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Con la sentenza n. 38 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 5 (commi 1, 2, 3, 4 e 7) e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2012, che reintroducevano vincoli agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali, in contrasto con il principio di liberalizzazione del commercio sancito dallo Stato in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva adottato la legge n. 7 del 2012 in materia di «Liberalizzazione dell’attività commerciale», ma alcune disposizioni (artt. 5 e 6) reimponevano de facto vincoli sugli orari e sui giorni di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, nonché sull’obbligo di chiusura infrasettimanale. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali norme sostenendo che contraddicessero la normativa statale di liberalizzazione (d.l. n. 201 del 2011 e d.l. n. 1 del 2012), che rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza – competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. L’art. 5 reintroduceva limitazioni agli orari di apertura e alla chiusura domenicale e infrasettimanale, in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione. L’art. 6, conferendo alla Giunta provinciale il potere di emanare «appositi indirizzi» in materia di orari di apertura al pubblico, si prestava a reintrodurre vincoli incompatibili con la disciplina statale della concorrenza. La competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza spetta esclusivamente allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Il principio
Le disposizioni regionali o provinciali che reintroducono vincoli sugli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. La liberalizzazione commerciale, perseguita dallo Stato per garantire pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, non può essere compressa da normative territoriali di livello sub-statale.
Domande e risposte
Perché la Provincia di Bolzano non può limitare gli orari dei negozi?
Perché la disciplina degli orari commerciali è inscritta nella materia «tutela della concorrenza», riservata in via esclusiva alla legge statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le Province autonome, pur dotate di larga autonomia, non possono legiferare in senso restrittivo su materie di competenza esclusiva statale.
Cosa prevede la normativa statale di liberalizzazione del commercio?
Il d.l. n. 201 del 2011 (Salva-Italia) e il d.l. n. 1 del 2012 (Cresci-Italia) hanno rimosso i vincoli sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, eliminando anche l’obbligo di chiusura domenicale e infrasettimanale, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e l’accesso dei consumatori al mercato.
Una Provincia autonoma può avere una disciplina commerciale più restrittiva di quella statale?
No, non nelle materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza. Anche le Province autonome di Trento e Bolzano, nonostante i loro ampi poteri, non possono derogare in peius rispetto alle norme nazionali che garantiscono un livello uniforme di libertà economica su tutto il territorio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; tutela della concorrenza come materia esclusiva statale (comma secondo, lett. e)
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