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Con l’ordinanza n. 47 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR Veneto sull’art. 42-sexies, comma 1, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), che fissa a settantadue anni il limite di età per la cessazione dal servizio dei giudici onorari di tribunale (GOT). Il legislatore ha ampia discrezionalità nel differenziare i limiti d’età tra le varie categorie di magistratura onoraria.

Di cosa si tratta

Un giudice onorario di tribunale (GOT) del Tribunale di Verona aveva impugnato il rigetto della sua istanza di proroga dell’incarico fino al 31 dicembre 2012 (come previsto dall’art. 15 del d.l. n. 212 del 2011), fondata sull’art. 42-sexies r.d. n. 12 del 1941, che prevede la cessazione a settantadue anni. Il GOT riteneva ingiusta la differenza rispetto ai giudici di pace e ai componenti delle commissioni tributarie, per i quali il limite è settantacinque anni. Il TAR Veneto ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza su entrambi i profili. Quanto all’art. 3: le varie categorie di magistratura onoraria non sono omogenee tra loro, e il legislatore può legittimamente differenziare i limiti d’età nell’esercizio non irragionevole della propria discrezionalità. Quanto all’art. 97: il principio di buon andamento non è violato dalla mera scelta del limite d’età, poiché l’avvicendarsi del personale per raggiungimento dei limiti è un evento fisiologico nell’organizzazione della pubblica amministrazione.

Il principio

Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei limiti di età per la cessazione dall’incarico delle diverse categorie di magistrati onorari, non essendo queste omogenee né assimilabili. La differenza nel trattamento non è fonte di illegittimità costituzionale, a meno che non trascenda nella manifesta arbitrarietà.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra giudici onorari di tribunale (GOT) e giudici di pace?

I GOT sono magistrati onorari inseriti negli uffici dei Tribunali ordinari per il trattamento del contenzioso civile pendente; i giudici di pace sono magistrati onorari con giurisdizione propria (art. 106, secondo comma, Cost. e legge n. 374 del 1991). Le due categorie hanno ratio, funzioni e disciplina differenti, il che giustifica trattamenti diversi in materia di età pensionabile.

Qual è l’attuale limite di età per le varie figure di magistratura onoraria?

Al momento della sentenza: GOT e GOA → 72 anni; giudici di pace → 75 anni; commissioni tributarie → 75 anni; vice procuratori onorari → 72 anni; esperti di tribunale per i minorenni e sorveglianza → nessun limite specifico.

Il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) può imporre un unico limite di età per tutti i magistrati onorari?

No. La Corte ha ribadito che il principio di buon andamento non è violato dalla sola differenziazione dei limiti d’età, che è espressione di scelte organizzative rimesse alla discrezionalità del legislatore. L’avvicendarsi del personale al raggiungimento del limite d’età è una dinamica fisiologica e non lede il buon funzionamento degli uffici.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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