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Con la sentenza n. 40 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordinava la concessione dell’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità agli stranieri extra-UE al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Il requisito di anzianità di soggiorno viola i principi di uguaglianza e di tutela della salute.
Di cosa si tratta
La norma impugnata condizionava l’accesso alle provvidenze per invalidi civili (indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 e pensione di invalidità ex legge n. 118 del 1971) al possesso della carta di soggiorno, documento che richiede cinque anni di soggiorno legale in Italia. Due Tribunali (Urbino e Cuneo) avevano sollevato la questione in procedimenti riguardanti cittadini extracomunitari, tra cui un minore, che si erano visti negare le prestazioni pur essendo legalmente presenti nel territorio italiano e portatori di handicap gravissimi.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Parametri: artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU). Rimettenti: Tribunale di Urbino (ord. 31 maggio 2011) e Tribunale di Cuneo (ord. 27 settembre 2011).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno — e quindi al requisito implicito di durata del soggiorno — la concessione dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti. La riunione dei due giudizi ha consentito alla Corte di emettere un’unica pronuncia. Analogamente alla sentenza n. 329 del 2011, la Corte ha ritenuto che il discrimine fondato sulla sola anzianità di soggiorno sia irragionevole rispetto alla gravità della condizione di salute dei beneficiari.
Il principio
Quando vengono in rilievo condizioni di grave invalidità e handicap fortemente invalidanti, la solidarietà sociale impone di non discriminare lo straniero legalmente soggiornante rispetto al cittadino. Il requisito dell’anzianità di soggiorno (carta di soggiorno) non costituisce un criterio ragionevole per negare prestazioni assistenziali correlate a bisogni fondamentali della persona, violando gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e l’art. 14 CEDU.
Domande e risposte
Uno straniero senza carta di soggiorno ha diritto all’indennità di accompagnamento?
Sì, a seguito di questa sentenza: lo straniero legalmente soggiornante, anche senza permesso di soggiorno CE di lungo periodo, ha diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di invalidità se ricorrono i presupposti sanitari, indipendentemente dall’anzianità di soggiorno.
Quali prestazioni erano in discussione?
L’indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980), riconosciuta agli invalidi totali non deambulanti o non autosufficienti, e la pensione di invalidità (art. 12 della legge n. 118 del 1971), riconosciuta ai mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore all’80%.
Questa sentenza vale anche per i minori stranieri?
Sì, anzi il caso di uno dei ricorrenti riguardava proprio un minore. La Corte ha ritenuto che l’esigenza di tutela sia ancora più forte quando il disabile è un minore, coinvolgendo direttamente il diritto alla salute e i doveri di assistenza familiare tutelati dalla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e divieto di discriminazione
- Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale per gli inabili al lavoro
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