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La Corte dichiara l’illegittimità di numerose disposizioni della legge finanziaria regionale Campania 2012: violano la copertura finanziaria (art. 81 Cost.), il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), la competenza statale in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego. In particolare è colpita la disciplina dei concorsi riservati e dell’utilizzo di graduatorie esistenti, che viola il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.).
Di cosa si tratta
La legge finanziaria della Regione Campania per il 2012 conteneva numerose disposizioni eterogenee: una commissione antifrode con esclusione dal patto di stabilità delle spese correlate, istituzione di società regionali con oneri privi di copertura, riduzione di posizioni dirigenziali, stabilizzazione di personale precario, disciplina dei mutui, utilizzo di graduatorie per l’assunzione di dirigenti. Il Governo ha impugnato molte di queste norme.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 4; 22; 23, commi 6, 7 e 10; 24, commi 2 e 3; 27, comma 1, lett. b); 32, comma 2; 37; 45, commi 1 e 3; e 50 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, in riferimento agli artt. 81, quarto comma; 97; 117, secondo comma, lett. l); 117, terzo comma; 119, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità di numerose disposizioni: l’art. 11, comma 4 (esclusione dal patto di stabilità), gli artt. 22, 37 e 50 (spese prive di copertura), gli artt. 24, commi 2 e 3 (disciplina dei dirigenti), l’art. 27, comma 1, lett. b) (utilizzo di graduatorie per assunzione dirigenti senza concorso). Alcune questioni sono invece dichiarate infondate. La violazione del principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) ricorre quando si prevede l’assunzione di dirigenti attingendo a graduatorie esistenti, senza concorso aperto, al di fuori delle eccezionali deroghe costituzionalmente ammesse.
Il principio
Il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) ammette deroghe solo per ragioni di pubblico interesse specificamente individuate dal legislatore. Le Regioni non possono disporre assunzioni attingendo a graduatorie di personale non dirigenziale per coprire posizioni dirigenziali, né prevedere spese senza indicare la relativa copertura finanziaria nel rispetto dell’art. 81 Cost.
Domande e risposte
Quando è ammessa una deroga al concorso pubblico?
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deroghe al principio del concorso sono possibili solo in via eccezionale e per ragioni di pubblico interesse particolarmente qualificate, che devono essere esplicitate dal legislatore. Il mero interesse alla stabilizzazione del precariato non è sufficiente.
Cosa sono le graduatorie esistenti e perché non si possono usare per i dirigenti?
Le graduatorie di concorso rimangono valide per un certo periodo e possono essere utilizzate per ulteriori assunzioni nella stessa qualifica. Ma attingere a graduatorie di personale non dirigenziale per coprire posizioni di livello dirigenziale costituisce una forma surrettizia di nomina senza concorso, contraria all’art. 97 Cost.
Cosa significa «coordinamento della finanza pubblica»?
È una materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali — tra cui le regole del patto di stabilità interno — e le Regioni non possono discostarsi da esse introducendo deroghe non previste dalla normativa statale.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria per le leggi che comportano nuove spese
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali nel rispetto dei principi di coordinamento
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