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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che fissava una sanzione civile minima di 3.000 euro per ogni lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie, indipendentemente dalla durata del rapporto accertato. Ha invece ritenuto non fondata la questione sulla responsabilità solidale del committente per i contributi previdenziali non versati dall’appaltatore.

Di cosa si tratta

Una società committente aveva ricevuto un verbale di obbligazione solidale dopo che la società appaltatrice aveva impiegato lavoratori in nero, omettendo il versamento dei relativi contributi. All’importo dei contributi si aggiungevano sanzioni civili per decine di migliaia di euro. Il Tribunale di Bologna, investito del contenzioso, ha dubitato della compatibilità con la Costituzione di due distinte norme: quella sulla responsabilità solidale del committente e quella sulla sanzione minima fissa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bologna (ordinanza r.o. n. 289 del 2012), in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato due questioni in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Prima: l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltante anche per le sanzioni civili dovute dall’appaltatore, risultava applicabile a fatti anteriori alla riforma introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 5/2012 (che ha escluso questa responsabilità), determinando una disparità di trattamento irrazionale a seconda della data dell’inadempimento. Seconda: l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223/2006, come modificato, prevedeva per i lavoratori non risultanti dalle scritture una sanzione civile minima di 3.000 euro indipendentemente dalla durata della prestazione, in violazione del principio di uguaglianza per la sproporzione tra sanzione ed effettivo inadempimento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del d.l. n. 223/2006 nella parte in cui stabiliva che «l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore … non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, ritenendo che la diversa disciplina applicabile a seconda della data dell’inadempimento non integri una violazione del principio di uguaglianza tale da rendere la norma incostituzionale.

Il principio

Una sanzione civile di importo fisso minimo applicata indipendentemente dalla durata effettiva della prestazione lavorativa accertata viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, perché determina una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto alla gravità concreta dell’inadempimento contributivo.

Domande e risposte

Che cos’è la responsabilità solidale del committente in materia previdenziale?

Si tratta dell’obbligo imposto dalla legge al committente di rispondere, insieme all’appaltatore inadempiente, del pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori impiegati nell’appalto. Il committente può essere escusso dall’INPS per il pagamento dei contributi non versati dalla società appaltatrice.

Perché la Corte ha dichiarato illegittima la sanzione minima fissa di 3.000 euro?

Perché applicare la stessa sanzione minima sia a un lavoratore impiegato un solo giorno sia a uno impiegato per mesi è irragionevole: la sanzione deve essere proporzionata all’effettiva entità dell’inadempimento contributivo, che dipende anche dalla durata del rapporto.

Quali sono le conseguenze pratiche per le imprese committenti?

Le imprese committenti restano responsabili in solido per i contributi non versati dall’appaltatore, ma non per le sanzioni civili da esso dovute (per effetto della riforma del 2012). La sentenza ha eliminato una sanzione minima fissa ritenuta irrazionale, che penalizzava in modo uguale inadempimenti di diversa gravità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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