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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato in relazione alla questione di legittimità delle norme lombarde sulle aperture festive degli esercizi commerciali (art. 103, comma 13, L. reg. Lombardia n. 6/2010). La sopravvenuta liberalizzazione statale degli orari commerciali (d.l. n. 201/2011) ha reso necessaria una nuova valutazione.
Di cosa si tratta
La legge regionale lombarda n. 6/2010 (Testo unico commercio) limitava le deroghe alle chiusure domenicali agli esercizi situati in «àmbiti territoriali a forte attrattività», escludendo i Comuni originariamente classificati come a prevalente economia turistica ma non inclusi in tale elenco. Due centri commerciali di Erbusco e Corte Franca avevano impugnato i dinieghi comunali di apertura festiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza). La norma lombarda avrebbe creato una disciplina differenziata irragionevole rispetto alla legislazione statale, penalizzando Comuni storicamente «turistici» esclusi dall’elenco regionale aggiornato.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato rimettente, per la stessa ragione che ha determinato la restituzione nel parallelo caso della Regione Marche (ordinanza n. 123/2013): la sopravvenuta liberalizzazione statale degli orari commerciali ad opera dell’art. 31 del d.l. n. 201/2011 ha mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Il principio
Il sopravvenuto ius superveniens della liberalizzazione statale degli orari commerciali impone al giudice remittente di rivalutare se la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali sulle aperture domenicali mantenga rilevanza e fondatezza nel nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa sono gli «àmbiti territoriali a forte attrattività» della disciplina lombarda?
Erano le zone individuate dalla Regione Lombardia dove gli esercizi commerciali potevano derogare all’obbligo di chiusura domenicale. L’elenco era tassativo e non coincideva con le tradizionali classificazioni di Comuni a economia prevalentemente turistica, determinando controversie per i Comuni esclusi.
La liberalizzazione del d.l. 201/2011 ha risolto definitivamente il problema?
Ha reso superato il quadro previgente, ma non ha automaticamente abrogato tutte le normative regionali. Alcune Regioni hanno successivamente reintrodotto vincoli sugli orari, dando luogo a nuovi contenziosi. Il principio guida rimane la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Le Regioni possono limitare le aperture domenicali dei negozi?
La giurisprudenza costituzionale è restrittiva: la disciplina degli orari commerciali, in quanto afferente alla tutela della concorrenza, è di competenza statale esclusiva. Le Regioni possono dettare regole organizzative ma non limitare la libertà di apertura in modo generalizzato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, valorizzata dalla liberalizzazione degli orari commerciali
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato per la disparità tra Comuni inclusi ed esclusi dall’elenco
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