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La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’onorevole Enrico La Loggia — che accusava magistrati di aver falsificato il risultato elettorale del 2006 — mancando il nesso funzionale con l’attività parlamentare. Ha annullato la deliberazione di insindacabilità del 19 dicembre 2008.
Di cosa si tratta
Il deputato Enrico La Loggia aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera del 18 giugno 2006 in cui affermava di avere «le prove» di «brogli inenarrabili» alle elezioni del 2006, sostenendo che alcuni magistrati firmatari di verbali elettorali si erano «resi colpevoli del reato gravissimo di falsare il risultato elettorale». I magistrati componenti l’Ufficio centrale circoscrizionale estero lo avevano convenuto in giudizio civile per risarcimento danni. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano, investita del giudizio civile di risarcimento promosso dai magistrati, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità del 19 dicembre 2008, sostenendo che mancasse il nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare. Il ricorso era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 262 del 2013.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, e ha annullato la deliberazione del 19 dicembre 2008. La Corte ha rilevato che la Camera non aveva indicato alcun atto parlamentare sostanzialmente corrispondente alle dichiarazioni extra moenia né aveva documentato un nesso funzionale tra queste e l’attività parlamentare dell’on. La Loggia. La mancata costituzione in giudizio della Camera ha impedito di acquisire ulteriori elementi a sostegno della delibera.
Il principio
La prerogativa dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. per le dichiarazioni extra moenia di un parlamentare richiede un nesso funzionale specifico con atti parlamentari tipici: non è sufficiente un generico collegamento tematico o un contesto politico comune. La Camera non può affermare l’insindacabilità sulla base di un mero enunciato assertivo privo di indicazione degli atti parlamentari di riferimento.
Domande e risposte
Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere (né civilmente né penalmente) per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, non personale: copre solo le attività legate all’esercizio del mandato parlamentare.
Perché le dichiarazioni sull’elezione del 2006 non erano coperte dall’insindacabilità?
Perché la Camera non aveva indicato alcun atto parlamentare (interrogazione, interpellanza, discorso in aula) di contenuto sostanzialmente corrispondente a quelle dichiarazioni giornalistiche. Senza questo nesso funzionale documentato, la prerogativa non si applica: le dichiarazioni di un deputato alla stampa restano soggette alle ordinarie responsabilità civili e penali.
Cosa succede ora che la delibera è annullata?
Il giudizio civile di risarcimento danni promosso dai magistrati davanti alla Corte d’appello di Milano può proseguire nel merito: non opera più lo scudo dell’insindacabilità parlamentare. La Corte dovrà valutare se le dichiarazioni fossero diffamatorie e se il danno debba essere risarcito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.