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Con l’ordinanza n. 48 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio contro l’art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 2012, che disciplinava i prezzi del subappalto nei lavori pubblici. La norma è stata abrogata dalla stessa Provincia e il Governo ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 5, della legge provinciale di Bolzano n. 5 del 2012 aveva sostituito il precedente art. 54, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1998 (appalti pubblici), stabilendo che l’impresa aggiudicataria non potesse accordare all’impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle concordate con la stazione appaltante. Secondo il Governo, ciò imponeva un’identità assoluta di prezzi in contrasto con l’art. 118, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), che consente un ribasso non superiore al 20%, violando l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) e lo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5. Parametri: art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e art. 8, punto 17), dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Provincia di Bolzano, con la legge n. 14 del 2012, aveva già abrogato la disposizione impugnata e ripristinato la norma precedente (che consentiva un ribasso non superiore al 20%). Il Governo ha rinunciato al ricorso il 25 settembre 2012. In assenza di costituzione della Provincia, tale rinuncia ha determinato l’estinzione automatica del giudizio.
Il principio
La disciplina del subappalto — incluse le regole sui prezzi praticabili dall’aggiudicatario all’impresa subappaltatrice — rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale. Le Province autonome non possono legiferare in senso più restrittivo rispetto alla normativa statale sugli appalti, anche nell’esercizio delle competenze primarie sui lavori pubblici di interesse provinciale.
Domande e risposte
Cosa prevede la normativa statale sui prezzi del subappalto?
L’art. 118, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l’affidatario pratichi all’impresa subappaltatrice gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%. Ciò significa che i prezzi possono differire in aumento senza limiti, ma possono diminuire al massimo del 20%.
Perché la norma provinciale era problematica?
La norma provinciale imponeva l’identità assoluta dei prezzi tra contratto principale e contratto di subappalto (né ribassi, né aumenti), comprimendo l’autonomia negoziale dell’affidatario più di quanto consentito dalla disciplina statale, e intervenendo così in una materia (ordinamento civile) di esclusiva competenza statale.
Le Province autonome possono avere una propria disciplina sugli appalti?
Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, punto 17, dello Statuto speciale). Tuttavia, tale competenza deve rispettare i principi dell’ordinamento statale, in particolare le norme in materia di ordinamento civile (competenza esclusiva statale ex art. 117, comma secondo, lett. l, Cost.).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ordinamento civile come materia esclusiva statale (comma secondo, lett. l)
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