Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla maggior parte delle censure e ha accolto parzialmente il ricorso del Governo contro la legge della Regione Piemonte n. 7 del 2011, che stabiliva deroghe ai limiti statali sulle assunzioni di personale regionale.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) aveva fissato un tetto alle assunzioni delle Regioni: il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La Regione Piemonte, con l’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2011, aveva previsto diverse deroghe a questo limite per specifiche categorie di contratti (fondi europei, uffici di supporto agli organi politici, contratti di collaudo ecc.). Il Governo aveva impugnato questa norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica recati dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010.

La decisione della Corte

La Corte ha rilevato che la norma regionale era stata successivamente modificata, ma poiché non poteva escludersi una sua applicazione medio tempore, non ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi esaminato nel merito le singole lettere dell’art. 14, comma 3, dichiarando alcune non fondate (deroghe per fondi europei) e altre illegittime per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto eccedevano i margini consentiti dalla legislazione statale di coordinamento finanziario.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre deroghe ai limiti statali sulle assunzioni di personale pubblico quando quei limiti costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La modifica in corso di giudizio non esclude automaticamente la cessazione della materia del contendere se la norma ha avuto applicazione nel periodo di vigenza.

Domande e risposte

Quali erano le deroghe previste dalla legge piemontese?

Le principali deroghe riguardavano: assunzioni finanziate con fondi UE, statali o privati (lettera a); contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici regionali (lettere b-e); incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni (lettera f); assunzioni negli enti strumentali regionali per sostituzione di personale in congedo di maternità (lettera g).

Perché la modifica della legge regionale non ha portato alla cessazione della materia del contendere?

Perché la Corte non poteva escludere che la norma, prima della modifica, avesse avuto concreta applicazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in questi casi la pronuncia nel merito è necessaria per eliminare ogni effetto della norma illegittima.

Cosa si intende per «coordinamento della finanza pubblica» come materia concorrente?

L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato il potere di fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le Regioni possono legiferare in questa materia solo nel rispetto di quei principi. I limiti alle assunzioni fissati dal d.l. n. 78 del 2010 costituivano tali principi fondamentali vincolanti per le Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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