Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 37 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro due disposizioni della legge della Regione Marche n. 7 del 2012 in materia venatoria. Le norme impugnate erano state nel frattempo abrogate dalla stessa Regione, il che ha indotto il Governo a rinunciare al ricorso.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge regionale marchigiana n. 7 del 2012, accusandole di violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione). La prima norma consentiva ai cacciatori da appostamento fisso di praticare anche altre forme di caccia per un massimo di dieci giornate; la seconda derogava al divieto di caccia su terreno nevoso per la caccia di selezione agli ungulati. Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, la Regione Marche abrogò entrambe le disposizioni con la legge regionale n. 27 del 2012, rendendo privo di oggetto il giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Regione Marche non si era costituita in giudizio; il Governo, a seguito dell’abrogazione delle norme impugnate, ha rinunciato al ricorso e, in assenza di costituzione della controparte, tale rinuncia ha determinato automaticamente l’estinzione.

Il principio

Quando il ricorrente rinuncia al ricorso in via principale e la Regione resistente non si è costituita in giudizio, il processo si estingue di diritto ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza che la Corte si pronunci nel merito delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

Perché le disposizioni impugnate erano state abrogate dalla stessa Regione Marche con la legge n. 27 del 2012, venendo meno l’oggetto del giudizio.

Cosa succede se la Regione non si costituisce e il Governo rinuncia?

In assenza di costituzione del resistente, la rinuncia del ricorrente produce l’estinzione automatica del processo, senza necessità di accettazione da parte della controparte.

Quali norme disciplinano la caccia come materia ambientale?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la legge statale n. 157 del 1992 fissa i principi generali in materia venatoria, ai quali le Regioni devono conformarsi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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