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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana n. 59/2005, che consentivano ai profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di acquistarli al 50% del costo di costruzione originario, in condizioni di maggior favore rispetto agli altri assegnatari. La norma viola l’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva previsto che i profughi italiani assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) potessero acquistarli a condizioni particolarmente agevolate: prezzo pari al 50% del costo di costruzione alla data di ultimazione, notevolmente inferiore al prezzo applicabile agli altri assegnatari. Alcuni profughi avevano chiesto al Comune di Firenze di cedere loro gli alloggi a tale prezzo; il Comune si era opposto, contestando la legittimità della norma regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana n. 59/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento tra profughi e altri assegnatari di alloggi ERP.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale, nonché, in via consequenziale, degli artt. 2 e 4 della stessa legge. La distinzione tra profughi e altri assegnatari, ai fini delle condizioni di acquisto degli alloggi ERP, non trovava giustificazione in esigenze di tutela proporzionate e attuali.

Il principio

Il legislatore regionale che introduce condizioni di vendita agevolata degli alloggi di edilizia pubblica deve garantire che la distinzione tra diverse categorie di assegnatari sia sorretta da una ragione obiettiva e proporzionata. Un trattamento significativamente più favorevole riservato ai profughi, senza adeguata giustificazione, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Chi sono i «profughi» ai sensi della normativa richiamata?

Si tratta dei cittadini italiani e dei loro familiari a carico che godono della qualifica di profugo ai sensi della legge n. 137/1952 o della legge n. 763/1981, normalmente esuli dalle terre dell’Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Cosa significa dichiarazione di incostituzionalità in via consequenziale?

La Corte, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 87/1953, può estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni della stessa legge che risultino inscindibilmente connesse a quelle dichiarate incostituzionali. In questo caso gli artt. 2 e 4, che regolavano aspetti procedurali della stessa cessione agevolata, sono caduti insieme agli artt. 1 e 3.

L’acquisto degli alloggi ERP a prezzo agevolato è sempre incostituzionale?

No. La Corte non esclude che il legislatore possa prevedere condizioni di acquisto agevolato per categorie particolari di assegnatari, purché la distinzione sia giustificata da ragioni obiettive e proporzionate, che non emergevano nel caso dei profughi rispetto agli altri assegnatari ERP.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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