Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità della legge toscana che aveva reintrodotto limiti agli orari del commercio al dettaglio e l’obbligo di chiusura domenicale. La normativa statale del 2011 (d.l. n. 201/2011) aveva liberalizzato completamente orari e chiusure nell’esercizio della tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza statale.
Di cosa si tratta
Nel 2011 il legislatore statale, con il decreto «Salva Italia» (d.l. n. 201/2011, art. 31), aveva eliminato tutti i vincoli sugli orari di apertura e sulle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, liberalizzando completamente il settore. La Regione Toscana, con la legge finanziaria regionale per il 2012, aveva reintrodotto limiti orari e l’obbligo di chiusura domenicale per il commercio al dettaglio e gli esercizi di somministrazione. Il Governo ha impugnato questa scelta regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria 2012), che avevano modificato gli artt. 80 e 81, comma 1, della legge regionale n. 28/2005, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione: la tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva statale.
La decisione della Corte
La questione è fondata. La normativa statale che liberalizza gli orari del commercio rientra nella materia «tutela della concorrenza» ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.: lo Stato ha esercitato questa competenza esclusiva con il d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani) e poi con il d.l. n. 201/2011. La Regione Toscana, reintroducendo i limiti orari e la chiusura domenicale, ha violato questa competenza esclusiva statale. La Corte dichiara l’illegittimità di entrambe le disposizioni regionali.
Il principio
La disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale, quando si traduce in una liberalizzazione uniforme a tutela della concorrenza, rientra nella competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Le Regioni non possono reintrodurre vincoli in questo ambito, nemmeno invocando le proprie competenze in materia di commercio.
Domande e risposte
Perché gli orari del commercio rientrano nella «tutela della concorrenza»?
Perché la liberalizzazione degli orari mira a garantire condizioni di pari opportunità tra gli esercenti e assicurare ai consumatori un accesso uniforme ai beni su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una misura di politica economica con finalità pro-concorrenziali.
Le Regioni non hanno competenza in materia di commercio?
Sì, ma è competenza concorrente (non esclusiva). Quando lo Stato interviene con norme di tutela della concorrenza che toccano anche il commercio, la sua competenza esclusiva prevale su quella regionale concorrente.
Dopo questa sentenza le Regioni possono regolare gli orari in qualche misura?
La sentenza vieta alla Regione di reintrodurre i vincoli eliminati dalla normativa statale liberalizzante. Un margine di regolazione residua può sussistere in altri aspetti (sicurezza, urbanistica commerciale), ma non può contraddire la liberalizzazione degli orari decisa dallo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela della concorrenza come materia di competenza legislativa esclusiva statale (secondo comma, lett. e)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.