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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso le norme della legge di stabilità 2013 che imponevano alle regioni e province autonome di farsi carico della regolazione finanziaria della mobilità sanitaria internazionale, senza passare attraverso le procedure concordate previste dallo statuto speciale.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 82 e 83, legge n. 228/2012) ha stabilito che le regioni e le province autonome devono regolare le partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale (ad es. cure prestate a cittadini stranieri o ai propri residenti all’estero). La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato la norma davanti alla Corte, ritenendo che modifica unilateralmente l’assetto finanziario concordato con il “Patto di Milano” del 2009 e violi le procedure paritetiche previste dal proprio statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso depositato il 4 marzo 2013, ha impugnato l’art. 1, commi 82 e 83, della legge n. 228/2012 in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 e a numerose disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione. La ricorrente sosteneva che la norma statale, non fondata su intesa, modificasse sostanzialmente gli accordi finanziari raggiunti con il Governo e ledesse le proprie prerogative di autonomia finanziaria e legislativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 82 e 83, della legge n. 228/2012, riservando a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il medesimo ricorso. La pronuncia di inammissibilità non entra nel merito della fondatezza delle doglianze.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province autonome in materia di autonomia finanziaria devono soddisfare precise condizioni di ammissibilità; in caso contrario la Corte non entra nel merito, riservando eventuale pronuncia alle questioni che superino il vaglio preliminare. La complessità dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali può rendere necessaria una trattazione separata delle diverse questioni.
Domande e risposte
Che cos’è la mobilità sanitaria internazionale?
Riguarda i flussi di prestazioni sanitarie che attraversano i confini statali: cittadini italiani che si curano all’estero, o stranieri che ricevono cure in Italia. Le relative partite finanziarie devono essere regolate tra gli Stati e, internamente, tra lo Stato e le regioni/province autonome competenti per territorio.
Perché il “Patto di Milano” del 2009 è rilevante?
Il Patto di Milano ha ridefinito il sistema di relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano, stabilendo che eventuali modifiche al Titolo VI dello statuto speciale in materia finanziaria possono avvenire solo con la procedura rinforzata che richiede l’accordo del Governo, della Regione e delle Province autonome. La Provincia sosteneva che la legge di stabilità avesse violato questo accordo.
Cosa significa che la Corte ha dichiarato le questioni inammissibili?
La Corte non ha giudicato nel merito se la norma fosse o meno costituzionale. Ha rilevato un difetto formale o processuale nelle questioni proposte, che ne impedisce l’esame di merito. La pronuncia di inammissibilità non equivale a ritenere la norma legittima.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di comuni, province e regioni
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato e principio di leale collaborazione
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