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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 69, quarto comma, c.p., relativa al divieto di far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti) sulla recidiva reiterata. La questione è diventata priva di oggetto perché la Corte, con la sentenza n. 251/2012, aveva già dichiarato illegittima quella stessa norma.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino procedeva nei confronti di un imputato accusato di spaccio di strada in quantitativi modesti, al quale era contestata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Per effetto dell’art. 69, quarto comma, c.p. (come modificato dalla legge n. 251/2005), l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti) non poteva essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, con la conseguenza che la pena minima applicabile era circa dieci volte superiore a quella applicabile a un non recidivo per lo stesso fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino ha sollevato questione sull’art. 69, quarto comma, c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui escludeva che la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti potesse essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, in quanto essa è diventata priva di oggetto a seguito della sentenza n. 251 del 2012, con la quale la Corte stessa aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della medesima attenuante sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.
Il principio
Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, sopravviene una pronuncia della Corte che ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma oggetto della questione, quest’ultima diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
La sentenza n. 251/2012 ha eliminato il divieto di prevalenza?
Sì. A seguito di quella pronuncia, il giudice può valutare liberamente la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata nel caso concreto, senza che il testo dell’art. 69, quarto comma, c.p. lo vieti.
Perché la questione in questo caso è inammissibile e non semplicemente cessata per ius superveniens?
Perché la declaratoria di illegittimità di una norma opera ex tunc (dall’origine), rendendo la norma stessa mai valida: la questione non ha più un oggetto su cui pronunciarsi.
Chi si trovava in una situazione analoga a quella dell’imputato nel giudizio principale può beneficiare della sentenza n. 251/2012?
Sì, per i procedimenti in corso. Per le sentenze passate in giudicato, il beneficio è limitato ai casi in cui l’incostituzionalità della norma incide sulla pena in esecuzione (art. 30, comma 4, legge n. 87/1953).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione originaria.
- Art. 27 della Costituzione — Principio di proporzionalità della pena e finalità rieducativa, parametro della questione.
- Art. 25 della Costituzione — Legalità penale, invocato quale parametro.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.