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Con la sentenza n. 46 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, che ridisciplinava le modalità di affidamento e organizzazione dei servizi pubblici locali. La Corte ha ribadito la prevalenza della competenza statale in materia di concorrenza.
Di cosa si tratta
L’art. 25, comma 1, lettera a), del d.l. n. 1 del 2012 ha inserito nel d.l. n. 138 del 2011 l’art. 3-bis, che ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, trasporti, ecc.) per garantire efficienza e concorrenzialità. La Regione Veneto ha impugnato i commi 2, 3, 4 e 5 del nuovo art. 3-bis, lamentando la violazione delle proprie competenze in materia di organizzazione degli enti locali e di servizi pubblici locali (artt. 117, 118 e 119 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 25, comma 1, lettera a), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 2012. Parametri: artt. 3, 5, 97, 114, 117 (commi primo, secondo lett. e, terzo e sesto), 118, 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 5, 97, 114 e 119 Cost. (difetto di motivazione). Ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 117 (commi primo, secondo lett. e, terzo e sesto), 118 e 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e al principio di leale collaborazione, ribadendo che la disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali in chiave pro-concorrenziale appartiene alla competenza esclusiva statale, e che la norma era coerente con il diritto UE (modulistica e procedure uniformi).
Il principio
La regolazione concorrenziale dei servizi pubblici locali — incluse le regole sull’affidamento in house e le procedure di gara — rientra nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono derogare a tale disciplina, neppure nell’esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione degli enti locali.
Domande e risposte
Cos’è l’affidamento in house dei servizi pubblici locali?
È una modalità di gestione dei servizi pubblici in cui l’ente locale affida il servizio a una società da esso interamente controllata (società in house), senza ricorrere a una procedura di gara pubblica. È ammessa in via eccezionale, solo se la società svolge la parte essenziale della propria attività per l’ente e quest’ultimo esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Perché lo Stato può imporre regole sulle gare per i servizi locali?
Perché la concorrenzialità nell’affidamento dei servizi pubblici locali è un profilo che attiene alla «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), materia di competenza esclusiva statale, e all’applicazione del diritto UE in materia di appalti e concessioni (art. 117, primo comma, Cost.).
Le questioni riferite all’art. 119 Cost. perché sono state dichiarate parzialmente inammissibili?
Perché la Regione non aveva adeguatamente motivato in che modo le norme impugnate incidessero concretamente sull’autonomia finanziaria regionale, limitandosi a richiamare il parametro in modo assertivo, senza sviluppare un’argomentazione specifica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela della concorrenza come materia esclusiva statale (comma secondo, lett. e)
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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