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La Corte costituzionale ha parzialmente respinto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Basilicata contro le deliberazioni della Corte dei conti che avevano verificato i rendiconti dei gruppi consiliari regionali per il 2013, affermando che spettava alla Corte dei conti operare tali verifiche anche sulla base dei criteri regionali di recepimento del d.l. n. 174/2012.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012) ha attribuito alla Corte dei conti il potere di controllare i rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali. La sezione regionale di controllo per la Basilicata aveva esaminato i rendiconti dei dieci gruppi del Consiglio regionale lucano per il 2013, dichiarandone alcuni regolari e altri irregolari. La Regione Basilicata ha impugnato queste deliberazioni, sostenendo che la Corte dei conti avesse invaso le prerogative dei gruppi consiliari spingendosi a valutazioni di merito sulle scelte di gestione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Basilicata ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle deliberazioni n. 51-60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, invocando gli artt. 114, secondo comma, 117, 119, 121, 123 Cost. e le prerogative dello statuto regionale (artt. 11, 15 e 21). La ricorrente sosteneva che la sezione avesse effettuato verifiche di merito anziché documentali, con criteri di giudizio non predeterminati, in violazione dell’autonomia dei gruppi consiliari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione e ha respinto il resto, dichiarando che spettava alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale della Basilicata n. 28/2012 (di recepimento del d.l. n. 174/2012).

Il principio

Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, introdotto dal d.l. n. 174/2012, non lede l’autonomia dei gruppi: si tratta di un controllo documentale e di conformità ai modelli approvati in sede di Conferenza permanente, che la Corte dei conti può estendere anche sulla base dei criteri fissati dalla legge regionale di recepimento, senza invadere le scelte di merito dei gruppi.

Domande e risposte

Perché i gruppi consiliari regionali hanno rendiconti soggetti a controllo esterno?

I gruppi consiliari regionali ricevono contributi pubblici per le spese di funzionamento e di assistenza ai consiglieri. Il d.l. n. 174/2012, approvato nell’ambito di misure di contenimento della spesa pubblica, ha esteso il controllo della Corte dei conti anche a questi fondi, imponendo la presentazione di rendiconti conformi a un modello approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Che cosa contestava la Regione Basilicata nel merito del controllo?

La Regione sosteneva che la sezione regionale della Corte dei conti avesse valutato le scelte gestionali dei gruppi (ad es. quante unità di personale assumere, quale livello retributivo applicare), anziché limitarsi a verificare la corrispondenza formale del rendiconto al modello predefinito. Questa invasione del merito avrebbe violato l’autonomia organizzativa dei gruppi.

Qual è la portata del controllo ammesso dalla Corte?

La Corte ha confermato che il controllo può comprendere la verifica della regolarità sulla base dei criteri della legge regionale di recepimento (l.r. Basilicata n. 28/2012), non solo del modello nazionale. Ciò implica che la sezione di controllo possa applicare anche i parametri regionali adottati in attuazione del d.l. n. 174/2012.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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