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La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 21, comma 3, del d.l. n. 63/2013, nella parte in cui include nella copertura finanziaria delle misure di efficienza energetica e riqualificazione edilizia anche il maggior gettito IVA derivante da tributi riscossi in Sicilia, che per statuto spetta alla Regione e non allo Stato.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 63/2013, recependo la direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici, aveva introdotto o prorogato detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio (gli artt. 14 e 16 riguardavano i cosiddetti «ecobonus» e «bonus casa»). La copertura di questi oneri era stata individuata, tra l’altro, nel maggiore gettito fiscale indotto dalle agevolazioni stesse (effetto incentivante sugli investimenti). La Regione siciliana aveva impugnato la norma di copertura perché includeva anche il gettito riscosso in Sicilia, che per statuto appartiene alla Regione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha impugnato l’art. 21, comma 3, del d.l. n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013, nella parte in cui ricomprendeva nell’aumento di gettito previsto come copertura anche i tributi riscossi in Sicilia, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale siciliano e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria).
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionale la norma impugnata. Lo Statuto speciale siciliano riserva alla Regione il gettito dei tributi riscossi nel suo territorio in ragione della capacità fiscale dei soggetti ivi residenti. Il maggior gettito prodotto dall’effetto incentivante delle detrazioni fiscali, sebbene basato su tributi già esistenti, rientra nella capacità fiscale della Regione e deve essere assicurato ad essa. Diversamente, il legislatore statale userebbe risorse della Regione siciliana per coprire oneri dello Stato.
Il principio
Nell’ambito delle regioni a statuto speciale (come la Sicilia), il gettito tributario generato dalla capacità fiscale che si manifesta nel territorio regionale spetta alla Regione, non allo Stato. Quando il legislatore statale individua coperture finanziarie nel maggior gettito indotto da agevolazioni fiscali, deve escludere la quota corrispondente ai tributi riscossi nelle regioni a statuto speciale che ne hanno diritto.
Domande e risposte
Perché il gettito IVA in Sicilia spetta alla Regione?
Lo Statuto speciale della Regione siciliana (r.d.l. n. 455/1946) e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965) riservano alla Regione una quota dei tributi erariali riscossi nel territorio siciliano, inclusa l’IVA. Il principio è che alla Regione debba giungere il gettito corrispondente alla capacità fiscale radicata nel suo territorio.
Cosa sono i bonus edilizi (ecobonus e bonus casa)?
Sono detrazioni fiscali IRPEF/IRES che riducono le imposte dovute da chi sostiene spese per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus, 65%) o per interventi di recupero edilizio (bonus casa, 50%). Sono misure incentivanti introdotte per stimolare il settore delle costruzioni e ridurre i consumi energetici.
Il problema riguardava solo la Sicilia?
La Regione siciliana era la ricorrente in questo giudizio. Tuttavia, situazioni analoghe possono riguardare le altre regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna) che hanno analoghe previsioni statuarie sulla spettanza del gettito tributario regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative, rilevante nel quadro dei rapporti Stato-Regioni speciali
- Art. 81 della Costituzione — Copertura finanziaria delle leggi, principio applicabile alle norme di copertura impugnate
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