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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 5, della L. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare in sede di reclamo i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria adottati in autotutela. La questione difettava dei requisiti processuali necessari.

Di cosa si tratta

Un detenuto nella casa circondariale di Lecce aveva ottenuto l’autorizzazione a usare un computer portatile personale in biblioteca per ragioni di studio. L’autorizzazione era stata successivamente revocata dalla direzione dell’istituto per motivi di sicurezza e per prevenire richieste analoghe di altri detenuti. Il detenuto aveva reclamato davanti al magistrato di sorveglianza, il quale si interrogava se avesse il potere di annullare l’atto di revoca.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha sollevato questione di legittimità dell’art. 69, comma 5, della L. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non riconosce al magistrato il potere di annullare in sede di reclamo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria adottato in autotutela. In assenza di tale potere, la tutela del detenuto sarebbe priva di effettività.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza: non risultava chiarito se il diritto vantato dal detenuto avesse natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo, distinzione che era determinante per individuare la natura e i limiti del potere decisorio del magistrato di sorveglianza.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve compiutamente identificare la natura giuridica della posizione del soggetto ricorrente nel giudizio a quo, in quanto la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo incide sulla rilevanza della questione stessa e sul tipo di tutela esigibile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 69, comma 5, dell’ordinamento penitenziario?

Attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di impartire disposizioni all’amministrazione penitenziaria e di accogliere i reclami dei detenuti, ma non contempla espressamente il potere di annullare i provvedimenti dell’amministrazione. La questione era se tale limitazione fosse costituzionalmente compatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale.

I detenuti possono usare un computer in carcere?

Sì, ma in modo condizionato. L’art. 40 del d.P.R. n. 230/2000 (regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario) prevede che il direttore dell’istituto possa autorizzare l’uso del personal computer, anche nelle camere di pernottamento, nell’esercizio di un potere discrezionale. Non esiste un diritto soggettivo incondizionato.

Qual è la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo nel contesto penitenziario?

Un diritto soggettivo è una posizione giuridica protetta in modo diretto e incondizionato dall’ordinamento, che il titolare può far valere in modo pieno davanti al giudice. Un interesse legittimo è una posizione più debole, che tutela l’interesse del soggetto solo di fronte all’esercizio illegittimo di un potere discrezionale da parte dell’amministrazione. Nel contesto penitenziario, i diritti fondamentali del detenuto sono diritti soggettivi; le pretese che dipendono dal potere discrezionale del direttore sono interessi legittimi.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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