Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni sollevate da Toscana e Veneto contro l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), che impone agli enti territoriali di adeguarsi alle regole sulla concorrenza nei servizi pubblici locali, e ha dichiarato non fondate le censure sull’art. 35, comma 7, in materia di Agenzie delle entrate regionali.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) prevedeva che Comuni, Province e Regioni si adeguassero entro il 31 dicembre 2012 alle regole sulla concorrenza nei servizi pubblici locali, con conseguenze sulla valutazione della loro «virtuosità» finanziaria in caso di inadempimento. Toscana e Veneto contestavano queste disposizioni come lesive dell’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana e la Regione Veneto hanno impugnato l’art. 1, comma 4, e (la sola Toscana) l’art. 35, comma 7, del d.l. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012. Parametri: artt. 3, 5, 97, 114, 117 (commi I-VI), 118, 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Giudice rimettente: ricorso in via principale (giudizio di legittimità in via principale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni del Veneto sull’art. 1, comma 4 (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e la questione della Toscana sull’art. 35, comma 7, in riferimento all’art. 77, comma 2, Cost. Ha dichiarato non fondate le questioni di entrambe le Regioni sull’art. 1, comma 4, in relazione agli artt. 117, 118, 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, e le questioni della Toscana sull’art. 35, comma 7.

Il principio

L’imposizione agli enti territoriali dell’obbligo di adeguarsi alle regole sulla concorrenza nei servizi pubblici locali rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) e non lede l’autonomia regionale. La soppressione del requisito dell’intesa nella gestione dei tributi regionali da parte dell’Agenzia delle entrate non viola il principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 1, comma 4, del decreto liberalizzazioni?

Imponeva a Comuni, Province e Regioni di adeguarsi entro il 2012 alle regole di concorrenza nei servizi pubblici locali, stabilendo che il mancato adeguamento sarebbe stato considerato come elemento negativo nella valutazione della «virtuosità» dell’ente ai fini del riparto dei fondi statali.

Perché le Regioni ritenevano la norma illegittima?

Sostenevano che la disciplina dei servizi pubblici locali rientrasse nella competenza regionale o concorrente, e che l’obbligo di adeguamento senza intesa violasse il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali.

Perché la Corte ha respinto le censure?

Perché la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale: lo Stato può legittimamente imporre regole di apertura al mercato nei servizi pubblici locali senza necessità di accordo preventivo con le Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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