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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, che non consente la revoca o modifica del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione pubblica neppure in caso di errore di diritto. La norma tutela la certezza del diritto e il legittimo affidamento del pensionato e non viola i principi costituzionali di eguaglianza, proporzionalità della retribuzione e adeguatezza della pensione.
Di cosa si tratta
Un dirigente superiore della Polizia di Stato, collocato a riposo nel 1995, aveva ricevuto un primo decreto definitivo di liquidazione della pensione nel 1998. Nel 1999, il Ministero dell’interno aveva emesso un secondo decreto che rideterminava in senso peggiorativo il trattamento pensionistico già definitivamente liquidato, sulla base di una nuova interpretazione della normativa applicabile. Il pensionato contestava la legittimità del secondo decreto, sostenendo che l’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973 ammettesse la revoca del provvedimento definitivo solo in casi tassativi, tra cui non figurava l’errore di diritto.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, terza sezione centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto. Il rimettente si chiedeva se tale limitazione fosse incompatibile con la giusta retribuzione, l’adeguatezza della pensione, il buon andamento e l’uguaglianza.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata sotto tutti i profili. Rispetto all’art. 3 Cost.: la distinzione tra errore di fatto (che può giustificare la revoca) ed errore di diritto (che non la giustifica) è ragionevole perché tutela il legittimo affidamento del pensionato, più forte nel secondo caso. Rispetto agli artt. 36 e 38 Cost.: la norma non tocca il criterio di calcolo della pensione, ma prevede un correttivo in nome della certezza del diritto, nei limiti delle soluzioni costituzionalmente consentite. Rispetto all’art. 97 Cost.: la certezza del diritto è essa stessa un valore del buon andamento dell’amministrazione.
Il principio
Una volta adottato il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione pubblica, la pubblica amministrazione non può revocare o modificare tale atto adducendo un errore di diritto nell’applicazione della normativa. Il pensionato che ha già ottenuto la liquidazione definitiva matura un legittimo affidamento nel trattamento ricevuto, che il legislatore può legittimamente tutelare precludendo la revoca per mero errore di interpretazione normativa.
Domande e risposte
La pubblica amministrazione può sempre revocare i propri atti?
In generale, l’amministrazione ha il potere di ritirare i propri atti (autotutela), ma tale potere incontra limiti quando si è formato un legittimo affidamento del privato. Nel caso della pensione definitivamente liquidata, il legislatore ha previsto espressamente che la revoca sia possibile solo nei casi tassativi indicati dall’art. 204, tra cui non rientra l’errore di diritto.
Qual è la differenza tra errore di fatto ed errore di diritto?
L’errore di fatto è un errore su un elemento materiale (es. calcolo sbagliato degli anni di servizio). L’errore di diritto è invece un’erronea interpretazione della norma applicabile al caso concreto. La legge e la giurisprudenza li trattano diversamente, in quanto l’errore di diritto è meno «oggettivo» e lascia più spazio all’affidamento del privato.
Il pensionato che ha percepito una pensione più alta del dovuto deve restituire le somme?
La sentenza non affronta direttamente questo punto, ma in generale le norme previdenziali prevedono limitazioni alla ripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di pensione, a tutela della buona fede del pensionato e delle sue esigenze di vita.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, primo parametro esaminato
- Art. 36 della Costituzione — Diritto a una retribuzione proporzionata, rilevante per la natura retributiva della pensione
- Art. 38 della Costituzione — Diritto a mezzi adeguati in caso di vecchiaia, secondo parametro previdenziale
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