i limiti della delega è incostituzionale. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata dal TAR non fosse ammissibile, senza entrare nel merito.
Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e non fondatezza?
La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione difetta dei presupposti processuali (rilevanza, non manifesta infondatezza, corretta motivazione del giudice rimettente). La non fondatezza è invece una pronuncia di merito che afferma la conformità alla Costituzione della norma impugnata.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo, parametro di una delle questioni
- Art. 125 della Costituzione — organi di giustizia amministrativa nelle regioni
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