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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR per le Marche in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 6, della L. reg. Marche n. 27/2009, riguardante il regime delle deroghe alle chiusure domenicali degli esercizi commerciali. Sopravvenute modifiche statali hanno mutato il quadro normativo di riferimento.
Di cosa si tratta
La legge regionale marchigiana n. 27/2009 disciplinava le deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, prevedendo deroghe per centri storici, piccoli Comuni di montagna e una fascia costiera. Il TAR per le Marche aveva dubitato della compatibilità di tali deroghe con la disciplina statale in materia di concorrenza (art. 12 d.lgs. n. 114/1998), che riservava deroghe speciali ai Comuni a prevalente economia turistica.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Marche ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza), censurando la norma regionale per aver modificato il regime differenziato tra Comuni turistici e non-turistici previsto dalla legge statale, ampliando le deroghe in modo difforme da essa.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. L’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia»), convertito dalla L. n. 214/2011, aveva nel frattempo liberalizzato completamente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Il principio
Quando sopravviene una modifica normativa rilevante — il c.d. ius superveniens — che potrebbe incidere sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione resti attuale e vada nuovamente sollevata.
Domande e risposte
Cosa è il «ius superveniens» nel giudizio costituzionale?
È il fenomeno per cui, nelle more del giudizio davanti alla Corte costituzionale, sopravviene una modifica normativa che può mutare il quadro di riferimento e rendere necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza e la fondatezza della questione sollevata.
Gli esercizi commerciali possono aprire la domenica?
A seguito del d.l. n. 201/2011 (decreto liberalizzazioni commercio), sì: la disciplina statale ha liberalizzato gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, eliminando l’obbligo generalizzato di chiusura domenicale. Le Regioni possono disciplinare orari ma non imporre chiusure generalizzate.
Cosa succede dopo la restituzione degli atti al giudice rimettente?
Il giudice valuta se la norma sopravvenuta abbia reso priva di oggetto la questione (nel qual caso dichiara cessata la materia del contendere) oppure se la questione resti rilevante e debba essere nuovamente rimessa alla Corte con riferimento al nuovo quadro normativo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che limita le normative regionali sugli orari commerciali
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, valorizzata dalla liberalizzazione degli orari commerciali
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