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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. n. 203/2005 in materia tributaria, sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. (divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti). La norma censurata non viola il divieto costituzionale.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, conteneva misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria. L’art. 11-quater, comma 4, disciplinava un aspetto specifico di questa materia. La Corte di cassazione dubitava che la norma fosse il risultato di una reiterazione illegittima di un decreto-legge decaduto, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., che vieta di reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente infondata. La Corte, senza necessità di udienza pubblica, respinge la questione perché non risulta dimostrata la derivazione della norma da un decreto-legge decaduto non convertito. Il presupposto del dubbio di legittimità — la reiterazione — non è presente nella fattispecie.
Il principio
Il divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti (art. 77, secondo comma, Cost.) si applica quando il Governo ripropone mediante un nuovo decreto-legge le stesse disposizioni di un decreto precedente non convertito dal Parlamento. La sola circostanza che una norma sia contenuta in un decreto-legge non basta a sollevare tale censura in assenza di prova della reiterazione.
Domande e risposte
Cosa vieta l’art. 77, secondo comma, Cost. in materia di decreti-legge?
Stabilisce che il Governo, «in casi straordinari di necessità e d’urgenza», può emanare provvedimenti provvisori con forza di legge (decreti-legge). Se il Parlamento non li converte entro 60 giorni, perdono efficacia. Il Governo non può reiterare le medesime norme in un nuovo decreto-legge per aggirare il voto parlamentare.
Cosa si intende per «reiterazione» di un decreto-legge?
Si ha reiterazione quando il Governo, dopo la decadenza o il diniego di conversione di un decreto-legge, ripresenta le stesse norme in un nuovo decreto senza modifiche sostanziali, di fatto eludendo la volontà parlamentare. La Corte ha già dichiarato incostituzionale questo meccanismo (sentenza n. 360/1996).
Perché la questione è «manifestamente infondata» e non semplicemente «infondata»?
La «manifesta infondatezza» indica che il vizio denunciato è prima facie insussistente, senza richiedere una trattazione approfondita. Permette alla Corte di pronunciarsi con ordinanza in camera di consiglio, riservando la sentenza alle questioni che richiedono un più articolato esame.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, rilevante nel contesto delle misure di contrasto all’evasione fiscale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.